CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 25668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11483/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO dell’INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6291/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché affermando che il richiedente era fuggito dal Senegal per ragioni esclusivamente personali e familiari, in particolare a causa dei contrasti con lo zio e per l’insoddisfazione di continuare a vivere con questi e neppure aveva allegato di aver chiesto protezione alle Autorità statali. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 13-7-2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.. 4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 nonché dell'art. 14 D. L.vo 251/07 in relazione all'esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali; II. Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del novellato art. 19 TUI». Con il primo motivo deduce il ricorrente di essere un “rifugiato politico”, richiama diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, rimarca di provenire dall’India (pag.15 ricorso) e lamenta che la Corte d’appello non abbia compiutamente esaminato la situazione del suo Paese, come risulta dalle stesse fonti citate nella sentenza impugnata (report [OSCURATO:PERSONA] 2017-2018), che riporta in stralcio nel ricorso. Deduce di avere diritto alla protezione sussidiaria o comunque a quella umanitaria ex art.10 Cost., date le condizioni di vita non adeguate e non dignitose del suo Paese, e che in caso di rimpatrio si troverebbe in estrema difficoltà economica e sociale. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione del sopravvenuto d.l.n.120/2020, che assume applicabile ratione temporis e illustra nel contenuto, richiamando l’art.8 CEDU. 5. Il primo motivo è inammissibile. La censura si risolve in un affastellamento di critiche generiche e confuse, senz a precisi riferimenti alla motivazione della sentenza e neppure alla vicenda personale narrata , che neppure viene compiutamente descritta. La Corte d’appello ha affermato che il racconto del richiedente riguardava una vicenda personale e privata (contrasti con lo zio) e che neppure il ricorrente aveva allegato di aver chiesto protezione allo Stato e di non averla ottenuta. Per contro in ricorso si rinvengono solo riferimenti del tutto generici e astratti, peraltro con richiamo delle stesse fonti citate n ella sentenza impugnata (pag.7 ricorso), così sollecitando impropriamente il ricorrente, in sede di legittimità, la rivalutazione dei fatti risultanti dalle informazioni acquisite dai giudici di merito. 6. Anche il secondo motivo è inammissibile. Ancora una volta la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, avendo in particolare la Corte di merito accertato l’assenza di fattori di vulnerabilità e di stabile integrazione in Italia del ricorrente, il quale si limita a dedurre a riguardo che le condizioni di vita nel suo Paese sono inadeguate, senza nemmeno allegare fatti di rilevanza ai sensi dell’art.8 CEDU. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese, per non avere svolto il Ministero rituale attività difensiva. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a