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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2026

Cassazione n. 33288/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tre reati giudicati con distinte sentenze divenute irrevocabili, commessi rispettivamente nei giorni 10 aprile 2016, 20 giugno 2017 e 11 ottobre 2017, di violazione di obblighi e prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Con ordinanza datata 17 gennaio 2026, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della menzionata ordinanza.

Nel ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà, in ordine al rigetto dell'istanza.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell'istanza.

Con particolare riguardo alla negazione della continuazione fra il secondo e il terzo dei reati sopra indicati, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che essi furono commessi in un ristretto arco temporale, cioè rispettivamente nei giorni 20 giugno e 11 ottobre 2017, con le medesime modalità, in quanto il condannato venne sorpreso sempre in orario diurno mentre transitava a bordo di un'autovettura e con la medesima compagna, sempre in direzione da Misterbianco a Catania.

Inoltre, con riferimento ai due reati evidenziati, il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in contraddizione poiché, dopo aver affermato che la detenzione del reo in un lasso compreso fra la commissione di due reati non è incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione fra loro, poi lo 2ha escluso valorizzando la circostanza dell'arresto del reo intervenuto il 20 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure sono tutte manifestamente infondate.

1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, tutti i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze. (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01).

Il giudice dell'esecuzione ha rispettato, inoltre, il principio di diritto in base al quale, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Rv. 276842 - 01).

L'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.

Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione. (Sez. 1, n. 32018 del 17/05/2013, Rv. 256790 - 01).

1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza.

L'ordinanza qui impugnata, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e 3non illogico, gli elementi in base ai quali ha escluso che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

La contraddittorietà motivazionale lamentata dal ricorrente non sussiste, posto che il giudice dell'esecuzione, pur avendo precisato, in linea con il principio sopra richiamato, come la custodia cautelare non sia di per sé idonea ad elidere la medesimezza del disegno criminoso, ha poi spiegato adeguatamente, fra l'altro, con riferimento specifico al caso concreto e alla natura dei reati e tenendo conto ragionevolmente di precisi dati temporali, che non è ragionevole ipotizzare che il ricorrente, già quando venne tratto in arresto il 20 giugno 2017 con la conseguente interruzione dell'esecuzione della misura di prevenzione, avesse già pianificato, nelle linee essenziali, prima ancora che la misura di prevenzione venisse ripristinata il 18 luglio 2017, la sua violazione poi commessa il giorno 11 ottobre 2017.

1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

A fronte della coerente e completa motivazione resa dal giudice dell'esecuzione, idonea a sorreggere sul piano argomentativo l'ordinanza impugnata, rispettosa del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, quindi immune da errori giuridici nel rilevare la mancanza di una risoluzione unitaria dei diversi crimini pur a fronte della loro medesima natura, il ricorso per cassazione riguarda aspetti meramente fattuali, esponendosi a valutazione in termini di inammissibilità.

Deve affermarsi, quindi, che il giudice dell'esecuzione ha posto in luce adeguatamente nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

In proposito, occorre ricordare il condivisibile principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289635 - 01).

42. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.MDeposilata in Cancei‘eria oggi Rornm, li i O SEI 2e6 [OSCURATO:PERSONA] 11 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tre reati giudicati con distinte sentenze divenute irrevocabili, commessi rispettivamente nei giorni 10 aprile 2016, 20 giugno 2017 e 11 ottobre 2017, di violazione di obblighi e prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Con ordinanza datata 17 gennaio 2026, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della menzionata ordinanza. Nel ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà, in ordine al rigetto dell'istanza. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell'istanza. Con particolare riguardo alla negazione della continuazione fra il secondo e il terzo dei reati sopra indicati, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che essi furono commessi in un ristretto arco temporale, cioè rispettivamente nei giorni 20 giugno e 11 ottobre 2017, con le medesime modalità, in quanto il condannato venne sorpreso sempre in orario diurno mentre transitava a bordo di un'autovettura e con la medesima compagna, sempre in direzione da Misterbianco a Catania. Inoltre, con riferimento ai due reati evidenziati, il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in contraddizione poiché, dopo aver affermato che la detenzione del reo in un lasso compreso fra la commissione di due reati non è incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione fra loro, poi lo 2ha escluso valorizzando la circostanza dell'arresto del reo intervenuto il 20 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono tutte manifestamente infondate. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, tutti i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze. (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01). Il giudice dell'esecuzione ha rispettato, inoltre, il principio di diritto in base al quale, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Rv. 276842 - 01). L'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione. (Sez. 1, n. 32018 del 17/05/2013, Rv. 256790 - 01). 1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza. L'ordinanza qui impugnata, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e 3non illogico, gli elementi in base ai quali ha escluso che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La contraddittorietà motivazionale lamentata dal ricorrente non sussiste, posto che il giudice dell'esecuzione, pur avendo precisato, in linea con il principio sopra richiamato, come la custodia cautelare non sia di per sé idonea ad elidere la medesimezza del disegno criminoso, ha poi spiegato adeguatamente, fra l'altro, con riferimento specifico al caso concreto e alla natura dei reati e tenendo conto ragionevolmente di precisi dati temporali, che non è ragionevole ipotizzare che il ricorrente, già quando venne tratto in arresto il 20 giugno 2017 con la conseguente interruzione dell'esecuzione della misura di prevenzione, avesse già pianificato, nelle linee essenziali, prima ancora che la misura di prevenzione venisse ripristinata il 18 luglio 2017, la sua violazione poi commessa il giorno 11 ottobre 2017. 1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte della coerente e completa motivazione resa dal giudice dell'esecuzione, idonea a sorreggere sul piano argomentativo l'ordinanza impugnata, rispettosa del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, quindi immune da errori giuridici nel rilevare la mancanza di una risoluzione unitaria dei diversi crimini pur a fronte della loro medesima natura, il ricorso per cassazione riguarda aspetti meramente fattuali, esponendosi a valutazione in termini di inammissibilità. Deve affermarsi, quindi, che il giudice dell'esecuzione ha posto in luce adeguatamente nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. In proposito, occorre ricordare il condivisibile principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289635 - 01). 42. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.MDeposilata in Cancei‘eria oggi Rornm, li i O SEI 2e6 [OSCURATO:PERSONA] 11 5
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