Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01479/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 470-2020 proposto da: G.S.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] materia contendere R.G.N.470/2020 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2023 CC avverso la sentenza n. 2937/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 17 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha accertato l’esistenza dal 2 luglio 2012 di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] (G.S.I.) s.r.l. e la lavoratrice indicata in epigrafe, con suo inquadramento nel livello 6S CCNL [OSCURATO:PERSONA] e orario di 33 ore settimanali e condannato la società al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice;

2. con atto notificato il 17 dicembre 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;

3. nelle more del giudizio, i difensori delle parti hanno presentato il 15 maggio 2023 istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, come da allegata scrittura privata di transazione in data 16 ottobre 2023;[OSCURATO:PERSONA] 1.sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.;

2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542); P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 470-2020 proposto da: G.S.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] materia contendere R.G.N.470/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC avverso la sentenza n. 2937/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 17 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha accertato l’esistenza dal 2 luglio 2012 di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] (G.S.I.) s.r.l. e la lavoratrice indicata in epigrafe, con suo inquadramento nel livello 6S CCNL [OSCURATO:PERSONA] e orario di 33 ore settimanali e condannato la società al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice; 2. con atto notificato il 17 dicembre 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; 3. nelle more del giudizio, i difensori delle parti hanno presentato il 15 maggio 2023 istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, come da allegata scrittura privata di transazione in data 16 ottobre 2023;[OSCURATO:PERSONA] 1.sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.; 2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; n
Sentenza Cassazione n. 01479/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris