CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1964
Cassazione n. 34077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTAMISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato sul punto che l'imputato dichiarava di essersi recato, durante l'orario di lavoro, all'ufficio postale per riscuotere lo stipendio, ha sottolineato che risultava accertato che lo stipendio era stato versato telematicamente con accredito sul conto corrente e che, quindi, l'imputato non era credibile. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di CUI all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglier1é estensore Irreside