Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10287/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!Numero registro generale 15982/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 10287/2026Data pubblicazione 20/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15982/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il16/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che prima della scadenza del termine è pervenuta rinuncia diparte ricorrente, depositata in data 15/04/2026, cui ha fatto seguitoaccettazione del controricorrente in data 16/04/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/04/2026Il Consigliere delegatoCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 15982/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 10287/2026Data pubblicazione 20/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15982/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il16/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che prima della scadenza del termine è pervenuta rinuncia diparte ricorrente, depositata in data 15/04/2026, cui ha fatto seguitoaccettazione del controricorrente in data 16/04/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/04/2026Il Consigliere delegatoCaterina Marotta
Decreto Cassazione n. 10287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris