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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13894/2022

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di mesi due di reclusione ed euro centocinquanta di multa, coi benefici di legge, in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (tentato furto di sette confezioni di olio motore sottratti dagli scaffali di un esercizio commerciale dopo aver divelto i dispositivi anti- taccheggio e di sicurezza, poi ricollocati dalle due donne, perché indotte dal personale di servizio interno al supermercato).

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 56, comma terzo, cod. pen..

Si osserva che le donne avevano deciso di riporre spontaneamente la merce sottratta sugli scaffali, per cui ricorreva un'ipotesi di desistenza volontaria, in quanto la loro decisione era stata assunta in piena libertà e indipendentemente da fattori esterni, poiché non si erano avvedute della presenza del personale di vigilanza.

Inol- tre, i dispositivi antitaccheggio non erano stati manomessi.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della circo- stanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen..

2.4. Vizio di motivazione in ordine all'omesso giudizio di prevalenza della circo- stanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. rispetto alla contestata aggravante.

2.5. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che secondo il costante e condivisibile indirizzo di questa Corte, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrea- lizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535).

La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, sulla base degli ele- menti probatori acquisiti, ha escluso che l'omessa prosecuzione dell'azione criminosa fosse dipesa da fattori esterni; la Corte di merito, infatti, ha evidenziato che le donne avevano rimosso le placche antitaccheggio e avevano nascosto i beni nella borsa, inducendosi a restituirli solo perché avevano notato di essere state pedinate.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va preliminarmente osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali specifici delle imputate e della mancanza di elementi valutabili a loro favore.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga eserci- tata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggra- vante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitac- cheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).

In linea con tale principio, la Corte bolognese ha riconosciuto la circostanza ag- gravante, evidenziando che si era verificata l'avulsione della placca antitaccheggio, mediante rimozione della pellicola.

Tale modifica, infatti, comporta l'alterazione della funzionalità del meccanismo.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Tenuto conto dell'irrogazione di pena in misura minima e della massima esten- sione della diminuzione per il tentativo nonostante i plurimi precedenti penali di en- trambe le imputate, inerenti anche a reati commessi anche in concorso tra loro, la Corte di appello ha correttamente ritenuto di escludere la possibilità di disporre ulte- riori riduzioni, con ciò implicitamente formulando un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche.

Non sussiste, pertanto, la presunta carenza motivazionale.

5. Il quinto motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità.

Va osservato che, con l'atto di appello le imputate non avevano chiesto l'appli- cazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

6. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di mesi due di reclusione ed euro centocinquanta di multa, coi benefici di legge, in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (tentato furto di sette confezioni di olio motore sottratti dagli scaffali di un esercizio commerciale dopo aver divelto i dispositivi anti- taccheggio e di sicurezza, poi ricollocati dalle due donne, perché indotte dal personale di servizio interno al supermercato). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 56, comma terzo, cod. pen.. Si osserva che le donne avevano deciso di riporre spontaneamente la merce sottratta sugli scaffali, per cui ricorreva un'ipotesi di desistenza volontaria, in quanto la loro decisione era stata assunta in piena libertà e indipendentemente da fattori esterni, poiché non si erano avvedute della presenza del personale di vigilanza. Inol- tre, i dispositivi antitaccheggio non erano stati manomessi. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della circo- stanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.. 2.4. Vizio di motivazione in ordine all'omesso giudizio di prevalenza della circo- stanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. rispetto alla contestata aggravante. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che secondo il costante e condivisibile indirizzo di questa Corte, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrea- lizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, sulla base degli ele- menti probatori acquisiti, ha escluso che l'omessa prosecuzione dell'azione criminosa fosse dipesa da fattori esterni; la Corte di merito, infatti, ha evidenziato che le donne avevano rimosso le placche antitaccheggio e avevano nascosto i beni nella borsa, inducendosi a restituirli solo perché avevano notato di essere state pedinate. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali specifici delle imputate e della mancanza di elementi valutabili a loro favore. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga eserci- tata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggra- vante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitac- cheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478). In linea con tale principio, la Corte bolognese ha riconosciuto la circostanza ag- gravante, evidenziando che si era verificata l'avulsione della placca antitaccheggio, mediante rimozione della pellicola. Tale modifica, infatti, comporta l'alterazione della funzionalità del meccanismo. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Tenuto conto dell'irrogazione di pena in misura minima e della massima esten- sione della diminuzione per il tentativo nonostante i plurimi precedenti penali di en- trambe le imputate, inerenti anche a reati commessi anche in concorso tra loro, la Corte di appello ha correttamente ritenuto di escludere la possibilità di disporre ulte- riori riduzioni, con ciò implicitamente formulando un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche. Non sussiste, pertanto, la presunta carenza motivazionale. 5. Il quinto motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello le imputate non avevano chiesto l'appli- cazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 6. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. I
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