CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 1993
Cassazione n. 07568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/2/1993 avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., deducendo l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis cod. pen. in quanto incompatibile con la struttura del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto atteso che all'imputato è stata applicata la sola circostanza aggravante della recidiva. Trattasi, inoltre, di questione dedotta per la prima volta in questa Sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id