CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 18 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 2, n. 2 R.D. 267/42 (fatto commesso in Milano 1'11 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordire all'immotivato diniego della chiesta concessione della sospensione condizionale della perla, non è assistito dal necessario interesse, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Ir tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale non era tenuta ad alcuna risposta espressa in ordine alla formulata richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 163 cod. pen., atteso che il motivo di appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena era manifestamente infondato in ragione dell'impossibilità per l'imputato cli beneficiarne una terza volta (vedasi certificato del casellario giudiziale, che, ai punti 2) e 3), attesta che Bozzano aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena in data 3 rrarzo 2016 e in data 18 maggio 2016 e Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, Rv. 277971); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consi,.iVre estensore [OSCURATO:PERSONA]