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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 03719/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, in sede di rinvio ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), accertato il 25.3.2013.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancata ottemperanza del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente, in ordine alla mancata motivazione sulla posizione di responsabilità del Romagnoli.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non è dato riscontrare alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e la censura sulla omessa motivazione in punto di responsabilità è stata genericamente prospettata, con conseguente applicazione del principio per cui, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (cfr. Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091 - 01).

In tema di impugnazioni, infatti, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (cfr. Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01).

Nulla di tutto questo è stato adempiuto da parte del ricorrente, il quale nel ricorso si è limitato a prospettare genericamente la mancanza di argomentazioni nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato (ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza tuttavia addurre elementi specifici a supporto della necessaria prevalenza, nel caso di specie, di una pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in maniera tale da consentire l'individuazione, nella presente sede di legittimità, dell'errore in cui sarebbe incorsa la decisione oggetto di impugnazione.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, in sede di rinvio ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), accertato il 25.3.2013.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancata ottemperanza del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente, in ordine alla mancata motivazione sulla posizione di responsabilità del Romagnoli. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non è dato riscontrare alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e la censura sulla omessa motivazione in punto di responsabilità è stata genericamente prospettata, con conseguente applicazione del principio per cui, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (cfr. Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091 - 01). In tema di impugnazioni, infatti, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (cfr. Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01). Nulla di tutto questo è stato adempiuto da parte del ricorrente, il quale nel ricorso si è limitato a prospettare genericamente la mancanza di argomentazioni nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato (ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza tuttavia addurre elementi specifici a supporto della necessaria prevalenza, nel caso di specie, di una pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in maniera tale da consentire l'individuazione, nella presente sede di legittimità, dell'errore in cui sarebbe incorsa la decisione oggetto di impugnazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]