CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4117-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4117/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 594/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 648/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4117/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26.7.2021 n. 594, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, per € 3.431,47 a titolo di contributi e sanzioni, per gli anni 2010-2011, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95. Il tribunale accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti portati nei due avvisi d’addebito oggetto di opposizione.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di parziale accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, riteneva non prescritto il primo avviso di addebito per l’anno 2010, in quanto la scadenza prorogata dal DPCM del 12.5.2011 era fissata il 6.7.2011, mentre l’atto interruttivo inviato dall’Inps era stato ricevuto dalla professionista il 26.6.2015, nel rispetto del termine quinquennale, mentre, per il 2011, la scadenza prorogata dal DPCM del 6.6.12, per il versamento dei contributi era il 9.7.12, mentre l’atto interruttivo inviato dall’Inps era stato ricevuto il 9.9.17, quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai decorso. Riteneva, infine, la Corte del merito, di applicare il capo delle sanzioni secondo il regime dell’omissione e non quello dell’evasione, non ravvisando alcuna specifica volontà di non voler versare i contributi, nella mancata compilazione del quadro RR, atteso che la professionista aveva, comunque, comunicato i propri redditi nella dichiarazione a fini fiscali. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché per travisamento del fatto, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva travisato il contenuto della raccomandata ricevuta il 26.6.2015 che si riferiva alla comunicazione relativa all’originaria iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps dell’odierna ricorrente e la contestuale richiesta dei contributi relativi all’anno 2009 e non a quelli relativi all’anno 2010, la cui prescrizione è oggetto del presente giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26 e ss. della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, conv. con L. n. 111/11, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247/12 e dell’art. 44 del DL n. 269/03, conv. con L. n. 326/03, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di valutare che per il 2010 i contributi non erano, comunque, dovuti, perché il reddito prodotto dalla ricorrente nel 2010 era pari a € 1.741,00 e, dunque, ben inferiore alla soglia di € 5.000,00, superata la quale, l’attività può ritenersi non occasionale. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non riporta in ricorso e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) il contenuto della raccomandata ricevuta il 26.6.2010, così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura, tenendo conto che la Corte d’appello ha, invece, accertato che quella raccomandata si riferiva proprio ai contributi dell’anno 2010. Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. nn. 4419/21, 3991/23). Nella specie, manca uno specifico accertamento sull’esistenza o meno del requisito dell’abitualità nell’esercizio della professione, da parte della Corte d’appello, la quale pone a fondamento della sua pronuncia sulla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] la percezione di un reddito sotto la soglia dei cinquemila euro e lo svolgimento dell’attività professionale: in questi termini, pertanto, può accogliersi il motivo di diritto articolato dalla professionista. In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, il ricorso va accolto in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia, per quanto d’interesse. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata, in riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del pr