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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 10975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27542/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non può essere configurata l'invocata attenuante (cfr., pag.

3. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27542/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non può essere configurata l'invocata attenuante (cfr., pag. 3. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 10975/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris