CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2018 del Tribunale di Genova- con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio ordinario, erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990(capo a) e 56,110, 629 cod.pen. (capo b) e condannati alle pene di giustizia -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena ad anni quattro di reclusione ed euro 17.332,00 di multa 'e rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte territoriale aveva rigettato l'articolato motivo di gravame con il quale si richiedeva di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, limitandosi a rimarcare che l'attività di spaccio era stata continuativa e senza considerare gli ulteriori elementi richiamati dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità del Farka per concorso nel reato di cessione di sostanza stupefacente indicando il predetto quale fornitore del Montanaro, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, non aveva riferito tale circostanza ma solo che il Montanaro gli aveva riferito di rivolgersi direttamente al Farka per il saldo del proprio debito. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va disattesa l'istanza di differimento presentata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle circostanze che il decesso del precedente difensore di fiducia non interveniva nella decorrenza dei termini di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 137/2000 ma in periodo antecedente e che la nomina tardiva del nuovo difensore di fiducia risulta riferibile all'inerzia della parte. 2. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Deve osservarsi che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (trasformata da ipotesi circostanziale in delitto autonomo per effetto dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni con I. 21 febbraio 2014, n. 10), è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez U.n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668). Nella specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rimarcando che pur minima la quantità di stupefacente oggetto delle condotte di cessione (avendo riguardato ogni singola cessione alcuni grammi di cocaina) assumeva valore preponderante la reiterazione delle condotte che connotavano un'attività continuativa nel tempo (circa una ventina di volte). Le considerazioni della Corte di merito sono in contrasto col dato normativo e con i principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez.6, n.39374 del 03/07/2017,Rv.270849 - 01). Giusta la previsione ricavabile dall'art. 620, lett.1), cod. proc. pen., l'addebito può pertanto essere in questa sede qualificato come riconducibile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non essendo sul punto necessari, né ragionevolmente esperibili, tenendo anche conto della particolarità del caso di specie, ulteriori accertamenti di fatto (per l'applicazione del medesimo principio con riguardo alla fattispecie in parola, cfr. Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali e aa., Rv. 270397). L'avvenuta riqualificazione comporta il rilievo della intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, tenuto della data di commissione del reato (novembre 2012), nonchè del periodo di sospensione del procedimento di primo grado dal 25.6.2018 al 9.7.2018 per dichiarazione di astensione del difensore. La fondatezza della doglianza conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Secondo, il consolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6, n.36818 del 22/05/2012, Rv.253347; Sez.4, n.4383 del 10/12/2013, dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007, Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648). Nella specie, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica e conforme al predetto principio, ha rimarcato come le risultanze istruttorie comprovavano che il Farka era l'originario cedente della sostanza stupefacente e si era attivato per ottenerne il pagamento dal destinatario finale. Pur in assenza di impugnazione sul punto della riqualificazione del fatto ai sensi dell'alt 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 da parte del Farka, la sentenza va annullata anche nei confronti del predetto limitatamente al capo a) che va riqualificato, ciò per l'operatività dell'estensione dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod.proc. E' stato, infatti, affermato che ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez.6, n.1940 del 03/12/2015,dep.19/01/2016, Rv.266686). Del resto, deve osservarsi che, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti (Sez. 4 n. 30233 del 07/07/2021, Rv. 281836 - 01; Sez. 4 n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 02). Pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo b) va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo a) riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per la determinazione della pena, p