CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.12390/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Messina n. 921/2021 d el 6/01/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Presupposto è un processo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. che il ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] allega essere stato pro- mosso nel 2005 dall’Inpdap dinanzi al Tribunale di Patti non solo nei con- fronti dei suoi clienti Rosaria e [OSCURATO:PERSONA],ma anche personalmente nei suoi confronti, quale parte parimenticonvenut a in giudizio . Costui era distrattario delle spese processuali liquidate nella sentenza del 1994 del Pretore del lavoro di Patti, in forza della qualele signore Faranda e lui (an- che in proprio) avevano iniziato il processo di espropriazione forzata nei 2di 6 – 12390/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 3 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. confronti dell’Inpdap (egli quale credito re procedente per i compensi pro- fessionalicorrelativi all’attività prestata nel processo di cognizione, liquidati in un ammontare paria circa € 1454 ) . Dopo il rigetto dell’istanza di sospen- sione del processoesecutivo (con assegnazione delle somme pignorate an- che all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale creditore procedente in proprio), i profili di merito dell’opposizione all’esecuzione venivano definiti nel 2007 con una pronuncia di rigetto (in unico grado). Il processo proseguiva, per il solo profilo relativo all’insufficiente liquidazione delle correlative spese proce s- suali, attraverso un ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio). Il ricorso veniva accolto (Cass.13433/2013) eil processo si concludeva nel 2021 in sede di rinvio. Ricor- rente nel processo di equa riparazione è l’avvocato (nella sua qualità di parte del processo presupposto), che fa valere una durata non ragionevole di nove anni e sei mesi. La domanda è stata rigettata sia in fase monocratica che collegiale. Ricorre in cassazione l’avvocato con un unico motivo, illustrato da me- moria. Ragioni della decisione 1. –L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1bis co. 2 l. 89/2001 nonché una motivazione radicalmente illogica, quindi sostanzialmente omessa o apparente, per l’illegittimo disconoscimento del diritto all’equa riparazione. Il ricorrente avvocato fa valere di essere stato convenuto in proprio nel giudizio di opposizione all’esecuzione presupposto pr omosso dall’Inpdap e quindi, in quanto parte,di avere diritto all’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Il ricorso veniva rigettato sia nella fase monocratica che in sede collegiale, poiché –questo è la tesi della Corte di appello in sede collegiale -il difensore avrebbe avuto la possibilità di chiedere al cliente il pagamento dei compensi a lui spettanti, indipendentemente dalle lungaggini del procedimento pre- supposto. L'equo indennizzo per il mancato rispetto del termine ragionevole 3di 6 – 12390/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 3 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del processo è diretto a ristorare la parte del danno cagionatole dall'ansia che le lungaggini del processo comportano anche con riguardo all’incertezza sulla realizzazione del diritto azionato, ansia che nonè propria del ricorrente nel caso di specie. 2. –Il ricorrente avvocato fa valere che a fronte della sua qualità di parte processuale in proprio nel processo presupposto di opposizione all’esecu- zione, è irrilevante -ai fini del riconoscimento del suo diritto all’equo inden- nizzo - la circostanza che egli fosse al contempo distrattario del le relative spese processuali. Infatti, la domanda di distrazione non può logicamente estendersi allespese riguardanti la propria posizione processuale (e non già quella della parte assistita). Sotto tale profilo egli è rimasto specificamente esposto alle conseguenze tipiche dellapartecipazione ad un processo , che giustificano l’indennizzo in caso della sua irragionevole durata. In altri ter- mini la ratio decidendi adottata dalla Corte di appello per disconoscere l’equo indennizzo in capo a lui (cioè, che egli, quale difensore, avrebbe potuto chiedere al cliente il pagamento dei compensi a lui spettanti) non regge, quanto meno in relazione alla quota di compensi che gli spettano in quanto difensorein proprio di se stesso (in quanto parte) . L’illogicità dell’argomentazione del giudice di merito si coglierebbe con particolare evidenza in relazione al grado di cassazione e alla fase di rinvio del giudizio presupposto, giacché tale grado e fase hanno avuto ad oggetto esclusivamentel’insufficiente liquidazione delle spese processuali relative al grado di merito dell’opposizione all’esecuzione (svoltosi dal 2005 al 2007). Pertanto, qui il patema d’animo da indennizzare era proprio (e solo)quello del difensore (allegati al presente ricorso sono lecopie autentiche del ricorso in cassazione del 2007 e dell’atto di riassunzione nel 2014 dinanzi al giudice di rinvio, da cui emerge che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha agito anche in proprio). 3. -Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. 4di 6 – 12390/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 3 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha chiesto l’equo indennizzo per una durata non ragionevole di un giudiziodi opposizione all’esecuzione che lo ha visto destinatario della notificazione del relativo atto introduttivo, in quanto creditore procedente in espropriazione forzata a tutela del suo diritto di creditoal compenso pro- fessionale. Egli ha potuto agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente in forza della pronuncia di distrazione, che è subordinata ai requisiti previsti dall’art. 93 c.p.c.(l'istanza ad hoc del difensore , la dichia- razione di quest’ultimo di aver anticipato le spese e di non aver percepito gli onorari). Indipendentemente da come si risolva la questione assai controversa re- lativa alla qualificazione giuridica di tale diritto di credito del difensore, certo è cheil difensore assume la qualità di parte (ed è corrispondentemente le- gittimato attivamente e passivamente)in forza della - e limitatamente alla -pronuncia sulla distrazione. Così, tra le altre pronunce che esprimono un fermo indirizzo, Cass.6481/2021, secondo la quale in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pro- nuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare. Infatti, l'erroneità della liquidazione (come accaduto nel caso di specie) non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del pro- prio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale. Pre- giudica invece (come messo in luce anche dalla sentenza impugnata) quelli della parte vittoriosa, cheè tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza relativo alle spese ( pur in presenza di un provvedime nto di distrazione ) , avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. 5di 6 – 12390/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 3 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore distrattario non acquista quindi la qualità di parte e la corri- spondente legittimazione con riferimento agli altri capi di sentenza, relativi al merito della lite oppure all'an ed al quantum della statuizione sulle spese. Né c’è bisogno di aggiungere che una tale legittimazione in capo al difen- sore non può scaturire dal fatto che egli identifica(erroneamente) se stesso comelegittimato attivo o che la parte soccombente lo identific a (erronea- mente)come legittimato passivo. Orbene, sulla sussistenza dei requisiti alla base della pronuncia di distrazione ben possono sorgere questioni. Più dif- ficile (ma non escluso logicamente) è che tali questioni sorgano in forza di fatti sopravvenuti, i quali possono essere posti a fondamento di un’opposi- zione all’esecuzione promossa dal debitore (la parte soccombente) nei con- fronti del difensore creditore procedente sulla base del titolo esecutivo (pro- nuncia di distrazione): ad es.il fatto sopravvenuto che il difensore sia stato rimborsatodirettamente dal cliente. Per quanto attiene al diritto all’equo indennizzo da irragionevole durata del processo, vi è anche in questo caso, come in ogni altrocaso, una stretta correlazione sequenziale tra: diritto alla distrazione oggetto del processo presupposto; difensore che solo rispetto ad essoè legittimat o attiv o o pas- sivo e che, corrispondentemente, ha agito e si è difeso in giudizio ; parte legittimata a far valere il diritto all’equo indennizzo per la durata non ragio- nevoledel processo presupposto . A questo punto diventa chiaramente percepibile il difetto di specificità del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: sulla sussistenza di questa correlazione non è stata spesa una parola: a p. 2 ci si limita ad affermare che, con l’opposizione all’esecuzione, il debitore esecutato «contestava la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dei precettanti». Un’asserzione che, nella sua notevole genericità, non vale ad affermare specificamente che oggetto del processo siano state questioni relative alla pronuncia di di- strazione in sé considerata, le quali sole (e non già l’essere destinatario della notifica dell’atto introduttivo) avrebbero fondato la legittimazione 6di 6 – 12390/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 3 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. passiva del difensore in quanto parte, nonché – di conseguenza – la sua legittimazione attiva a far valere la pretesa all’equo indennizzo per l’irragio- nevole durata del processo (ad abundantiam: l’atto introduttivo del pro- cesso di opposizione all’esecuzione non è indicato nell’elenco degli atti alle- gati al ricorso per cassazione). Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rim