CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 40919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato le ragioni a mente delle quali non può essere accolta la tesi difensiva, difatti, il ricorrente ha materialmente riscattato le somme oggetto di richiesta dagli autori del furto, avendo quindi offerto un contributo eziologico alla riscossione delle somme da parte del titolare della pretesa legittima agendo nell'ottica di guadagnare anche qualcosa per sé (Sez. 2, n.6824 del 18/01/2017, Rv. 269117; conforme Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P