CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 34477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31204/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- VOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappre- sentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e di- fende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro EMME 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3321/2019 de- positata il 17/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l'accertamento della nullità per simula- zione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra società collegate. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:SOCIETA]., sua debitrice e venditrice, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., compratrice, dinanzi al Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di nullità ex art. 1414 c.c. della compravendita immobiliare, volta a sottrarre i beni immo- bili alla garanzia patrimoniale. Il Tribunale accoglieva la domanda, fondandosi su elementi quali i rapporti societari interni tra le parti contrattuali, la mancata comunicazione dell’accollo del debito da parte dell’acquirente, l’assenza di prova del pagamento del prezzo e la dilazione di pagamento irrealistica. [OSCURATO:PERSONA] i mpugna la sentenza, sostenendo, tra l'altro, che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi probatori forniti e che la ricostruzione dei fatti sarebbe contraddittoria. In particolare, l’appellante contesta la rilevanza della mancata comunicazione dell’accollo e la verosimiglianza della dilazione di pagamento. La Corte di appello di Napoli rigetta il gravame, dichiarandolo in gran parte inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. per mancanza di spe- cificità, ma poi si pronuncia anche sul merito. Ricorre in Cassazione Omega con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione e Uni- credit Spa sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., con- testando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Si assume che la Corte di appello abbia erroneamente applicato i requisiti introdotti dalla riforma del 2012, travisando il contenuto dell’atto di appello, che avrebbe invece contenuto un’ade- guata articolazione delle doglianze e una confutazione puntuale delle ragioni addotte dal giudice di primo grado. Si richiama la natura di revisio prioris instantiae dell’appello, ribadendo che le norme proces- suali devono essere interpretate in modo da favorire decisioni di me- rito. Il ricorso riporta come la parte appellante avesse contestato la sentenza di primo grado su più punti, sostenendo la violazione di legge da parte del Tribunale per mancata analisi di tutti gli elementi probatori, la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti attribuendo valore determinante alle dichiarazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. senza va- gliare adeguatamente le prove offerte da [OSCURATO:PERSONA], l’er- ronea valutazione del collegamento soggettivo tra le parti basata su presunzioni non giustificate dai documenti allegati, la mancata con- siderazione dell’accollo quale garanzia ulteriore per la creditrice e l’assenza di motivazione adeguata rispetto alla dilazione del paga- mento e alla congruità del prezzo concordato nella compravendita. Il primo motivo è rigettato. «Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che l'appello sia in gran parte inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che infondato nel me- rito». Tanto afferma la Corte distrettuale e prosegue qualifica ndo la doglianza raccolta nel primo motivo come: «una generica lamentela circa la ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale, poiché effettuata valorizzando gli elementi probatori forniti dalla banca, senza tuttavia contrapporre una diversa puntuale versione, indicando gli elementi fattuali da cui elaborare una differente rappresentazione della vi- cenda.L'unico labile riferimento – sostiene la Corte di appello - è alla ‘consecutio temporum’ed alle circostanze che solo in seguito hanno visto le società convenute partecipare o essere partecipate dalle me- desime società, il quale risulta talmente vago e sfornito di ogni det- taglio da escludere che esso possa integrare un critica ragionata dell'apparato argomentativo attraverso cui la sentenza appellata ha inteso dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse a conoscenza della compromessa situazione economica/finanziaria in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] al fine di desumere, anche sotto tale aspetto, la natura simulata della vendita».In effetti, pur con qualche incertezza termi- nologica nel riferirsi al difetto di specificità, le argomentazioni svolte in tutto l’arco della sentenza impugnata si attagliano ad una pronun- cia di conferma della fondatezza nel merito della domanda di accer- tamento della simulazione. Il primo motivo è rigettato. 2. -Il secondo motivo, p. 19, denuncia violazione degli artt. 1415 e 1416 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel riconoscere la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’azione di simulazione assoluta. Si afferma che l’azione di simula- zione richiede un interesse giuridico specifico e non può basarsi su un interesse generico o su una presunta lesione non dimostrata. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La legittimazione dell’attrice deriva dalla sua qualità di creditrice (contestata tardiva- mente dalla ricorrente), mentre fuori luogo è in questo contesto il richiamo alla norma sull’interesse ad agire. 3. - Il terzo motivo, p. 20, denuncia violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi. Si contesta l’accer- tata nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita, affermando che la Corte di appello non avrebbe considerato elementi probatori rilevanti, tra cui il versamento di una caparra confirmatoria e la congruità del prezzo pattuito. Si evidenzia che il pagamento di parte del prezzo esclude la simulazione assoluta e si richiama giuri- sprudenza secondo cui la nullità del contratto richiede l’assenza di causa o di un prezzo reale. Il quarto motivo, p. 22, denuncia violazione dell’art. 1273 c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpre- tato il contratto di accollo stipulato nel contesto della compravendita. Si evidenzia che l’accollo semplice, in assenza di adesione del creditore, genera un obbligo valido tra debitore accollato e accol- lante, garantendo un vantaggio patrimoniale al creditore. Si contesta la qualificazione dell’accollo come elemento di simulazione e si ri- chiama giurisprudenza che riconosce la validità di tale convenzione anche senza adesione del creditore. Il quinto motivo, p. 24, denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 1414 e 1417 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2359 e 2967 c.c., oltre a lamentare omesso esame di fatti decisivi. Si con- testa che la Corte di appello abbia attribuito valore probatorio a pre- sunzioni non gravi, precise e concordanti, trascurando prove docu- mentali che avrebbero escluso la simulazione assoluta. In partico- lare, si denuncia che la Corte di appello avrebbe omesso di conside- rare diversi elementi: la documentazione prodotta, tra cui atti giudi- ziali e notarili come l’omologa del Tribunale di Nola e il verbale di conciliazione, che avrebbero dimostrato la genuinità della compra- vendita; la riduzione del prezzo e la dilazione del pagamento, deri- vanti da un accordo successivo a un contenzioso e non indice di si- mulazione; la separazione patrimoniale tra le società, che escludeva la confusione patrimoniale; la congruità del prezzo di vendita e le garanzie ipotecarie a tutela del creditore privilegiato; l’assenza di prove di un intento simulatorio tra le parti. Secondo il ricorso, tali omissioni avrebbero reso erronea la decisione della Corte. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possonoesaminarsi congiun- tamente. Essi sono da disattendere. Conviene riprodurre gli stralci della sentenza, nell e part i censu- rate: l’appellante « ha omesso di prendere posizione e di sottoporre a revisione critica la complessiva valutazione formulata dal Tribu- nale, la quale si è sviluppata lungo una duplice considerazione, la prima, volta ad interpretare il predetto accollo (cd. interno) come ‘estremo tentativo di occultare la realtà sottostante, data dall'inesi- stenza della volontà di porre in essere davvero il negozio giuridico, oggi impugnato’ e la seconda diretta ad evidenziare che ‘ la conve- nuta non ha depositato alcuna documentazione idonea e sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita, né a titolo di acconto né a titolo di saldo, nemmeno mediante titoli bancari o cambiari’. […] La riduzione del prezzo di vendita non ha costituito ragione posta a base della decisione, per cui non ha senso rimpro- verare al primo giudice di non aver considerato le ragioni di tale ri- basso del prezzo (pari al 25%), mentre è una mera petizione di prin- cipio assumere che ‘la dilazione avrebbe comunque garantito’il cre- dito chirografario, difettando tale rilievo di ogni specificazione dell'ammontare di tale debito, ivi compresi i maturandi interessi sino all'anno 2042 (epoca finale della dilazione), senza tacere che l'argo- mento essenziale sul profilo attinente al prezzo, resta il rilievo […] che non ha costituito motivo d'appello, circa l'assenza di prova di un pagamento anche parziale dello stesso. […] La critica alla sentenza appellata non può limitarsi ad invocare una prova mancata, ma ri- chiede che si alleghino (e poi si dimostri) le specifiche ragioni per le quali la pronuncia impugnata, che ha riconosciuto la sussistenza della simulazione, debba considerarsi errata, dovendo altresì sotto- linearsi che diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'appel- lante la simulazione ben può essere fornita tramite presunzioni». Da ciò si desume che la Corte ha fatto un uso corretto degli ele- menti probatori a propria disposizione per accertare la simulazione dell’atto di vendita e il pregiudizio ed ha considerato analiticamente e poiglobalmente gli indizi emersi, non limitandosi a una valutazione atomistica, ma ricostruendo un quadro congruente con la declarato- ria di simulazione. Dinanzi a ciò, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso appaiono animati dall'intenzione di sovrapporre l'apprez- zamento di parteall’accertamento compiuto dai giudici di merito ed espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono rigettati. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui