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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 46235/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Roma che, ritenuto legittimo l'impedimento dello stesso difensore, aveva disposto la separazione della posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'esame della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile autonomamente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen..

Ed invero ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 586 comma 1 cod.proc.pen. l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza.

Ne deriva affermare che il difensore dello Iannini non poteva ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la separazione processuale e l'esame di altro coimputato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 novembre 2023 1IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] io Pardo i 1A) LA PRESIDENTE CrIna Petr zzellis t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Roma che, ritenuto legittimo l'impedimento dello stesso difensore, aveva disposto la separazione della posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'esame della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile autonomamente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 586 comma 1 cod.proc.pen. l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza. Ne deriva affermare che il difensore dello Iannini non poteva ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la separazione processuale e l'esame di altro coimputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 1IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] io Pardo i 1A) LA PRESIDENTE CrIna Petr zzellis t [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris