CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftt4te le conclusioni del PG A. • f'.><-4_70 ei-Lk rec ecc-of,ei~:t-c. ot-e.( .., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 14 aprile 2023, il GIP del Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione, ha disposto la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza di quell'ufficio del 5 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 29 giugno 2013, ritenendone sussistenti i presupposti sulla scorta del contenuto del casellario giudiziale, atteso che il condannato aveva già usufruito del beneficio con sentenza del 27 settembre 2010, irrevocabile il 30 novembre 2011, che aveva inflitto all'interessato la pena di anni uno e mesi uno di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 164 comma 4 cod. pen., per avere il Tribunale di Bologna omesso di verificare se il precedente penale ostativo risultasse documentalmente al giudice della cognizione mediante l'esame e l'acquisizione del relativo fascicolo processuale. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. L'art. 164, quarto comma, cod. pen. prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 2.1 La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2.2. Nel caso di specie, il beneficio oggetto di revoca è stato in effetti concesso in presenza di cause ostative, posto che il giudice di merito ha disposto una seconda sospensione condizionale della pena che cumulata con quella precedente concessa supera il limite di due anni. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, una volta acclarata la causa di revoca avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall'ormai consolidata elaborazione ermeneutica. In forza dei principi sopraindicati, infatti, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. In particolare, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca. L'ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., ma non ha dato atto di aver effettuato il controllo ex acti, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata. 3. Alla luce dei principi sopraindicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione. P.Q.M. 9 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Q .E-, o — F4- cl cn 0 - oZ O [: indagini preliminari del Tribunale di Bo