CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende– controricorrente –avverso la sentenza n. 1460/2022 della CORTE DI APPELLO diMILANO, depositata in data 21/06/2022;Numero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso del 23.7.2018 [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione con la quale gli era statacomminata la sanzione pecuniaria di € 22.086 per aver fatto transitaredalla dogana di Chiasso, senza aver effettuato la prescrittadichiarazione, un totale di n. 97 titoli azionari al portatore, del valorenominale di mille franchi svizzeri ciascuno, ed era stato altresì dispostoil sequestro di parte di detti titoli.In particolare, il ricorrente lamentava di non esser stato sentitopersonalmente, nonostante ne avesse fatto richiesta; il mancatorispetto del termine di 180 giorni per la contestazione della violazione,previsto dall’art. 8, terzo comma, del D. Lgs. n. 195 del 2008, comemodificato dall’art. 11 della legge n. 44 del 2012; il valore nullo delleazioni trasportate.Nella resistenza del Ministero il Tribunale di Como, dopo averdisposto C.T.U. per la ricostruzione del valore dei titoli, con sentenza n.326/2021 rigettava l’opposizione, confermando il provvedimentoopposto.Con la sentenza impugnata, n. 1460/2022, la Corte di Appello diMilano rigettava il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisionedi prime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Salvatore LaPlaca, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbedovuto rilevare l’insanabile vizio del procedimento formativodell’ordinanza – ingiunzione opposta, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestodi essere ascoltato, cosa che tuttavia non era mai avvenuta.La censura è infondata.La Corte di Appello evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso ilricorso del 25.9.2017 come segue: “chiedo di non essere sottoposto ainutili ed ingiuste sanzioni, Rimango a disposizione, anche recandomipresso codesto spett.le Ministero, per fornire tutte le precisazioni e leprove documentali, nel caso occorressero, per dimostrare la mia totalebuona fede …” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il giudice delgravame ha ritenuto che con tale espressione l’odierno ricorrente nonavesse chiesto l’audizione, ma avesse soltanto dichiarato la suadisponibilità a fornire eventuali elementi a discarico. In effetti, laformula utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] non contiene una richiesta di esseresentito, ma esprime soltanto una generica disponibilità a collaborarecon la pubblica amministrazione: la motivazione resa dal giudice dimerito, quindi, resiste alla critica mossa con il motivo in esame, nonrisultando, dal testo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], che lo stessoavesse chiesto di essere ascoltato.Inoltre, va rilevato che la Corte di Appello ha anche richiamatol’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’eventuale mancataconsiderazione, da parte della P.A., delle deduzioni difensive propostedal destinatario di una sanzione amministrativa non si riflette in unvizio insanabile del procedimento, in quanto il soggetto può far valerele proprie argomentazioni in sede di opposizione, ed il relativo giudizionon concerne soltanto la regolarità formale dell’atto sanzionatorio, maNumero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026l’intero rapporto, e dunque la sussistenza dei presupposti, in fatto e indiritto, per l’irrogazione della sanzione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.4302 del 27/02/2006, Rv. 587027; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.13479 del 09/06/2006, Rv. 590524; Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786del 28/01/2010, Rv. 611243; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17799 del07/08/2014, Rv. 632167; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12503 del21/05/2018, Rv. 648753). E’ vero che questa Corte ha ancheaffermato, con riferimento alla specifica materia delle sanzioniamministrative per violazione delle norme del T.U.F., che “In materia disanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), laconfigurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto enon sull'atto non autorizza la totale obliterazione del controllo dilegittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispettodelle garanzie endo-procedimentali fissate dagli artt. 187 septies e 195del T.U.F.; in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanziedel contraddittorio endo-procedimentale, rappresentato dallacontestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzionidell'interessato, impone di per sé l'annullamento del provvedimentosanzionatorio illegittimamente emesso” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.4521 del 11/02/2022, Rv. 663829). Ciò, tuttavia, non smentisce ilgenerale principio di irrilevanza delle violazioni endoprocedimentali, ameno che esse non incidano sulla contestazione dell’addebito o sullavalutazione delle controdeduzioni. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] nonlamenta un vizio della contestazione dell’addebito, né si duole dellamancata considerazione delle proprie argomentazioni difensive, masolleva soltanto un vizio formale, senza peraltro neppure indicare qualiargomenti difensivi, ulteriori rispetto a quelli proposti nel ricorso, egliavrebbe potuto eventualmente fornire in sede di audizione, conconseguente deficit di specificità della doglianza.Numero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 8, terzo comma, del D. Lgs. n. 195 del 2008, comemodificato dall’art. 11 della legge n. 44 del 2012, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbedovuto rilevare il mancato rispetto, da parte dell’autoritàamministrativa, del termine perentorio di 180 giorni decorrente dallacontestazione dell’illecito previsto per l’adozione dell’ordinanza –ingiunzione. Ad avviso del ricorrente, poiché il verbale di contestazionedell’illecito era del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento di ingiunzione,notificato al trasgressore in data 27.6.2018, era da ritenere tardivo.La censura è infondata.La Corte distrettuale ha evidenziato che il termine di 180 giorniprevisto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 195 del 2008 decorre non già dalmomento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il verbale di contestazionedell’illecito amministrativo, bensì dal successivo momento in cui essoera stato trasmesso dall’Agenzia delle Dogane, che lo aveva elevato, alMinistero delle Finanze, ovverosia dal 6.2.2018, data in cui il verbaleera stato acquisito al protocollo informatico (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata).La decisione della Corte milanese è coerente con l’insegnamento diquesta Corte, debitamente richiamato anche nella motivazione dellasentenza impugnata (cfr. pag. 6), secondo cui “Il termine di 180 giornientro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve emanare ildecreto di determinazione della sanzione e di ingiunzione delpagamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 195 del 2008,decorre dalla data di ricezione da parte del suddetto Ministero delverbale di contestazione dell'addebito, come risultante dal registro delprotocollo informatico, nel quale vengono annotate in ordinecronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, costituendo ilNumero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026protocollo informatico un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fedefino a querela di falso della data di ricezione dei verbali dicontestazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9521 del 18/04/2018, Rv.648152; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16204 del 29/07/2020,Rv. 658789).L’individuazione del dies a quo per il computo del termine di cuiall’art. 8, comma terzo, del D. Lgs. n. 195 del 2008, operata dalla Cortedi Appello, è dunque corretto, e la notificazione dell’ordinanzaingiunzione, avvenuta il 27.6.2018, è tempestiva rispetto al 6.2.2018,ovverosia al momento in cui il verbale di contestazione dell’illecito èstato acquisito al protocollo informatico in entrata del Ministerodell’Economia e Finanze.Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente ritenuto che le azioni sequestrate avessero un valore.Ad avviso del ricorrente, il contratto di acquisto dei titoli del 14.5.2012,che egli aveva prodotto in atti del giudizio di prime cure, dimostravache a quella data i titoli non avevano più il valore nominale di millefranchi svizzeri cadauno; inoltre, la società che aveva emesso le azioniera stata dichiarata fallita d’ufficio dalle autorità svizzere il 23.5.2022e la relativa procedura concorsuale era stata sospesa per insufficienzapatrimoniale il 6.7.2022, con conseguente cancellazione d’ufficio dellasocietà dal registro delle imprese elvetico in data 3.8.2022. Talielementi, secondo il [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che nel 2018 i titolioggetto della contestazione non avevano alcun reale valore.La censura è inammissibile, in primo luogo in quanto il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è consentito in presenza diuna ipotesi di cd. doppia conforme. In ogni caso, anche laddove sivoglia riqualificare la doglianza come violazione dell’art. 360, primoNumero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026comma, n. 3, c.p.c., deve osservarsi che, nel caso di specie, la Corte diAppello ha richiamato la C.T.U. esperita in prime cure, dalla quale eraemerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.A., emittente delle azioni oggettodella contestazione, non poteva esser considerata cessata prima del2017, sulla base di due concorrenti considerazioni:a) da un lato, il fatto che, secondo il diritto elvetico, la cancellazionedai registri IVA non dimostra necessariamente la non operativitàdella società, ma può presupporre il conseguimento di unvolume di affari non superiore a centomila franchi svizzeri;b) dall’altro lato, l’esistenza di variazioni, successive al 2017, deisoggetti investiti del potere rappresentativo della società stessa.Inoltre, la Corte distrettuale ha evidenziato che il C.T.U. aveva ancheprecisato che alla data del sequestro (22.9.2017) la legge elveticaconsentiva l’emissione di azioni al portatore, essendo stato introdottol’obbligo di emissione di azioni nominative soltanto nel giugno 2019. Sullabase di tali argomenti, la Corte di Appello ha ritenuto che, poiché il C.T.U.aveva concluso che i titoli erano legalmente validi ma non era possibilericostruirne il valore economico in assenza degli ultimi bilanci di esercizio,non depositati dalla società emittente (cfr. pag. 9 e s. della sentenza) nonpoteva che farsi riferimento al valore nominale dei titoli, in assenza dielementi contrari che sarebbe stato onere del [OSCURATO:PERSONA] fornire, anche inforza del criterio generale della cd. vicinanza della prova (cfr.Sez. 3, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022, Rv. 664819 e Cass.Sez. L, Sentenza n. 20484 del 25/07/2008, Rv. 604543).La censura non scalfisce tale argomentazione, in quanto il ricorrentenon contesta che l’amministratore della società emittente fosse variatodopo il 2017, né che la sua cancellazione dal registro IVA elvetico possadipendere anche dal conseguimento di un volume di affari inferiore acentomila franchi svizzeri, ma ancora la dimostrazione della assenza diNumero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026valore delle azioni oggetto della contestazione, da un lato, al valoreindicato nel contratto di acquisto del 2012, e, dall’altro lato, al fatto che,nel 2022, la società emittente sia stata dichiarata fallita. Né la primacircostanza, anteriore di 5 anni alla contestazione (avvenuta nel 2017),né la seconda, posteriore di 5 anni, sono idonee a dimostrare quale fosseil valore delle azioni al momento del sequestro, innanzitutto vista lalontananza di entrambe, nel tempo, rispetto al momento dellacontestazione dell’illecito amministrativo. In ogni caso, mediante talideduzioni il ricorrente introduce una contestazione meritale,contrapponendo alla ricostruzione, non implausibile, operata dal giudicedi merito una ipotesi interpretativa alternativa del fatto e delle prove,senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi inun'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 2.200 oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 100/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 17022/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco