CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kf\N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso era stato espresso in maniera generica e perplessa in atto di appello, per cui non vi era un preciso onere motivazionale da parte della Corte di appello sul punto; ritenuto che il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, alla scelta delle massime di esperienza ed alla ricostruzione del fatto in forma monosoggettiva ovvero concorsuale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una chiara critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, con particolare riguardo alla prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi motivazionali non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, fatta salva l'ipotesi in cui il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza e valorizzi, piuttosto, una mera congettura (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7); osservato che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, non è specifico né consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto in relazione al rigetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ovverosia nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; che, infatti, il rigetto della richiesta ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. può costituire oggetto di impugnazione soltanto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l'esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo della decisione impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello; che, tuttavia, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, la richiesta difensiva dell'appello, meramente riproposta in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della