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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, è inammissibile poiché non specifico, prospettando doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, opera lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, è inammissibile poiché non specifico, prospettando doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, opera lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 05293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris