CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 26531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 12/07/2013 al 14/10/2013 in stato di custodia in carcere e dal 15/10/2013 al 02/07/2014 in stato di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati, nella sua qualità di Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Scalea, i reati di turbata libertà degli incanti (capi 3 e 5) e il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 22) (oltre che il reato di istigazione alla corruzione di cui al capo 12 per il quale, tuttavia, non era stata applicata la misura). 1.1.Con sentenza del Tribunale di Paola del 3 settembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati di cui ai capi 3 e 5 per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 12 e 22 perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 7 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2018, aveva confermato la sentenza di assoluzione. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] la condizione ostativa dell'avere concorso a dare causa, per colpa grave, alla detenzione. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della colpa grave, preclusiva dell'indennizzo. Il difensore lamenta che la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza della condotta colposa in maniera apodittica e generica, operando un riferimento alla contiguità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'associazione criminale descritta al capo 21. In realtà [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato né indagato, né imputato in ordine alla associazione descritta nel capo 21, ma solo quale concorrente esterno dell'associazione di cui al capo 22, per la quale era stato assolto con la formula il fatto non sussiste: stante il principio per cui il giudice della riparazione non può dare rilievo a condotte che siano state escluse dal giudice della cognizione, anche solo perché non sufficientemente provate, la Corte di Appello non avrebbe potuto valorizzare la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un contesto associativo la cui esistenza non era stata provata. Inoltre la ordinanza sarebbe affetta da carenza di motivazione in ordine al carattere colposo della contiguità e avrebbe omesso di considerare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di funzionario del comune di Scalea: i giudici, secondo il ricorrente, non avevano adeguatamente spiegato quali fossero i comportamenti attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA], in che senso detti comportamenti dovessero considerarsi connotati da macroscopica negligenza e in che modo avrebbero potuto indurre in errore gli inquirenti in merito alla sussistenza dei reati contestati. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 14 aprile 2023, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.La Corte della riparazione ha riepilogato alcuni dati di fatto che pure erano emersi dalla sentenza di assoluzione e in particolare: - con riferimento al capo 3 dell'imputazione, si era accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della commissione di gara e in una circostanza aveva anche preannunciato al sindaco Basile "l'emergenza di una problematica (mancata indicazione della località "la Buca")" e in tal modo aveva dato adito al sospetto, poi non assurto al rango di prova, che egli "avesse comunicato a Basile informazioni riservate"; -con riferimento al capo 5, si era accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato firmatario di una determina illegittima (la n. 1/urb del 3 gennaio 2012), fortemente avversata da alcuni ma voluta invece dal sindaco Basile, al cui volere egli era "prono"; - con riferimento a Capi 11 e 12 si era accertato, sulla base delle conversazioni intercettate, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella "pattuizione della daziont di cinquantamila euro". La Corte ha posto in risalto che il Tribunale di Paola aveva concluso nel senso che gli elementi di prova emersi nel processo avevano dimostrato come [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento delle funzioni avesse assecondato supinamente le indebite indicazioni del sindaco Basile e di altri aderenti all'associazione di cui al capo 21. Tali valutazioni- ha proseguito la Corte- erano state recepite in toto dalla Corte di Appello di Catanzaro che, nel confermare la sentenza assolutoria, aveva riepilogato i fatti ed in specie le circostanze sopra segnalate conformemente alla sentenza di primo grado.Il giudice della riparazione ha, quindi, valutato che [OSCURATO:PERSONA]/ con la sua condotta complessiva, improntata a colpa grave e consistita nel formare provvedimenti amministrativi illegittimi, nel pattuire la dazione di una rilevante somma di danaro, nel rivelare informazioni riservate 5 in definitiva, nello svolgere le proprie funzioni di tecnico comunale assecondando supinamente le indebite indicazioni del sindaco Basile e di altri aderenti all'associazione, avesse dimostrato nei fatti una contiguità al contesto associativo descritto nelle sentenze in atti e, in tal modo, avesse concorso a creare l' apparenza dei reati a lui contestati. 3. A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo, con cui si censura la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione è infondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare coerente con i dati di fatti riportati e rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). La Corte, nel caso in esame, ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, e ha concluso che le condotte di [OSCURATO:PERSONA], se pure non erano state sufficienti a fondare una pronuncia di condanna, erano state poste in essere in violazione di norme di legge (così dicasi per l'adozione della determina illegittima), non erano state improntate alla trasparenza (così dicasi per le informazioni a Basile in ordine alla gara) ed avevano, comunque, dimostrato un costante assecondamento dei voleri del sindaco. Contrariamente a quanto paventato nel ricorso, dunque i giudici si sono adeguatamente soffermati sulla descrizione delle condotte tenute dal ricorrente, sulla connotazione gravemente colposa di tali condotte e sulla loro rilevanza concausale rispetto alla adozione del provvedimento cautelare. Le censure del ricorrente, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). 4.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Deciso i