CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 687-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., - Socie tà con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto Lavoro – retribuzione - indennità R.G.N. 687/2021 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 449/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 818/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 449/2020 la Corte d'appello di Catanzaro pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello ed in riforma della gravata sentenza revocava il decreto ingiuntivo opposto concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 44.375,70 per differenze retributive e controvalore della carta di libera circolazione, e condannava la società appellante a corrispondere all’appellato l'importo di 17.535,73 a titolo di differenze tabellari, e l'importo di € 676 a titolo di controvalore della carta di libera circolazione per un totale di € 18.211,73, oltre accessori, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Nel solco di una recente sentenza della stessa Corte (n. 22/20 trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c.), essa ha ritenuto l’inidoneità a costituire prova scritta, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., della sentenza di condanna generica posta a suo fondamento, per illiquidità del credito, neppure determinabile (sulla base di interpretazione soggettiva di un consulente del lavoro) del controvalore della CLC non goduta e, ribadita la natura retributiva del benefit , in quanto monetizzabile, ne ha determinato il valore economico annuo, sulla base del criterio di determinazione dei redditi di lavoro dipendente ex art. 51 (già 48) d.p.r. 917/86 e relativo D.M. Infrastrutture 12.11.09, in € 0,052 per Km e quindi (consentendo la CLA la percorrenza di 2.600 Km all’anno) in € 135,20 all’anno, per complessivi € 676 (€ 135,20 x 5). Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] SPA con controricorso contenente ricorso incidentale al quale si è opposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria ex art 380bis.1, primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, ult. parte c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., 2967 c.c. e 115 c.p.c. , per l’asserita mancanza di prova e/o liquidità del credito azionato a titolo di controvalore della carta di libera circolazione, nonché per la disposta revoca del decreto ingiuntivo. 1.1. Il motivo è infondato. Va richiamato in premessa il principio di parificazione di una sentenza non indicativa di un importo determinato, o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum , quando insorga successivamente controversia in ordine a ciò (Cass.30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 12 novembre 2021, n. 33807); e così pure dell’integrazione di un valido titolo esecutivo della sentenza di condanna, che non richieda ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, eccedenti operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; al contrario della sentenza di condanna che non consenta di determinare le pretese economiche in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o della sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito: utilizzabili solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (C ass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067) 1.2. La Corte di appello ha fatto esatta applicazione dei suenunciati principi, con valutazione delle risultanze istruttorie (2° cpv. p. 4 sentenza), insindacabile in sede di legittimità quale accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In ogni caso la questione sollevata risulta irrilevante, per il consolidato principio, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. 10 marzo 2009, n. 5754; Cass. 28 maggio 2019, n. 14486); non costituendo azione di impugnativa nei confronti dell'ingiunzione emessa, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. s.u. 13 gennaio 2022, n. 927) 2.- Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2909 (in relazione agli artt. 2094, 2120 e 2121 c.c.), nonché dell’art. 23 CCNL di Gruppo FS 2003, e dell’art. 1. L. 1369/1960, e 2967, nonché artt. 9 e 51 DPR 917/Tuir e D.m. 12.11.2009. In relazione all’art 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., nonché art.118 disp. att. c.p.c. per erronea determinazione, in base a criterio risarcitorio (in riferimento all’effettivo suo utilizzo), del controvalore della CLC, benché istituto di natura retributiva, con indebita discriminazione (per il successivo accertamento del rapporto di lavoro con R.F.I. committente per violazione del divieto di interposizione di manodopera ex art. 1 L. 1369/60) rispetto ai dipendenti di R.F.I., che avevano fin da subito beneficiato della CLC, oltre che per assunzione del valore parametrico a fini fiscali. 2.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente va esclusa la natura retributiva delle c.d. carte di libera circolazione, ripetutamente affermata da questa Corte, in ordine alla non computabilità a fini retributivi (identiche questioni di diritto sono già state decise da questa Corte: fra le molte, sentenze nn. 18953/2020; 18168/2020, richiamate da Cass. 5115/22, in motivaz. p.to 6, che, essendo investita da ricorso incidentale di R.F.I., ha affermato ivi, p.to 9: essere “l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta … ancorata allo status di dipendente o ex dipendente pensionato … del tutto svincolata dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa, trattandosi di agevolazione che, se rimasta inutilizzata, non è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutata in un controvalore economico né, tanto meno, di essere sostituita con il pagamento di una somma di denaro (cfr. Cass. n. 18168/2020, cit.)”). 2.2. Trattasi di questione rilevabile d’ufficio in quanto relativa alla qualificazione del credito, la cui determinazione è oggetto di devoluzione con il presente motivo (essendo pertanto infondato quanto sostiene in contrario il ricorrente nella sua memoria finale). 2.3. Va rilevato perciò l’errore di diritto della sentenza impugnata (1° cpv. p. 5 sentenza), per la liquidazione dell’importo in base a criterio, non già retributivo, ma risarcitorio, in base ad una argomentata valutazione equitativa (p.ti da 7.5. a 7.9. pp. 6 e 7 sentenza) riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto in ipotesi di error in iudicando ovvero di assenza di motivazione, di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. 13 settembre 2018, n. 22272; Cass. 20 giugno 2019, n. 16595): non ricorrenti nel caso di specie; sicché, non mutando il dispositivo della decisione, si provvede alla correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c. 2.4. Quanto al profilo di indebita discriminazione del lavoratore, per effetto del successivo accertamento del suo rapporto di lavoro con la committente R.F.I. per violazione del divieto di interposizione di manodopera ex art. 1 L. 1369/6, rispetto ai suoi dipendenti originari, esso è affetto da novità (nei gradi di merito essendosi dibattuta la diversa questione, prospettata da R.F.I., della disparità di trattamento in danno dei secondi, non avendo potuto monetizzare, diversamente dal lavoratore ricorrente, la mancata fruizione della CLC). Si tratta comunque di questione irrilevante attesa la mancanza di natura retributiva della stessa CLC. 3.- Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa i fatti decisivi e discussi costituiti: a) dalla sussistenza di una sentenza giudiziale che asseverava, per un periodo precedente, la correttezza dei calcoli alla base del decreto ingiuntivo e b) dalla identità fra la CLC di cui all'art. 23 CCNL 2003 e quella regolata dall'ordine di servizio numero 24/1997, in relazione all'asserita mancanza di prova e/o di liquidità del credito azionato a titolo di controvalore CLC e sulla revoca del decreto ingiuntivo nonché sulla quantificazione del controvalore della CLC. 3.1. Il motivo è infondato. Quanto alla sussistenza di una precedente sentenza tra le parti, s i tratta di una omissione relativ a ad un fatto non decisivo, perché su una valutazione probatoria non si forma giudicato esterno, ricorrente quando invece in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato; sicché, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 11314/18; Cass.27013/22, che ha confermato la sentenza di merito che, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del compenso per il noleggio di attrezzature necessarie per l'effettuazione di intercettazioni ambientali in favore di una serie di uffici della Procura della Repubblica, aveva ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla natura privatistica del rapporto - con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 -, sul presupposto che la diversità della pretesa creditoria fatta valere non inficiasse l'identità del detto rapporto rispetto a quello oggetto di un precedente giudizio tra le stesse parti. Va pure ricordato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. 24783/2018; Cass. 10760/19; Cass. 30728/22). Quanto alla questione della identità fra la CLC di cui all'art. 23 CCNL 2003 e quella regolata dall'ordine di servizio numero 24/1997 si tratta di una valutazione e non di un fatto storico (peraltro pure esaminato ai p.ti 7.4., 7.5. p. 6 sentenza). 4.- Con il quarto motivo il ricorso principale denuncia la violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese di lite che la Corte d'appello aveva compensato per intero. Il motivo è inammissibile perché non si tratta di un vizio della sentenza denunciabile per cassazione, ma di un effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c. di un eventuale accoglimento del ricorso (come lo stesso ricorrente afferma).5. Sulla scorta delle premesse fin qui svolte il ricorso deve essere quindi rigettato. 6. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso econdanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers