CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 luglio 1974
Cassazione n. 13080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1974 Avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza - comunicata il 4 luglio 2022 - con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso da lui presentato ex artt. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, emesso il 31/01/2022 dal giudice monocratico del medesimo tribunale. Nel provvedimento impugnato si deduce che il Cimmino é gravato da precedenti penali per numerose violazioni di fogli di via obbligatori, e per la vendita di prodotti con segni mendaci, emessi da Questori di varie località, per fatti commessi in un ampio arco temporale e con costante reiterazione. Da ultimo il Questore di Bologna, in ragione dei precedenti provvedimenti d'inibizione disattesi, legati allo svolgimento di commercio ambulante di prodotti recanti marchi contraffatti, ha emesso l'ennesimo foglio di via obbligatorio (identificazione presso area di servizio autostradale nelle date del 21/10/2019 e 6/12/2019), la cui violazione viene contestata al ricorrente nel procedimento per il quale questi ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dalla riscontrata attività illecita di vendita di merce senza licenza in aree autostradali il Tribunale di Bologna ha desunto in via presuntiva l'inattendibilità di quanto dichiarato dal Cimmino in ordine alla sua posizione reddituale, "pari a zero secondo quanto autocertificato, ritenendo che questi goda di profitti illeciti che gli assicurano il sostentamento. 2. A fondamento del ricorso, il Cimmino, per il tramite del suo difensore, articola un unico motivo di doglianza, lamentando la violazione di legge ex artt. 96, comma 2, e 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Deduce, in particolare, la difesa che il Tribunale di Bologna ha valutato erroneamente i precedenti penali del Cimmino, ritenendo impropriamente che lo stesso fosse dedito al commercio di prodotti industriali con segni mendaci, atteso che l'unica condanna per tale reato risale al 2008, mentre gli altri precedenti riguardano violazioni al foglio di via obbligatorio, come nel caso del procedimento nel quale è stata presentata istanza di ammissione al beneficio. In tal modo il Tribunale è giunto ad una determinazione presuntiva di un reddito illecito da parte del Cimmino, integrativo dei redditi familiari dichiarati, in assenza di elementi fattuali e oggettivi di supporto, quali il suo tenore di vita, le sue condizioni personali e familiari e Je effettive attività economiche eventualmente svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito descritte. 2. Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche. 2.1. Deve, inoltre, ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecil:a, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008). 2.2. In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale il Cimmino é inattendibile nella sua dichiarazione a fini reddituali, sulla base della sua "biografia penale" e del rilievo che egli é gravato da precedenti penali per numerose violazioni di fogli di via obbligatori, emessi da Questori di varie località e determinati dallo svolgimento di attività di vendita di merce senza licenza, fatti commessi in un ampio arco temporale e con costante reiterazione, nonché da precedente condanna per la vendita di prodotti con segni mendaci. Invero la descritta attività di vendita di merce senza licenza ricollegata ai controlli di polizia posti a base dei provvedimenti amministrativi inibitori -, che nel percorso argomentativo è circostanza posta a base della decisione di diniego, nonn possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da escludere la necessità di una verifica sulla effettiva percezione, da parte dell'istante, di redditi illeciti nel corso dell'anno di interesse e, più in generale, della reale corrispondenza delle condizioni di reddito personale e familiare a quanto dichiarato ai fini di ammissione al beneficio. 2.3. Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle cd. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'instante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame. In tal senso, giova richiamare, il principio affermato da Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274271 - 01 (conf., Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, AL., Rv. 268688 - 01), secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici; tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia. 3. Nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata si dà atto che "il Cimmino nella autocertificazione ha indicato il proprio reddito pari a zero", mentre "i redditi familiari autocertificati assommano ad euro 12.103, in misura quindi non distante dal limite" nell'anno 2019. Su tale base, "considerata anche la abitudinarietà dell'attività di vendita", il Tribunale ha tratto la conseguenza, in termini di verosimiglianza, che i relativi proventi abbiano consentito il superamento della soglia reddituale minima per l'ammissibilità al gratuito patrocinio. 3.1. Si tratta di deduzione non fondata su un concreto accertamento circa la percezione e la determinazione quantitativa di ulteriori redditi non dichiarati o derivanti da attività illecita, tale da rendere l'ordinanza impugnata carente sotto il profilo argomentativo, da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100), di tal che sussiste la denunciata violazione di legge. 3. Pertanto. si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi dianzi enunciati, se del caso esercitando i poteri officiosi conferiti dalla legge, onde stabilire se l'instante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna