Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1346/2021
ECLI:EU:C:2021:418
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0025
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 20 maggio 2021 (
1
)
Causa C‑25/20
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, Salisburgo – filiale di Celje –, in stato di fallimento,
NK, curatore della procedura principale di insolvenza
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 – Assenza di un termine per l’insinuazione di crediti in una procedura d’insolvenza – Insinuazione di crediti in una procedura secondaria da parte del curatore fallimentare della procedura principale – Termine per l’insinuazione previsto dal diritto nazionale»
1.
Il rinvio pregiudiziale in esame ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 (
2
), applicabile alla controversia ratione temporis con riferimento alla data di apertura della procedura principale di insolvenza (
3
).
2.
Il Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia) chiede alla Corte di giustizia se il curatore di una procedura principale di insolvenza che si svolge in [OSCURATO:PERSONA], che cerca di insinuare in una procedura secondaria, che si svolge in Slovenia nei confronti dello stesso debitore, i crediti che ha già insinuato nella prima, sia soggetto ai termini (e alle conseguenze della loro inosservanza) previsti dalla legge slovena.
3.
La Corte di giustizia si è pronunciata a più riprese sulle insolvenze transfrontaliere (
4
), ma non si è ancora pronunciata, se non mi sbaglio, sull’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000, la cui applicazione nella pratica non è scevra di difficoltà (
5
).
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. Regolamento n. 1346/2000
4.
Ai sensi del considerando 21:
«Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore (...)».
5.
Ai sensi del considerando 23:
«Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d’applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura chiusura delle procedure d’insolvenza».
6.
L’articolo 4 («Legge applicabile») enuncia quanto segue:
«2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
(…)
h)
le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
(…)».
7.
Ai sensi dell’articolo 28 («Legge applicabile»):
«Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta».
8.
L’articolo 32 («Esercizio dei diritti dei creditori») prevede quanto segue:
«1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all’insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all’assemblea di creditori».
B.
Diritto nazionale
1.
Diritto austriaco. Insolvenzordnung (
6
)
9.
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, è disposta un’udienza speciale per la verifica dell’esistenza dei crediti insinuati dopo la scadenza del termine fissato a tal fine, che non sono stati esaminati all’udienza generale di accertamento dello stato passivo. A tali crediti si applica l’articolo 105, paragrafo 1. I crediti insinuati meno di 14 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo finale non saranno presi in considerazione.
2.
Diritto sloveno. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (
7
)
10.
Al suo articolo 59, paragrafo 2, essa prevede che, nell’ambito di una procedura di insolvenza, il creditore deve insinuare il proprio credito nei confronti del debitore insolvente entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura di tale procedura, salvo che sia altrimenti disposto nei paragrafi 3 e 4 di tale articolo (
8
).
11.
Ai sensi dell’articolo 298, paragrafo 1, se il credito è garantito da un diritto di privilegio, il creditore è tenuto a insinuare nella procedura fallimentare, entro il termine previsto per l’insinuazione del credito, anche il diritto di privilegio, ove non sia diversamente disposto dall’articolo 281, paragrafo 1 (
9
), o dall’articolo 282, paragrafo 2 (
10
).
12.
L’articolo 296, paragrafo 5, prevede che, qualora un creditore lasci decorrere il termine per l’insinuazione del credito, il suo credito nei confronti del debitore insolvente si estingue e il tribunale respinge l’insinuazione tardiva del suo credito.
13.
Ai sensi dell’articolo 298, paragrafo 5, nel caso in cui il creditore non osservi il termine per l’insinuazione del diritto di privilegio, tale diritto si estingue.
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
14.
Con ordinanza del 19 giugno 2013, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha aperto una procedura d’insolvenza nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] Bau GmbH.
15.
La procedura è iniziata come procedura di risanamento, ma il 4 luglio 2013 è stata riqualificata come procedura fallimentare.
16.
Come risulta dall’ordinanza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di [OSCURATO:PERSONA]) del 5 luglio 2013, la procedura d’insolvenza avviata contro la società [OSCURATO:PERSONA] Bau GmbH costituisce una «procedura principale d’insolvenza» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.
17.
Il 6 agosto 2013 il curatore della procedura principale d’insolvenza (
11
) ha presentato dinanzi all’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje, Slovenia) una richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza secondaria contro la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Salisburgo – Filiale di Celje.
18.
Con decisione del 9 agosto 2013, l’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje):
–
ha avviato la procedura secondaria contro la suddetta filiale;
–
ha informato i creditori e i curatori che, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000, essi avevano il diritto di insinuare i propri crediti nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria. Quanto sopra è stato comunicato in un avviso pubblicato sul sito web dell’[OSCURATO:PERSONA] za javnopravne evidence in storitve (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i pubblici registri legali e i servizi connessi) lo stesso giorno.
19.
Conformemente all’avviso, l’insinuazione dei crediti (privilegiati o meno) nella procedura secondaria doveva avvenire entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di tale avviso. Si ricordava anche che, se entro la scadenza di tale termine non fossero stati insinuati i crediti e diritti privilegiati, questi si sarebbero estinti nei confronti del debitore in tale procedura secondaria e il tribunale avrebbe respinto la domanda di insinuazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 5, o dell’articolo 298, paragrafo 5, dello ZFPPIPP.
20.
Il 30 gennaio 2018 NK ha presentato una domanda di insinuazione di crediti (ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000) nella procedura secondaria di insolvenza e ha chiesto all’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje) di accogliere la domanda e di includerla in ogni successiva ripartizione di somme ai creditori nell’ambito di tale procedura.
21.
Con ordinanza del 5 luglio 2019, l’Okrožno sodišče v Celju (Tribunale regionale di Celje) ha respinto tale domanda in quanto tardiva, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP.
22.
NK ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana), che ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che all’insinuazione di crediti in una procedura secondaria da parte del curatore della procedura principale di insolvenza si applicano le disposizioni relative ai termini di insinuazione di crediti dei creditori e alle conseguenze dell’insinuazione tardiva in base alla legge dello Stato nel quale si svolge la procedura secondaria».
III.
Procedimento
23.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 20 gennaio 2020.
24.
Hanno presentato osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, NK, i governi delle Repubbliche di Polonia e di Slovenia nonché la Commissione. Lo svolgimento di un’udienza non è stato ritenuto necessario.
IV.
Analisi
A.
Precisazioni preliminari
25.
L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 prevede che ogni curatore, sia di una procedura principale sia di una procedura secondaria, sia legittimato (ed eventualmente obbligato) (
12
) a
insinuare
(
13
) in altre procedure di insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore crediti già insinuati nella procedura cui è preposto.
26.
Il regolamento n. 1346/2000 non indica espressamente in quale momento avvalersi della possibilità descritta. Il giudice del rinvio chiede pertanto se il curatore della procedura principale d’insolvenza sia soggetto ai termini (e alle conseguenze del loro mancato rispetto) stabiliti dal diritto dello Stato in cui è stata aperta la procedura secondaria.
27.
Ad eccezione di NK, le parti costituite dinanzi alla Corte di giustizia ritengono che il regime dei termini per l’insinuazione dei crediti, e degli effetti della sua tardività, sia regolato dalla lex concursus di ciascuna procedura.
28.
Secondo NK, invece, prima di potere essere insinuati in qualsiasi altra procedura, i crediti devono essere verificati e ammessi nella procedura principale. Implicitamente, egli sostiene che i termini per tale insinuazione sono determinati dalla lex concursus della prima procedura.
29.
Concordo con l’opinione della maggioranza con riguardo alla legge che disciplina i termini per l’insinuazione dei crediti nell’ambito delle procedure secondarie. Non condivido, inoltre, la tesi di NK per quanto riguarda la verifica e l’ammissione dei crediti prima della loro insinuazione nella procedura secondaria.
30.
Mi soffermerò in via preliminare su alcuni aspetti del sistema europeo di insolvenza transfrontaliera che aiuteranno a meglio comprendere ciò che è in discussione nel rinvio pregiudiziale.
B.
Insolvenze transfrontaliere
1.
Normativa (
14
)
31.
Le prime proposte di regolamentazione delle insolvenze transfrontaliere per la (odierna) Unione europea risalgono agli anni ’60 del secolo scorso. Già all’epoca era affermata la convinzione che solo con un quadro normativo comune si sarebbe potuto far fronte ai comportamenti opportunistici del debitore fallito, o dei suoi creditori, e si sarebbe potuto amministrare in modo efficiente un’impresa in difficoltà il cui patrimonio era situato in diversi Stati membri.
32.
Dopo vari tentativi infruttuosi, fu aperta alla firma, il 23 novembre 1995, una convenzione relativa alle procedure di insolvenza (in prosieguo: la «convenzione») (
15
), che non riuscì a entrare in vigore. Ad essa era allegata una relazione redatta e negoziata dagli Stati (
16
). Sebbene tale strumento non sia mai stato adottato formalmente, esso è utilizzato come riferimento per interpretare i testi successivi alla convenzione che ne riproducono il contenuto (
17
).
33.
Il regolamento n. 1346/2000 è stato elaborato sulla base della convenzione. Il suo articolo 32, in particolare, riprende un precetto di quest’ultima.
34.
Nel 2012, in ottemperanza all’articolo 46 del regolamento n. 1346/2000, la Commissione ha redatto una relazione sulla sua applicazione. Vi ha allegato una proposta di riforma (
18
) che ha avuto come esito il regolamento 2015/848, applicabile in via generale dal 26 giugno 2017 alle procedure aperte a partire da tale data.
35.
Il testo del 2015 mantiene la sostanza del testo precedente, introducendo, per quanto di interesse in questa sede, miglioramenti all’interrelazione fra procedure di insolvenza parallele, all’informazione ai creditori e all’insinuazione dei loro crediti in uno Stato membro diverso dal loro domicilio, residenza o sede (
19
).
36.
In particolare, la disposizione la cui interpretazione è l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale è rimasta invariata, adesso come articolo 45 del regolamento 2015/848.
2.
Modello del regolamento n. 1346/2000
37.
Il regolamento n. 1346/2000 contiene norme sulla competenza giurisdizionale internazionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e per il coordinamento fra le procedure. Nel complesso, esso costruisce un sistema che adotta il modello dell’«universalità limitata» o «universalità attenuata» (
20
).
a)
Pluralità di procedure (principale e secondarie)
38.
Il modello adottato tiene conto del fatto che prevedere un’unica procedura di insolvenza avente valore universale può non essere realistico. Pertanto, esso autorizza la coesistenza, accanto a una procedura principale, di altre procedure «territoriali» (indipendenti, se sono anteriori all’apertura di quella principale; e secondarie, se sono successive), limitate al patrimonio situato nello Stato di apertura (
21
).
39.
La procedura principale si apre dinanzi ai «giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore» (
22
). Il suo oggetto abbraccia in generale la massa passiva e quella attiva. L’apertura di una procedura in un altro Stato membro richiede l’esistenza di una dipendenza del debitore in quello Stato. La massa attiva è costituita dai soli beni del debitore presenti in tale territorio (
23
).
40.
Nelle procedure territoriali e secondarie, sulla massa passiva possono concorrere tutti i creditori del debitore. Ogni creditore, indipendentemente dal suo domicilio, dalla sua residenza abituale o dalla sua sede statutaria nell’Unione (
24
), ha «il diritto di insinuare i suoi crediti (...) sul patrimonio del debitore» in qualsiasi procedura di insolvenza aperta negli Stati membri vincolati dal regolamento n. 1346/2000 (
25
).
41.
La contemporanea pendenza di diverse procedure d’insolvenza in relazione allo stesso debitore fa nascere la necessità di coordinarle. Il regolamento n. 1346/2000 prevede, a tal fine, norme sostanziali, come quella relativa alla ripartizione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo (
26
), e norme sulla collaborazione dei curatori, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni (
27
).
42.
Allo stesso scopo (assicurare il coordinamento delle procedure pendenti), il legislatore riconosce la natura dominante di quella aperta nello Stato del centro degli interessi principali del debitore. Tale riconoscimento si traduce nella possibilità per il curatore nominato nella procedura principale di intervenire anche nelle procedure secondarie a taluni fini (come proporre un piano di risanamento oppure chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie) (
28
).
b)
Legge applicabile
43.
Il regolamento n. 1346/2000 non istituisce un
diritto
europeo dell’insolvenza
, bensì norme di conflitto uniformi che individuano la legge nazionale che regolerà ciascuna procedura e i relativi effetti.
44.
Oltre alle norme di conflitto, esso contiene norme sostanziali o processuali, direttamente applicabili, che sostituiscono quelle degli ordinamenti degli Stati membri (
29
).
45.
Salvo disposizione contraria dello stesso regolamento n. 1346/2000, la legge dello Stato di apertura (lex concursus) si applica a tutte le procedure, siano esse principali, territoriali o secondarie (
30
).
46.
La scelta della lex concursus, comune negli strumenti che regolano l’insolvenza transfrontaliera, si giustifica con tre argomenti (
31
):
–
l’unità delle soluzioni, indispensabile per condurre a buon fine una procedura concorsuale come quella d’insolvenza e per dare agli interessati certezza quanto ai loro obblighi e ai loro diritti;
–
facilitare la gestione della procedura, facendo coincidere
forum
e
ius
. In tal modo si evitano anche i costi connessi all’assunzione delle prove e all’applicazione del diritto straniero;
–
garantire che tutti i creditori dello stesso debitore siano soggetti, per quanto riguarda la loro posizione concorsuale, a uno stesso ordinamento nel contesto di ciascuna procedura.
47.
Spetta quindi alla lex concursus disciplinare l’apertura, lo svolgimento e la chiusura delle procedure d’insolvenza, nei loro aspetti sostanziali e procedurali.
48.
Coerentemente con tale principio, l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, con un elenco non esaustivo (
32
), conferisce alla legge dello Stato di apertura la determinazione, in particolare, di taluni elementi. Tra questi figurano, fatte salve le riserve previste da detto regolamento (
33
), «le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti» (
34
).
c)
Legge che regola l’insinuazione dei crediti
49.
Da quanto sin qui esposto derivano tre conseguenze per i creditori (sicuramente per quelli situati nell’Unione europea) in caso di insolvenza transfrontaliera:
–
il loro diritto di insinuare un credito in qualsiasi procedura, primaria o secondaria (o territoriale, a seconda dei casi), aperta contro uno stesso debitore in uno Stato membro vincolato dal regolamento n. 1346/2000;
–
il creditore dovrà esercitare tale diritto in conformità con la legge applicabile alla procedura nella quale sceglie di insinuare il credito;
–
l’ammissione di un credito in una procedura non significa l’automatica ammissione in un’altra. La verifica e l’ammissione dei crediti dipendono dalla legge applicabile a ciascuna procedura (
35
).
50.
Consapevole delle difficoltà connesse all’insinuazione di crediti in procedure aperte all’estero, il legislatore ha inserito nel regolamento n. 1346/2000 alcune disposizioni specifiche:
–
ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, non è necessario che siano i creditori stessi a insinuare i crediti: può farlo invece il curatore preposto a una procedura, in relazione ai crediti già insinuati nella stessa (
36
);
–
ai sensi dell’articolo 40, tutti i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato diverso dallo Stato di apertura devono essere informati dell’apertura della procedura d’insolvenza. La comunicazione, trasmessa mediante una nota individuale, avrà un contenuto minimo che include il riferimento ai termini di insinuazione dei crediti e alle conseguenze del loro mancato rispetto (
37
).
51.
Il regolamento n. 1346/2000 non uniforma i termini per l’insinuazione dei crediti. Non lo fa in relazione a una procedura né in relazione a un attore particolare (
38
).
52.
Nell’ambito di applicazione della lex concursus di ciascuna procedura, gli Stati membri possono quindi regolare i termini in un modo o nell’altro, purché rispettino i principi di efficacia e di equivalenza (
39
).
C.
Termine per l’insinuazione dei crediti da parte del curatore
53.
Esaminerò l’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 esponendo i motivi per i quali, a mio avviso, il curatore della procedura principale deve rispettare i termini previsti dalla legislazione dello Stato di apertura di una procedura secondaria, qualora intenda far valere, in quest’ultima, i crediti già insinuati nella prima.
54.
A questo scopo, userò i criteri ermeneutici abituali, cioè i criteri letterale, storico, teleologico e sistematico.
1.
Criterio letterale
55.
Una volta ammessa la pluralità di procedure d’insolvenza nei confronti dello stesso debitore, l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che «[i] curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti (...)».
56.
Nulla nel testo normativo indica che i crediti debbano essere insinuati in un determinato momento o in un altro. Occorrerà quindi applicare il regime generale, ossia quello derivante dalla norma di conflitto di base (articoli 4 e 28 del regolamento n. 1346/2000) che designa, come ho già osservato, la lex concursus dello Stato di apertura di ciascuna procedura (
40
).
57.
In particolare, dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), si evince che la legge dello Stato d’apertura determina le norme che disciplinano l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti, il che ricomprende i termini di insinuazione. La qualificazione processuale di tale materia avrebbe comportato comunque l’applicazione della legge del tribunale adito, anche in assenza di una disposizione espressa (
41
).
58.
La sentenza ENEFI conferma questa interpretazione. In essa si dichiara, inoltre, che la lex concursus si applica alle conseguenze del mancato rispetto delle norme relative all’insinuazione dei crediti e, in particolare, dei termini (
42
).
2.
Criteri storico e teleologico
59.
L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 riproduce la corrispondente disposizione della (mancata) convenzione. Dalla continuità di questi due strumenti si deduce che l’insinuazione dei crediti da parte del curatore svolge la stessa funzione e persegue lo stesso obiettivo nei due testi. Di conseguenza, anche i requisiti di tale insinuazione devono essere gli stessi.
60.
L’articolo 32 della convenzione era stato introdotto nel contesto del modello di universalità limitata, in cui sono possibili più procedure d’insolvenza contro lo stesso debitore. Il suo paragrafo 1 stabiliva, come eccezione alla regola che sottopone l’insinuazione dei crediti alla lex concursus, il diritto di ogni creditore di far valere i propri crediti nella procedura di sua scelta (
43
) o anche in più procedure (
44
).
61.
Per agevolare l’esercizio di tale diritto (
45
), è stato concepito un meccanismo che affida al curatore di ogni procedura il compito di fornire un
servizio
(
46
) ai creditori da esso rappresentati: il curatore comunica tali crediti in altre procedure aperte (
47
), restando salva la possibilità per il titolare di ciascun credito di opporsi.
62.
Al fine di svolgere il suo compito, nella convenzione il curatore era
legittimato
a far valere, in altre procedure, i crediti già insinuati nella procedura cui è preposto. Egli agisce, in un certo senso, al posto dei creditori, in loro nome e per loro conto (
48
), e
deve
effettuare la comunicazione dei crediti, nella misura in cui sia di utilità per quei creditori.
63.
La decisione relativa all’insinuazione di un credito non comporta, tuttavia, una modifica del suo titolare: il credito non cessa di appartenere ad ogni singolo creditore. La convenzione tutela il diritto dei creditori, consentendo loro sia di opporsi all’insinuazione da parte del curatore sia di rinunziare al credito già presentato nell’ambito di un’altra procedura (
49
).
64.
Coerentemente con tale principio, la comunicazione del curatore produce gli stessi effetti di quella del creditore stesso (
50
). Le loro condizioni e i loro termini sono quindi identici e, secondo la convenzione, sono disciplinati dalla lex concursus indipendentemente dalla persona che insinua i crediti (
51
).
3.
Criterio sistematico
a)
Il dovere del curatore, estensione del diritto del creditore
1)
Posizione del curatore nell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000
65.
Il dovere del curatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000 segue la regola che consente ai creditori di insinuare i loro crediti in qualsiasi procedura di insolvenza.
66.
La collocazione della norma conferma quanto ho illustrato circa la sua genesi e la sua finalità: la posizione del curatore preposto a una procedura, che insinua i crediti in qualsiasi altra procedura, è una posizione che si pone in continuità con quella dei creditori stessi e dipende da essa (
52
).
67.
Se il legame tra il curatore e i creditori giustifica il loro assoggettamento a uno stesso regime al momento dell’insinuazione dei crediti in un’altra procedura, la priorità accordata al creditore conferma che è la sua situazione quella che definisce tale regime. Quindi:
–
la lex concursus, che si applica all’insinuazione dei crediti ai sensi degli articoli 4 e 28 del regolamento n. 1346/2000, incide allo stesso modo sui creditori e sui curatori;
–
esimere il curatore di una procedura dal rispetto dei termini di insinuazione previsti dalla lex concursus che disciplina altre procedure sarebbe possibile se anche i creditori beneficiassero dell’esenzione. Il capitolo IV del regolamento n. 1346/2000, che stabilisce norme sostanziali che derogano alla lex concursus a favore dei creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello di apertura, non prevede tuttavia tale possibilità (
53
).
2)
Utilità dell’insinuazione dei crediti da parte del curatore
68.
Il liquidatore non solo è
legittimato
a insinuare in altre procedure i crediti insinuati nella propria, ma è
obbligato
a farlo, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori (
54
).
69.
La
legittimazione
a insinuare i crediti conferisce al curatore la legittimazione attiva ad agire in tutte le procedure, indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto o meno dall’ordinamento dello Stato di apertura. Gli si consente in tal modo di adempiere il proprio obbligo giuridico (
55
), garantendosi inoltre la finalità di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.
70.
Il
dovere
del curatore non è tuttavia assoluto: richiede un esame dell’utilità (
56
) o dei potenziali vantaggi derivanti dall’insinuare, in una procedura secondaria, i crediti già fatti valere nella procedura cui è preposto.
71.
Tale esame non ha ad oggetto ogni singolo credito e le sue possibilità di realizzazione (
57
). Si tratta, piuttosto, di un esame globale, sul complesso dei crediti (
58
) insinuati nella procedura cui il curatore è preposto.
72.
Una valutazione specifica, secondo la legge applicabile al credito e, per quanto riguarda il suo grado, la legge dello Stato di insinuazione, spetta al singolo creditore, per ragioni eminentemente pratiche (
59
).
73.
L’ultima parola sull’insinuazione di un credito spetta quindi al suo titolare (cioè il creditore), al quale il regolamento n. 1346/2000 riserva all’articolo 32, paragrafo 2, in fine, la possibilità di opporsi alla comunicazione del curatore e di rinunziare al credito, se ritiene che tale comunicazione non sia nel suo interesse (
60
).
74.
In realtà, il curatore non difende un interesse diverso, o superiore, rispetto a quello dei creditori, che giustificherebbe l’applicazione allo stesso di un regime speciale all’atto della comunicazione dei crediti in altre procedure. La valvola di chiusura del sistema, che restituisce a ogni singolo creditore la decisione se insinuare o meno il suo credito, conferma la convergenza degli interessi del curatore e dei creditori.
75.
Le ragioni per cui la valutazione del curatore non è uguale a quella di un creditore non sono dogmatiche, bensì pratiche (
61
). Il creditore che ha insinuato il suo credito in una procedura ha, per principio, un interesse a realizzarlo mediante il patrimonio del debitore, ovunque questo si trovi (
62
). Sulla base di questa premessa, è legittimo limitare il compito del curatore a una ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi per il complesso dei crediti insinuati nella procedura cui è preposto.
b)
Dovere del fiduciario in qualsiasi procedura?
76.
L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 appartiene al suo capitolo III, relativo alle procedure
secondarie
di insolvenza. Tuttavia, il dovere previsto da questa disposizione riguarda, letteralmente, tutti i curatori, sia della procedura principale sia di quella secondaria. Gli uni e gli altri sono tenuti a «insinua[re] nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti» (
63
).
77.
Non si deve intendere che, in virtù della collocazione sistematica dell’articolo, il curatore della procedura
principale
goda di una posizione speciale, rispetto ai curatori delle altre procedure pendenti, quando si tratta di far valere i crediti insinuati nella procedura principale.
78.
La natura subordinata delle procedure secondarie, rispetto alla procedura che si apre nel centro degli interessi principali del debitore, si traduce certamente in una posizione speciale del curatore di tale procedura rispetto alle altre (
64
). Orbene, il regolamento n. 1346/2000 non gli conferisce un privilegio in materia di insinuazione dei crediti, che potrebbe tradursi nel non assoggettamento ai termini fissati dalla lex concursus di ciascuna procedura.
c)
Rapporto con il capitolo IV del regolamento n. 1346/2000
79.
Sotto il titolo «Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti», il capitolo IV del regolamento n. 1346/2000 stabilisce norme che derogano alla lex concursus, che, come l’articolo 32, paragrafo 2, tendono a facilitare l’insinuazione dei crediti.
80.
Tali norme, che sono direttamente applicabili, favoriscono i creditori che hanno la loro residenza abituale, il loro domicilio o la loro sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui viene aperta la procedura di insolvenza. Ritengo che esse potrebbero applicarsi anche,
mutatis mutandis
, al curatore di una procedura straniera.
81.
Non c’è motivo per presumere che la conoscenza professionale di un curatore si estenda all’insolvenza
transfrontaliera
, né che si traduca in condizioni più rigide per azioni che potrebbero essere intraprese dai creditori stessi, quando il curatore, nel farsene carico, sta semplicemente fornendo loro un servizio, sostituendosi ad essi (
65
).
82.
Nessuna delle norme citate nel regolamento n. 1346/2000 si riferisce specificamente alle norme sui termini (
66
). Il significato di tale silenzio è duplice: a) rende difficile sostenere che il curatore non sia soggetto alla soluzione generale, cioè alla lex concursus di ogni procedura; e b) obbligherebbe, in caso contrario, a decidere, in via interpretativa, quale soluzione applicare al posto di quella generale (
67
).
83.
Non assoggettare il curatore ai termini della lex concursus di ciascuna procedura comporterebbe, in definitiva, un trattamento distinto, imprevisto e non regolamentato, per lui (e per estensione, per i creditori di cui egli insinua i crediti) (
68
), rispetto ai creditori locali, soggetti a quei termini e alle conseguenze di un’insinuazione tardiva dei loro crediti (
69
).
4.
Riepilogo
84.
In definitiva, ritengo che l’insinuazione dei crediti da parte del curatore (della procedura di insolvenza principale) in una procedura secondaria sia disciplinata dai termini previsti dalla legge dello Stato di apertura di quest’ultima.
85.
Tale soluzione si impone, inoltre, da un punto di vista pragmatico. Se nella procedura secondaria il curatore non fosse soggetto a tali termini, la gestione, l’avanzamento e lo svolgimento di quest’ultima sarebbero seriamente ostacolati.
D.
Crediti insinuati (non «verificati e ammessi»)
86.
Per completezza, analizzerò brevemente l’interpretazione che NK propone per l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000. A suo avviso, solo i crediti già insinuati nella procedura principale, una volta
verificati e ammessi
in quest’ultima, potrebbero essere insinuati nell’ambito della procedura secondaria d’insolvenza.
87.
A mio parere, la tesi di NK non trova sostegno né nella lettera di detto articolo, né nella sua genesi né nel suo obiettivo, né deriva da un’interpretazione sistematica. Accettarla comprometterebbe, inoltre, la gestione efficiente di ogni procedura d’insolvenza.
88.
Questo argomento, ripeto, può essere respinto in quanto:
–
non si legge nel testo, in nessuna delle sue versioni linguistiche, che i crediti, oltre a essere
insinuati
in una procedura, debbano essere
verificati
e
ammessi
come condizione preliminare affinché possano essere coltivati in altre procedure;
–
né la convenzione né la relazione ad essa allegata limitano l’insinuazione dei crediti da parte del curatore a quelli verificati e ammessi nella procedura cui è preposto;
–
tale limitazione non è conforme alla finalità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000: genera costi e ritarda la comunicazione dei crediti, senza apportare alcun beneficio. Poiché l’ammissione e l’accertamento dei crediti dipende, in ciascuna procedura, dalla lex concursus, il superamento di queste tappe in una procedura non garantisce la sorte di tali crediti nelle altre (
70
);
–
l’aggettivo «insinuati» di cui al suddetto articolo 32, paragrafo 2, non può essere inteso nel senso di ricomprendere quelli «verificati e ammessi». Il regolamento n. 1346/2000 ha, in altre disposizioni, distinto questi termini (
71
), riflettendo le varie parti o fasi caratteristiche di una procedura d’insolvenza;
–
depone nello stesso senso il rapporto sistematico tra l’articolo 32 e il capitolo IV del regolamento n. 1346/2000, che riguarda esclusivamente le formalità di insinuazione di tali crediti. Per coerenza, il significato del termine «insinuati» deve essere lo stesso in entrambi i luoghi;
–
il diritto di qualsiasi creditore di far valere un credito in diverse procedure non dipende dalla sua verifica e dalla sua ammissione preventiva in uno di essi. Poiché il curatore agisce in nome e per conto del creditore, è coerente che nemmeno il suo dovere sia soggetto al superamento di questi passaggi.
E.
Considerazioni aggiuntive (brevità dei termini previsti dal diritto applicabile)
89.
Ho spiegato che, a mio avviso, non esistono argomenti per interpretare l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 nel senso che il dovere del curatore si limita ai crediti già verificati e ammessi nella procedura cui è preposto.
90.
Non vedo neppure argomenti convincenti per ritenere che il curatore goda, a tale titolo o per altri motivi, di un regime di termini di insinuazione che deroga a quello applicabile ai creditori locali e a quelli che, avendo fatto valere i loro crediti nell’ambito di una procedura, scelgono individualmente di insinuarli in altre.
91.
NK sostiene (
72
) che i termini previsti dallo ZFPPIPP sono molto brevi e quindi incompatibili con la struttura austriaca delle procedure di insolvenza. Sarebbe quindi impossibile nella pratica rispettare l’obbligo di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.
92.
Dal momento che NK commette, a mio avviso, l’errore iniziale già rilevato (per quanto riguarda la natura dei crediti da insinuare in altre procedure), il suo argomento, che è vincolato a tale errore, non può essere accettato.
93.
È invece corretto insistere sul fatto che i termini imposti per l’insinuazione dei crediti in un qualsiasi Stato membro non dovrebbero privare di utilità una norma del diritto dell’Unione. Il problema sollevato da NK può essere, in tal senso, reale.
94.
La brevità dei termini previsti nei vari Stati per l’insinuazione dei crediti (
73
), nonché le differenze tra tali termini, anche per quanto riguarda gli effetti dell’insinuazione tardiva (
74
), rischierebbe di compromettere l’applicazione pratica dell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000.
95.
Per quanto riguarda il paragrafo 2 di detto articolo, la sua applicazione potrebbe favorire l’insinuazione ripetuta di uno stesso credito: un creditore che non confidi sul fatto che il curatore riterrà utile l’insinuazione dei crediti in una procedura straniera può sentirsi obbligato a comunicarli egli stesso, per assicurarsi di rispettare il termine (
75
).
96.
Il legislatore europeo, tuttavia, presuppone le divergenze fra le leggi degli Stati membri, quando impone l’applicazione della lex concursus all’insinuazione dei crediti.
97.
La riforma che ha avuto come esito il regolamento 2015/848 ha voluto rispondere alle difficoltà dei creditori, in particolare dei piccoli creditori e delle piccole e medie imprese, nell’insinuare i loro crediti in procedure aperte all’estero.
98.
Il regolamento 2015/848 ha affrontato tali difficoltà stabilendo una norma uniforme che, da un lato, conferma esplicitamente l’applicazione della lex concursus ai termini; e, dall’altro, la modifica imponendo un termine minimo (e il relativo
dies
a quo
) per l’insinuazione del credito da parte del creditore straniero (
76
).
99.
Dalla durata di tale periodo (30 giorni) (
77
) emerge chiaramente che la soluzione già adottata nella maggior parte degli Stati membri è stata fatta propria dal legislatore europeo.
100.
Poiché non sembra verosimile che gli Stati membri risolveranno, da soli, i problemi di adeguamento dei diversi termini di insinuazione, l’applicazione pratica dell’articolo 32 del regolamento n. 1346/2000 (così come dell’articolo 45 del regolamento 2015/848) esige una cooperazione tra i curatori al fine di evitare l’insinuazione multipla di un credito nell’ambito della medesima procedura di insolvenza (
78
).
V.
Conclusione
101.
Sulla base di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere al Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia) come segue:
«L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che, quando il curatore di una procedura principale di insolvenza insinua crediti in una procedura secondaria, i termini di insinuazione di tali crediti, nonché le conseguenze della sua tardività, sono regolati dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (
GU 2000, L 160, pag. 1
). È stato in vigore dal 31 maggio 2002 fino alla sua abrogazione con regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (
GU 2015, L 141, pag. 19
).
(
3
) Articolo 91 del regolamento 2015/848.
(
4
) Sull’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1346/2000, rilevante nella presente causa, v. sentenze del 9 novembre 2016, ENEFI (
C‑212/15
,
EU:C:2016:841
; in prosieguo: la «sentenza ENEFI»), e del 18 settembre 2019, Riel (
C‑47/18
,
EU:C:2019:754
).
(
5
) Gli autori concordano sul fatto che, a causa della sua complessità, l’articolo 32, paragrafo 2, di fatto non è applicato, il che ha comportato che il regolamento 2015/848 non lo abbia riformato. Cfr. Koller, C. e Slonina, M., «Information for creditors and lodging of claims», in Hess, B. e Oberhammer, P.,
[OSCURATO:PERSONA] (Heidelberg-Luxembourg-[OSCURATO:PERSONA])
, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, note a margine 945 e segg., in particolare nota a margine 951; nonché Maesch, S.C. e Knof, B., «Art. 45», in Brinkmann, M.,
[OSCURATO:PERSONA]
, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019, nota a margine 18.
(
6
) Legge generale sulle procedure di insolvenza.
(
7
) Legge sulle operazioni finanziarie, le procedure d’insolvenza e la liquidazione coatta (in prosieguo: lo «ZFPPIPP») (Uradni list RS n. 126/2007 e successive modifiche).
(
8
) In tali due paragrafi si parla di crediti che sorgono sulla base di atti giuridici impugnabili o impugnati.
(
9
) Tale paragrafo riguarda i diritti assistiti da privilegio conseguiti nella procedura esecutiva, sullo svolgimento della quale non incide l’avvio della procedura fallimentare.
(
10
) Tale paragrafo disciplina i diritti privilegiati azionabili in via stragiudiziale.
(
11
) Che indicherò in prosieguo come «NK».
(
12
) Paragrafi 68 e segg. delle presenti conclusioni.
(
13
) Le espressioni impiegate nelle varie versioni linguistiche presentano sfumature che contribuiscono alla determinazione di tale nozione. L’azione del curatore consiste nel «presentar su crédito» (versione spagnola), «produire sa créance» (versione francese); «lodge his claim» (versione inglese); «insinuare il proprio credito» (versione italiana); «reclamar o respectivo crédito» (versione portoghese) e «seine Forderung anmelden» (versione tedesca). Sulla base di tale azione, i crediti si considerano presentati, domandati, comunicati, insinuati o iscritti, qualificazioni che potrebbero essere impiegate indifferentemente. Tuttavia, come regola generale, mi atterrò all’espressione «crediti insinuati».
(
14
) Tralascio la disciplina dell’insolvenza delle imprese assicuratrici; degli enti creditizi; delle imprese d’investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, e degli organismi d’investimento collettivo, cui non è applicabile il regolamento n. 1346/2000 (articolo 1, paragrafo 2, riprodotto nel regolamento 2015/848).
(
15
) Documento del Consiglio CONV/INSOL/X1.
(
16
) La relazione è conosciuta con il nome dei suoi autori, M. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA]. Essa reca la data dell’8 luglio 1996 e il suo riferimento è documento del Consiglio n. 6500/1/96 REV1 DRS (CFC).
(
17
) V., tra l’altro, i riferimenti alla relazione presenti nelle conclusioni di successivi avvocati generali: Jacobs nella causa Eurofood IFSC (
C‑341/04
,
EU:C:2005:579
), paragrafi
2
,
95
,
103
,
131
,
141
,
143
e
150
; Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Seagon (
C‑339/07
,
EU:C:2008:575
), paragrafi
30
e segg.; Szpunar nella causa Lutz (
C‑557/13
,
EU:C:2014:2404
), paragrafi
48
,
58
e
60
; Bobek nella causa ENEFI (
C‑212/15
,
EU:C:2016:427
), paragrafo
70
; e Bot nella causa Riel (
C‑47/18
,
EU:C:2019:292
), paragrafi
52
e
55
.
(
18
) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza, COM/2012/0744 final.
(
19
) Altre innovazioni non incidono su quanto controverso in questa sede: riguardano l’inserimento delle procedure «prefallimentari» e «ibride», introdotte da molti Stati membri dopo l’adozione del regolamento n. 1346/200; l’iscrizione delle procedure e l’interconnessione dei registri; e la regolamentazione dell’insolvenza transfrontaliera dei gruppi di società.
(
20
) Tale modello prende elementi dal modello
territoriale
, che suddivide il trattamento dell’insolvenza in tante procedure quanti sono gli Stati in cui il debitore possiede beni, separando anche la massa attiva e quella passiva di ciascuno di essi, e dal modello
universale
, che, nella sua forma più estrema, prevede un’unica procedura per tutti i beni, così come un’unica legge applicabile per tutto il patrimonio dell’insolvente, indipendentemente dalla sua ubicazione.
(
21
) V. considerando 11 del regolamento n. 1346/2000. I motivi per chiedere l’apertura di una procedura secondaria variano a seconda del richiedente; nella presente causa, si trattava del curatore della procedura principale (NK).
(
22
) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.
(
23
) Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.
(
24
) Il dibattito sulla questione se vi rientrino anche i creditori domiciliati in Stati terzi è irrilevante per la presente causa.
(
25
) Considerando 21 e articoli 32, paragrafo 1, e 39.
(
26
) Considerando 21 e articolo 20, paragrafo 2.
(
27
) Considerando 20 e articolo 31.
(
28
) Considerando 20 e articoli 31, 33, 34 o 37.
(
29
) Alcune di tali norme riguardano l’insinuazione di crediti da parte di creditori stranieri e, pertanto, sono rilevanti per la presente causa. Nessuna di esse affronta tuttavia la questione dei termini.
(
30
) Articolo 4 per la procedura principale e articolo 28 per quelle secondarie. Le norme di conflitto che derogano alla lex concursus si trovano negli articoli da 5 a 15, che riguardano altresì, nonostante la loro posizione sistematica, la lex concursus della procedura secondaria.
(
31
) [OSCURATO:PERSONA], M., e [OSCURATO:PERSONA], F.J.,
Comentario al [OSCURATO:PERSONA] de Insolvencia
, Thomson-Civitas, 2003, paragrafo 118.
(
32
) Sentenza ENEFI, punto 21.
(
33
) L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, che stabilisce norme direttamente applicabili all’insinuazione dei crediti, è una di queste.
(
34
) Articolo 4, paragrafo 2, lettera h). Lo stesso ambito di applicazione condivide l’articolo 28, relativo, come indicato, alla legge applicabile alle procedure secondarie di insolvenza.
(
35
) Sentenza del 18 settembre 2019, Riel (
C‑47/18
,
EU:C:2019:754
), punto
53
: «(...) le disposizioni relative alla verifica e all’ammissione dei crediti (...) continuano ad essere determinate dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza». Non c’è nessun motivo per il quale le condizioni e i soggetti che possono opporsi a ciò debbano essere identiche in ogni ordinamento giuridico.
(
36
) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 236. La relazione fa riferimento anche all’intenzione di rafforzare l’influenza dei curatori nelle altre procedure aperte contro lo stesso debitore. La validità di questa affermazione dipende dall’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 3, la quale è dubbia: v. Maesch, S. e C., Knof, B.,
loc. cit
., note a margine 21 e 22. In particolare, uno degli aspetti controversi è se il diritto di partecipazione del curatore, previsto da tale articolo, sia subordinato alla comunicazione da parte sua dei crediti dei creditori che rappresenta: Wessels, B.,
[OSCURATO:PERSONA] (Part II
–
[OSCURATO:PERSONA]
), [OSCURATO:PERSONA], 2017, punti 10866 e 10868.
(
37
) Altre disposizioni dello stesso genere, come quelle relative al contenuto dell’insinuazione del credito (articolo 41) o alle lingue della comunicazione (articolo 42), non sono rilevanti per il presente rinvio pregiudiziale.
(
38
) Questo è uno degli aspetti descritti come problematici nella relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento n. 1346/2000, che ho menzionato prima. V. oggi l’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento 2015/848.
(
39
) Sull’applicazione di tali principi in relazione al regolamento n. 1346/2000, v. sentenza del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑310/14
,
EU:C:2015:690
), punto
28
.
(
40
) Paragrafi 45 e segg. delle presenti conclusioni.
(
41
) Su tale norma del regolamento 2015/848, Piekenbrok, A., «Art. 7», in Brinkmann, M.,
loc. cit
., nota a margine 69. Il suo articolo 55, paragrafo 6, prevede espressamente l’applicazione della lex concursus dello Stato membro di apertura al termine entro cui i creditori devono insinuare il proprio credito.
(
42
) Sentenza ENEFI, punto 18: «(...) le conseguenze dell’inosservanza delle regole della lex fori concursus che riguardano l’insinuazione dei crediti e, in particolare, dei termini al riguardo previsti, devono del pari essere valutate sulla base della lex fori concursus suddetta».
(
43
) È appena il caso di precisare che l’insinuazione del credito non è un obiettivo in sé, ma un passo finalizzato a permettere ai creditori di esercitare i propri diritti (in quanto creditori del fallito) e di partecipare alla ripartizione del ricavato.
(
44
) [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 235. L’articolo 39 della convenzione (ripreso dal regolamento n. 1346/2000) ribadisce questo diritto in relazione ai creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede statutaria si trova in uno Stato membro diverso da quello di apertura.
(
45
) In particolare, ai «piccoli creditori», i cui crediti potranno essere iscritti in più di una procedura senza costi eccessivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 36, punto 2.
(
46
) L’idea del «servizio» appare in Kemper, J., «Art. 32», in Kübler, B.M., Prütting, H. e Bork, R.,
[OSCURATO:PERSONA] zur
Insolvenzordnung
, C.H. Beck, 2015, nota a margine 4; sull’attuale articolo 45, in Mankowski, P., Müller, M. e Schmidt, J.,
[OSCURATO:PERSONA] 2015
, C.H. Beck, 2016, nota a margine 51.
(
47
) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 236.
(
48
) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 238. In linea di principio,
solo
il creditore
o
il curatore insinuano il credito nella procedura parallela. Tuttavia, una delle difficoltà connesse alla regola consiste nel fatto che essa apre la possibilità a una doppia insinuazione di un singolo credito nella stessa procedura: da parte del curatore
e
da parte del creditore. V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni.
(
49
) Articolo 32, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1346/2000. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 237. L’autonomia del diritto del creditore e della sua decisione di esercitarlo è il punto di partenza dell’articolo 32, paragrafo 1.
(
50
) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 238.
(
51
) Articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della convenzione e relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], paragrafi 238 e 267.
(
52
) Questa posizione subordinata del curatore è specifica; è direttamente connessa alla natura transnazionale dell’insolvenza. Inoltre, nel regolamento n. 1346/2000, il curatore non rappresenta solo gli interessi del debitore o dei creditori; il suo compito è quello di ottenere la soluzione migliore per entrambe le parti, sotto il controllo di un’autorità (che può essere un’autorità giudiziaria).
(
53
) V. invece i termini impiegati all’articolo 55 del regolamento 2015/848.
(
54
) È consuetudine in dottrina alludere a una
legittimazione
o a una possibilità concessa al liquidatore: v., ad esempio, Geroldinger, A.,
Verfahrenskoordination im [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]- und Universitätsbuchhandlung, 2010, pag. 317; in relazione al regolamento 2015/848, Maesch, S.C. e Knof, B.,
loc. cit
., nota a margine 12. La relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 236, impiega il termine
diritto
. In realtà, il regolamento n. 1346/2000 prevede il
dovere
del curatore di comunicare, in altre procedure di insolvenza, i crediti già insinuati nell’ambito di quella cui è preposto. Orbene, è possibile che gli ordinamenti nazionali richiedano che il curatore disponga di un’autorizzazione specifica. Il regolamento n. 1346/2000 la conferisce implicitamente all’articolo 32, paragrafo 2, sostituendo sotto tale aspetto la lex concursus.
(
55
) Dal carattere dell’obbligatorietà taluni autori deducono che, in caso di inadempienza, il curatore è responsabile: Raimon, M.,
Le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
, LGDJ, 2007, paragrafo 716.
(
56
) Nella relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], paragrafo 239, si cita come esempio di utilità l’ipotesi in cui il curatore constati che l’attivo da ripartire in altre procedure è di tale entità che anche i creditori chirografari della propria procedura possono ottenere un «dividendo», in concorso con i creditori chirografari che hanno insinuato i propri crediti in queste altre procedure.
(
57
) La comunicazione deve essere effettuata in modo tale che il curatore della procedura in cui si insinua il credito possa individuare ciascun credito e il suo titolare.
(
58
) Può trattarsi di tutti i crediti o dei crediti di una certa categoria di creditori: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 239.
(
59
) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], paragrafo 239. Sulla legge applicabile al grado dei crediti, v. articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 1346/2000.
(
60
) Al contrario, se il curatore non comunica un credito, il creditore conserva la possibilità di farlo.
(
61
) Lo scopo della valutazione di ciascun operatore non varia; varia la sua profondità.
(
62
) Ciò si verifica, in particolare, quando l’insinuazione è effettuata nell’ambito della procedura aperta nello Stato del centro degli interessi del debitore, dove la massa attiva è universale. La successiva apertura di una procedura in un altro Stato (una procedura secondaria, pertanto) comporta la sottrazione da quella massa fallimentare dei beni del debitore che si trovano in quel territorio. È ragionevole supporre che ogni creditore che ha insinuato il suo credito nella procedura principale abbia un interesse, in linea di principio (quindi, a meno che non dichiari il contrario), a che di tale credito si tenga conto anche nella (o nelle) procedura(e) secondaria(e).
(
63
) In pratica, la situazione più probabile è che il curatore della procedura principale li insinui in quelle secondarie: [OSCURATO:PERSONA], M. e [OSCURATO:PERSONA], F.J.,
loc. cit
., nota a margine 425.
(
64
) Paragrafo 42 delle presenti conclusioni.
(
65
) Paragrafo 61delle presenti conclusioni.
(
66
) V., invece, articolo 55, paragrafo 6, del regolamento 2015/848. Una situazione diversa è quella in cui la stessa lex concursus introduce per il curatore della procedura straniera, o per i creditori stranieri, una norma speciale, proprio in considerazione di tale caratteristica. A mio avviso, il regolamento n. 1346/2000 non osta a tale trattamento differenziato, che è in realtà volto a ripristinare l’uguaglianza sostanziale tra tutti i creditori.
(
67
) Con l’ulteriore problema che la soluzione dovrebbe essere uniforme.
(
68
) L’insinuazione individuale da parte di ciascun creditore rimarrebbe anche soggetta alla lex concursus dello Stato membro in cui si svolge la procedura in cui i crediti sono insinuati.
(
69
) In definitiva, dato che l’insinuazione dei crediti è connessa alla partecipazione nella ripartizione del ricavato, è la regola del
pari passu
quella che ne risulta colpita.
(
70
) Paragrafo 49 delle presenti conclusioni, in fine.
(
71
) V. articolo 4, paragrafo 2, lettera h), o articolo 31.
(
72
) Punto 19 delle sue osservazioni scritte.
(
73
) La maggior parte degli Stati li ha fissati in
astratto
: oscillano tra 30 giorni e tre mesi. In altri Stati, la durata è determinata in
concreto
dal tribunale, anche se di solito è subordinata al rispetto di un termine minimo. Maggiori variazioni si riscontrano per quanto riguarda l’insinuazione tardiva. V. McCormack, G., Keay, A. e Brown, S.,
[OSCURATO:PERSONA]. Reform and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2017, pagg. da 193 a 196 (tabella 5.2).
(
74
) Ibid.
(
75
) Reinhart, S., «Art. 32», in Stürner, R., Eidenmüller, H. e Schoppmeyer, H.,
[OSCURATO:PERSONA] zur Insolvenzordnung
, C.H. Beck, 2016, nota a margine 17.
(
76
) Articolo 55, paragrafo 6. Il regolamento 2015/848 rafforza altresì i meccanismi affinché il creditore straniero sia informato dell’apertura della procedura avviata in un altro paese, con norme in materia di pubblicità delle procedure mediante iscrizione nei registri, di interconnessione dei registri e di accesso ai medesimi. Introduce inoltre miglioramenti nel capitolo relativo all’insinuazione dei crediti.
(
77
) Rispetto ai 45 giorni raccomandati dalla Commissione nella sua proposta (v. nota 18 delle presenti conclusioni) e accettati dal Parlamento europeo [posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza, P7_TC1-COD(2012)0360 (
GU 2017, C 93, pag. 366
), articolo 41, paragrafo 4].
(
78
) Wessels, B.,
loc. cit
., punto 10867. Più esplicitamente rispetto al regolamento n. 1346/2000, l’articolo 41 del regolamento 2015/848 prevede il dovere dei curatori di cooperare in qualsiasi forma, compresa la conclusione di protocolli.