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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23169/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato viso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ne quale mputsto si duole della mancata considerazione da parte dei giudice di eve_ntu CAU:';e2 di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, gomma 2-bis, cod. proc. pena -introdotto dalla legge n. 103 del 201.7, in vigore dal 3 agosto 2011, Hcorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibiie solo per notvi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dl cori(2- ze. ,le tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli pè quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna cielie lpotesi Vi previste e la valutazione in ordine alla insuissistenza di cause (t :rirne.d!ato proscioglimento è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricamo deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, con, proc. pen, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione dePc pera, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del ia somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravv ancun essenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13,6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento de:le spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 5 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato viso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ne quale mputsto si duole della mancata considerazione da parte dei giudice di eve_ntu CAU:';e2 di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, gomma 2-bis, cod. proc. pena -introdotto dalla legge n. 103 del 201.7, in vigore dal 3 agosto 2011, Hcorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibiie solo per notvi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dl cori(2- ze. ,le tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli pè quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna cielie lpotesi Vi previste e la valutazione in ordine alla insuissistenza di cause (t :rirne.d!ato proscioglimento è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricamo deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, con, proc. pen, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione dePc pera, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del ia somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravv ancun essenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13,6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento de:le spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 23169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris