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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 00714/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10836/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Francesco d’[OSCURATO:PERSONA], che con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo rap presenta e dife nde -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1556/2015,depositata il 22/10 /201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell ’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente contro l’avviso d’accertamento relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, con il quale si imputava la maggior imposta derivante dalla più rilevante plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile, il cui valore era stato stimato dall’ufficio in ragione dell’accertamento effettuatoai fini delle imposte di registro e catastali.

L’Agenzia delle entrate, dopo essersi difesa con controricorso, preannunciando l’emissione di un atto di autotutela, che avrebbe integralmente caducato l’atto impositivo controverso, ha depositato il relativo provvedimento che dispone l’ annullamento totale dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio .

Considerato che: 1.Preliminarmente, deve confermarsi che l’Agenzia ha prodotto in giudizio il provvedimento di autotutela totale relativo all’ avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata.

In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel casodi specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione dellesentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra leparti» (ex plurimis, Cass. 23/09/2011, n. 19533; Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 24/02/2022, n.6068; Cass. 21/06/2022, n. 20023).

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvioper cessazione della materia del contendere.

Stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimitàpossono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass.21/06/2022, n. 20023).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10836/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Francesco d’[OSCURATO:PERSONA], che con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo rap presenta e dife nde -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1556/2015,depositata il 22/10 /201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell ’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente contro l’avviso d’accertamento relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, con il quale si imputava la maggior imposta derivante dalla più rilevante plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile, il cui valore era stato stimato dall’ufficio in ragione dell’accertamento effettuatoai fini delle imposte di registro e catastali. L’Agenzia delle entrate, dopo essersi difesa con controricorso, preannunciando l’emissione di un atto di autotutela, che avrebbe integralmente caducato l’atto impositivo controverso, ha depositato il relativo provvedimento che dispone l’ annullamento totale dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio . Considerato che: 1.Preliminarmente, deve confermarsi che l’Agenzia ha prodotto in giudizio il provvedimento di autotutela totale relativo all’ avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata. In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel casodi specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione dellesentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra leparti» (ex plurimis, Cass. 23/09/2011, n. 19533; Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 24/02/2022, n.6068; Cass. 21/06/2022, n. 20023). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvioper cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimitàpossono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass.21/06/2022, n. 20023). P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, n
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