CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14584/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 2925/2024 depositata il 08/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 2925/2024 depositata in data 08/11/2024, harespinto sia l’appello principale (proposto dall’Agenzia delle Entrate) chequello incidentale (proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l., hinc: lacontribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 3472/2022 conla quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (hinc: CGT1)aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro due intimazionidi pagamento.2. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare, con riferimento allanotifica delle cartelle di pagamento indicate negli atti di intimazione, che adavviso della CGT2, l’amministrazione finanziaria non aveva prodotto l’unicodocumento indispensabile per poter verificare la regolarità della notificadelle cartelle, ovvero la raccomandata con ricevuta di ritorno previstadall’art. 7-quater d.l. n. 193 del 2016 nel caso di deposito telematico suInfoCamere per ogni atto ivi depositato.Mancava, quindi, un adempimento fondamentale per il rispetto dell’iternotificatorio.Inoltre, ad avviso della CGT2, una volta ricevuto l’esito negativo dellenotifiche a mezzo pec, che recavano distintamente il rifiuto del messaggioda parte del sistema per “indirizzo non valido” l’Ufficio, o meglio l’[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di rilevanti importi (euro 2.685.558,00l’importo complessivo dell’intimazione di pagamento), doveva attivarsi perverificare il corretto indirizzo pec della società, senza limitarsi alla solaconsultazione della visura camerale, o, meglio, avrebbe dovuto procederecon la notifica a mezzo del servizio postale.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4. La società contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.Numero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7-quater d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 193 convertito dalla legge1/12/2016 n. 225, che ha aggiunto il comma 7 all’art. 60 d.P.R. 600/1973,e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata sia per averritenuto indispensabile, ai fini del perfezionamento della notifica dellecartelle di pagamento, la prova dell’invio della raccomandata informativa(precisando che doveva essere anche con ricevuta di ritorno), da inviare alcontribuente, ai sensi dell’art. 7-quater d.l. n. 193 del 2016, per informarlodell’avvenuto deposito telematico dell'atto nell’area riservata del sitointernet della società [OSCURATO:SOCIETA] e della pubblicazione del relativoavviso nello stesso sito per quindici giorni, sia per aver affermato chel’amministrazione finanziaria – riscontrato l’esito negativo delle notifica amezzo pec – avrebbe dovuto attivarsi per verificare il corretto indirizzo pecdella società o procedere con la notifica a mezzo del servizio postale.1.2. Rileva, quindi, che dagli atti di causa risulta che:- l’Agente della riscossione ha notificato le tre cartelle di pagamento n.06820190063419212000, n. 06820190072569907000 e n.06820190087700191000, rispettivamente nei giorni 8/08/2019,30/08/2019 e 20/11/2019, all’utente all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL];- tali tentativi si sono conclusi con un errore (5.1.1 - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-indirizzo non valido);- in esito a ciò l’agente della riscossione ha eseguito il depositotelematico in camera di commercio con la conseguente pubblicazione degliconvertito dalla legge 01/12/2016, n.225.1.3. La ricorrente, richiamato il testo dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,così come modificato dall’art. 7-quater, cit. – ha evidenziato che laNumero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026notificazione eseguita a mezzo pec si intende perfezionata nel quindicesimogiorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internetdella società [OSCURATO:SOCIETA]Ne consegue che se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario nonrisulta valido, come avvenuto nel caso di specie, il notificante non è affattoonerato – diversamente da quanto affermato dalla CGT2 - di verificarenuovamente l’indirizzo p.e.c., né tantomeno di rinnovare la notificaaffidandosi al servizio postale.Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido, lanotifica va eseguita secondo il procedimento in concreto osservatodall’amministrazione finanziaria, ovvero con il deposito telematico dell'attonell'area riservata del sito internet della [OSCURATO:SOCIETA] e pubblicazione,entro due giorni, del relativo avviso nel medesimo sito per quindici giorni.Non è previsto inoltre che il destinatario sia avvisato dell’avvenutanotifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, perché la normaprevede solo una raccomandata semplice senza avviso di ricevimento, né èconsentito affermare che il notificante debba dare in giudizio la prova dellaspedizione del suddetto avviso al destinatario perché tale avviso ècomunque successivo al perfezionarsi della notificazione stessa (comeemerge dall’uso dell’espressione «dare notizia dell'avvenuta notificazionedell'atto» suggerisce), con la conseguenza che tale attività resta comunqueal di fuori dal procedimento notificatorio e non ne condiziona minimamenteil completamento. È evidente, infatti, che il legislatore non ha intesoancorare il perfezionamento della notifica al momento della spedizione dellaraccomandata informativa, bensì all’intervenuto decorso del termine digiorni quindici dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul sitointernet della società [OSCURATO:SOCIETA]. La mancata spedizione della letteraraccomandata costituisce solo una mera irregolarità, dovendosi ritenereperfezionata la notifica solo con lo spirare dei quindici giorni dal depositoNumero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societàInfoCamere Scpa e pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito.2. Passando all’esame del ricorso occorre premettere che, sia dallalettura della sentenza impugnata che dal ricorso, emerge che lanotificazione delle cartelle di pagamento indicate negli atti di intimazioneimpugnate sia avvenuta, in primo luogo a mezzo pec ai sensi dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973 e che all’esito negativo di tali notifiche sia seguito ildeposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dellaInfoCamere Scpa e pubblicazione, entro due giorni, del relativo avviso nelmedesimo sito per quindici giorni. La sentenza impugnata afferma, infatti,che: «si deve osservare che l’Ufficio, nonostante i due gradi di giudizio, nonha prodotto l’unico documento indispensabile per poter verificare laregolarità della notifica delle cartelle, ovvero la raccomandata con ricevutadi ritorno prevista dall’art. 7 quater del DL 193/2016 nel caso di depositotelematico su [OSCURATO:SOCIETA] per ogni atto ivi depositato. Manca, quindi, unadempimento fondamentale per il rispetto dell’iter notificatorio.»5. Il ricorso è infondato.5.1. Partendo dal testo dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973(riconducibile all’art. 7-quater, comma 6, d.l. n. 193 del 2016): «In derogaall’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità dinotificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta noncompatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisie degli altri atti che per legge devono essere notificati alle impreseindividuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi oelenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dalcompetente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di postaelettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indicenazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’ufficiosono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in formaNumero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno settegiorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di postaelettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica deldestinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguitamediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internetdella società [OSCURATO:SOCIETA] e pubblicazione, entro il secondo giornosuccessivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per ladurata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senzaulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini diprescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionataper il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di postaelettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativamentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenutaconsegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di postaelettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cuial periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello dellapubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA].»5.2. In merito a tale norma questa Corte (Cass., 22/01/2025, n. 1621)ha precisato che la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. aisensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile rationetemporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione dellecomunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il depositotelematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societàInfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatariodell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provarel'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per lanotifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente,Numero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica dellaraccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).Deve, quindi, ritenersi, in caso di notifiche a mezzo pec, eseguite aisensi dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione risultantea seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7-quater, comma 6, d.l. n. 193del 2016), sebbene, ai fini della validità, non sia necessaria la prova dellaricezione della cd. raccomandata informativa (che non ne condiziona,neppure il perfezionamento che avviene, in casi di casella postale satura odi invalidità o inattività dell’indirizzo di posta elettronica certificata, decorsiquindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito di [OSCURATO:SOCIETA],v. Cass., 17/01/2025, n. 13132) è necessaria, comunque, la prova dellasua spedizione, il cui onere, in caso di contestazioni da parte delcontribuente, grava sull’amministrazione finanziaria.Nel caso di specie è, quindi, sufficiente la mera correzione della sentenzaimpugnata, nella parte in cui afferma che: «l’Ufficio, nonostante i due gradidi giudizio, non ha prodotto l’unico documento indispensabile per poterverificare la regolarità della notifica delle cartelle, ovvero la raccomandatacon ricevuta di ritorno prevista dall’art. 7 quater del DL 193/2016 nel casodi deposito telematico su [OSCURATO:SOCIETA] per ogni atto ivi depositato. Manca,quindi, un adempimento fondamentale per il rispetto dell’iter notificatorio».Non è, infatti, necessaria, diversamente da quanto ritenuto dal giudice diseconde cure, la prova della ricezione della raccomandata informativa, masolamente quella della sua spedizione. Quest’ultima resta, tuttavia, unadempimento che condiziona la validità della notificazione eseguita ex art.60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973. Di conseguenza, il motivo di ricorsoproposto non può essere accolto, non essendo stata fornita, comunque, laprova della spedizione della raccomandata da parte della ricorrente.6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, stante lamancata costituzione della parte intimata.Numero registro generale 10185/2025Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 14584/2026Data pubblicazione 17/05/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]