Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15116/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ta e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente -Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 277/2023depositata il 20/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]volgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 26/04/2023, la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso per cassazione avverso la sentenza n. 277/2023 della Corted’appello di L’Aquila pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in27/02/2023.2.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]3.

La vicenda processuale trova la propria genesi nel ricorso con cuiTerfinance S.p.A., poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. intervenuta nelgiudizio, adiva il Tribunale di Teramo affinché accertasse che, in forza didue contratti di locazione finanziaria stipulati rispettivamente il 4maggio 2001 e il 31 maggio 2001, aveva acquistato dodici unitàimmobiliari, successivamente concesse in godimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., laquale tuttavia si rendeva morosa nel pagamento dei canoni relativi aicontratti nn. 4557 e 4654, per un importo complessivo pari a€ 362.710,74.4.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di risoluzione dei contratti,l’intimazione al rilascio degli immobili e la condanna al pagamento deldebito.

Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva che neicontratti di leasing mancasse l’indicazione del tasso di interesse, delpiano di ammortamento e del parametro temporale dell’indice diriferimento del tasso, nonché deduceva la presenza di una clausola“floor”.5.

Concludeva, quindi, per il mutamento del rito con passaggio a quelloordinario, per il rigetto della domanda e per la condanna dellaNumero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrente al pagamento del saldo reale dei rapporti dare/avere tra leparti.6.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 532/2020, mutato il rito,accoglieva la domanda attorea sul presupposto dell’avvenuta provadell’inadempimento contrattuale per entrambi i contratti e della suagravità, dell’insufficienza delle eccezioni sollevate a eliderel’accertamento dell’inadempimento e dell’infondatezza della domandarisarcitoria proposta dalla convenuta Kitan.

Accertava, pertanto, laintervenuta risoluzione dei contratti e disponeva il rilascio degliimmobili da parte della Kitan, condannandola altresì al pagamento dellespese di lite.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori Natale proponevanoappello, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di carenza dilegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’accoglimento delleconclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese dientrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., laquale concludeva per il rigetto integrale dell’appello.

In via subordinata,chiedeva l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione dei contrattidi locazione finanziaria immobiliare per fatto e colpa della societàutilizzatrice, con conseguente condanna della Kitan al rilascio degliimmobili oggetto dei contratti e al pagamento delle spese di lite.8.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta e condannava laKitan [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchéNatale Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentodelle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di VivibancaS.p.A., che liquidava in € 6.946,00, oltre IVA, CPA e spese generalinella misura del 15%.9.

La ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisioneNumero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/202610.

Con unico motivo la ricorrente denunzia: “Nullità della sentenza, exart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché pronunciata, sul capo II.16.Eccezione di difetto di legittimazione, in violazione o falsa applicazionedi legge con una motivazione che è, ai fini dell’art. 132 c.p.c., soloapparente e, in ogni caso, affetta da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 1322 c.c. sull’autonomia contrattuale delle partid’effettuare, anche, la cessione dei contratti, oltre che dei crediti exarticolo 1 l. 130/1999.

E, per il caso di accertamento della fondatezzadell’eccezione della Ricorrente dell’avvenuta violazione o falsaapplicazione di legge di che all’art. 81 c.p.c., disporre per la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.,comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta”.11.

Lamenta nn essersi considerato che [OSCURATO:SOCIETA]. non halegittimazione in quanto soggetto diverso rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]..che, in origine sottoscrisse i due contratti di leasing immobiliare per cuiè causa.12.

Il motivo è inammissibile.13.

Con esso si censura il passo della sentenza con cui, al punto II.18-20, la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di carenza dilegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che, il 10 aprile 2017, fosse in attisufficientemente documentato che tale società era subentrata nellaposizione di Terfinance per atto di fusione per incorporazione diquest’ultima, richiamando sul punto Cass.Sez.U 21970/2021.14.

Essendosi determinato un fenomeno di successione universale chelegittima la società incorporante a intervenire nel giudizio ex art. 105c.p.c., la corte distrettuale ha correttamente statuito che [OSCURATO:SOCIETA] èlegittima parte del giudizio nell’azione di accertamento dellaintervenuta risoluzione dei contratti, in luogo della incorporataTerfinance s.p.a., che ha avviato il giudizio.Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/202615.

Per quanto riguarda il fenomeno della cessione in blocco dei crediti,intervenuto nel 2008, che la ricorrente adduce a riprova della carenzadi legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA], la corte di merito ha coerentementerilevato che all’epoca, prima della incorporazione della società di leasingtitolare dei contratti, era intervenuta un’ operazione dicartolarizzazione dei crediti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conmandato a [OSCURATO:SOCIETA] leasing per il relativo recupero: pertantoVivibanca, intervenendo nel presente giudizio quale incorporante dellasocietà che aveva stipulato i contratti di leasing, aveva correttamenterichiesto la loro risoluzione, essendo divenuta titolare dei contratti inseguito alla incorporazione della società titolare, senza chiedere lacondanna al pagamento delle somme di cui non era più creditrice dopola cessione in blocco, pur potendola ugualmente chiedere in quantomandataria per la loro gestione per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.16.

A fronte della chiarezza argomentativa di cui sopra, il motivo sidimostra del tutto inammissibile, in quanto non adduce argomentiidonei a contrastare la suddetta ratio decidendi.17.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.18.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.19.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 9.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente -Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 277/2023depositata il 20/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]volgimento del processo1. Con ricorso notificato il 26/04/2023, la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso per cassazione avverso la sentenza n. 277/2023 della Corted’appello di L’Aquila pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in27/02/2023.2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]3. La vicenda processuale trova la propria genesi nel ricorso con cuiTerfinance S.p.A., poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. intervenuta nelgiudizio, adiva il Tribunale di Teramo affinché accertasse che, in forza didue contratti di locazione finanziaria stipulati rispettivamente il 4maggio 2001 e il 31 maggio 2001, aveva acquistato dodici unitàimmobiliari, successivamente concesse in godimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., laquale tuttavia si rendeva morosa nel pagamento dei canoni relativi aicontratti nn. 4557 e 4654, per un importo complessivo pari a€ 362.710,74.4. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di risoluzione dei contratti,l’intimazione al rilascio degli immobili e la condanna al pagamento deldebito. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva che neicontratti di leasing mancasse l’indicazione del tasso di interesse, delpiano di ammortamento e del parametro temporale dell’indice diriferimento del tasso, nonché deduceva la presenza di una clausola“floor”.5. Concludeva, quindi, per il mutamento del rito con passaggio a quelloordinario, per il rigetto della domanda e per la condanna dellaNumero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrente al pagamento del saldo reale dei rapporti dare/avere tra leparti.6. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 532/2020, mutato il rito,accoglieva la domanda attorea sul presupposto dell’avvenuta provadell’inadempimento contrattuale per entrambi i contratti e della suagravità, dell’insufficienza delle eccezioni sollevate a eliderel’accertamento dell’inadempimento e dell’infondatezza della domandarisarcitoria proposta dalla convenuta Kitan. Accertava, pertanto, laintervenuta risoluzione dei contratti e disponeva il rilascio degliimmobili da parte della Kitan, condannandola altresì al pagamento dellespese di lite.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori Natale proponevanoappello, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di carenza dilegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’accoglimento delleconclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese dientrambi i gradi di giudizio. Si costituiva l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., laquale concludeva per il rigetto integrale dell’appello. In via subordinata,chiedeva l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione dei contrattidi locazione finanziaria immobiliare per fatto e colpa della societàutilizzatrice, con conseguente condanna della Kitan al rilascio degliimmobili oggetto dei contratti e al pagamento delle spese di lite.8. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta e condannava laKitan [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchéNatale Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentodelle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di VivibancaS.p.A., che liquidava in € 6.946,00, oltre IVA, CPA e spese generalinella misura del 15%.9. La ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisioneNumero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/202610. Con unico motivo la ricorrente denunzia: “Nullità della sentenza, exart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché pronunciata, sul capo II.16.Eccezione di difetto di legittimazione, in violazione o falsa applicazionedi legge con una motivazione che è, ai fini dell’art. 132 c.p.c., soloapparente e, in ogni caso, affetta da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 1322 c.c. sull’autonomia contrattuale delle partid’effettuare, anche, la cessione dei contratti, oltre che dei crediti exarticolo 1 l. 130/1999. E, per il caso di accertamento della fondatezzadell’eccezione della Ricorrente dell’avvenuta violazione o falsaapplicazione di legge di che all’art. 81 c.p.c., disporre per la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.,comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta”.11. Lamenta nn essersi considerato che [OSCURATO:SOCIETA]. non halegittimazione in quanto soggetto diverso rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]..che, in origine sottoscrisse i due contratti di leasing immobiliare per cuiè causa.12. Il motivo è inammissibile.13. Con esso si censura il passo della sentenza con cui, al punto II.18-20, la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di carenza dilegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che, il 10 aprile 2017, fosse in attisufficientemente documentato che tale società era subentrata nellaposizione di Terfinance per atto di fusione per incorporazione diquest’ultima, richiamando sul punto Cass.Sez.U 21970/2021.14. Essendosi determinato un fenomeno di successione universale chelegittima la società incorporante a intervenire nel giudizio ex art. 105c.p.c., la corte distrettuale ha correttamente statuito che [OSCURATO:SOCIETA] èlegittima parte del giudizio nell’azione di accertamento dellaintervenuta risoluzione dei contratti, in luogo della incorporataTerfinance s.p.a., che ha avviato il giudizio.Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/202615. Per quanto riguarda il fenomeno della cessione in blocco dei crediti,intervenuto nel 2008, che la ricorrente adduce a riprova della carenzadi legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA], la corte di merito ha coerentementerilevato che all’epoca, prima della incorporazione della società di leasingtitolare dei contratti, era intervenuta un’ operazione dicartolarizzazione dei crediti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conmandato a [OSCURATO:SOCIETA] leasing per il relativo recupero: pertantoVivibanca, intervenendo nel presente giudizio quale incorporante dellasocietà che aveva stipulato i contratti di leasing, aveva correttamenterichiesto la loro risoluzione, essendo divenuta titolare dei contratti inseguito alla incorporazione della società titolare, senza chiedere lacondanna al pagamento delle somme di cui non era più creditrice dopola cessione in blocco, pur potendola ugualmente chiedere in quantomandataria per la loro gestione per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.16. A fronte della chiarezza argomentativa di cui sopra, il motivo sidimostra del tutto inammissibile, in quanto non adduce argomentiidonei a contrastare la suddetta ratio decidendi.17. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.18. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.19. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 9.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 9691/2023Numero sezionale 4965/2025Numero di raccolta generale 15116/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris