Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 22537/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano , frv—oZz.4.-..~zA.clo CQA,:e_.., dA sHiTHkn—gisé.—..ktro t...4...4240 (2K avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del Giudice dell'esecuzione di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia disposto annullamento con rinvio della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2025, il Giudice delle inda gini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la riduzione di un sesto della pena irro gata con la sentenza del 22 aprile 2024 del Giudice delle indagini preliminari di Milano, determinata all'esito del giudizio con il quale era stata altresì riconosciuta la continuazione tra i reati o ggetto di giudizio e quelli giudicati con la sentenza del 11 luglio 2019, irrevocabile il 18 ottobre 2019, emessa dalla Corte di appello di Trento.

2. Avverso l'ordinanza ha interposto opposizione, ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., il Pubblico ministero che lamenta la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., adducendo l'erronea riduzione sulla pena complessivamente rideterminata, all'esito del riconoscimento della continuazione, anche con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, titolo divenuto definitivo anteriormente alla novella che ha modificato l'art.442 cod. proc. pen., avverso la quale, tuttavia, l'imputato aveva proposto impugnazione.

Interponendo opposizione, domanda che la pena sia ridotta con esclusivo riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 22 aprile 2024 emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Milano e divenuta definitiva il 31 ottobre 2024.

3. L'atto di opposizione è stato trasmesso alla Corte di cassazione con provvedimento del Giudicé dell'esecuzione di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con richiesta di annullamento con rinvio della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione e va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ufficio del Giudice delle indagini preliminari, per l'ulteriore corso.

1.1. Ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis.

In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

La disposizione teste' riportata, testualmente richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art.. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il provvedimento, inaudita altera parte, è previsto che l'eventuale impugnazione sia svolta mediante opposizione davanti allo stesso giudice.

1.2. Ciò premesso, la scansione processuale descritta stabilisce, dunque, che sia dapprima emesso il provvedimento inaudita altera parte, seguito da eventuale opposizione, avverso la quale è successivamente proponibile il ricorso per cassazione.

All'esito di tale ricostruzione, discende che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia deciso de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento.

1.3. Quanto affermato, è coerente con il rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, che comporta la necessaria trasmissione degli atti al giudice competente.

In tale senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui «Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confísca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".» (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01)

2. Con riferimento al caso di specie, poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, cui spetta l'esame per competenza funzionale.

P.Q.M.

Riqualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano , frv—oZz.4.-..~zA.clo CQA,:e_.., dA sHiTHkn—gisé.—..ktro t...4...4240 (2K avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del Giudice dell'esecuzione di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia disposto annullamento con rinvio della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2025, il Giudice delle inda gini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la riduzione di un sesto della pena irro gata con la sentenza del 22 aprile 2024 del Giudice delle indagini preliminari di Milano, determinata all'esito del giudizio con il quale era stata altresì riconosciuta la continuazione tra i reati o ggetto di giudizio e quelli giudicati con la sentenza del 11 luglio 2019, irrevocabile il 18 ottobre 2019, emessa dalla Corte di appello di Trento. 2. Avverso l'ordinanza ha interposto opposizione, ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., il Pubblico ministero che lamenta la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., adducendo l'erronea riduzione sulla pena complessivamente rideterminata, all'esito del riconoscimento della continuazione, anche con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, titolo divenuto definitivo anteriormente alla novella che ha modificato l'art.442 cod. proc. pen., avverso la quale, tuttavia, l'imputato aveva proposto impugnazione. Interponendo opposizione, domanda che la pena sia ridotta con esclusivo riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 22 aprile 2024 emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Milano e divenuta definitiva il 31 ottobre 2024. 3. L'atto di opposizione è stato trasmesso alla Corte di cassazione con provvedimento del Giudicé dell'esecuzione di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con richiesta di annullamento con rinvio della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione e va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ufficio del Giudice delle indagini preliminari, per l'ulteriore corso. 1.1. Ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». La disposizione teste' riportata, testualmente richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art.. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento, inaudita altera parte, è previsto che l'eventuale impugnazione sia svolta mediante opposizione davanti allo stesso giudice. 1.2. Ciò premesso, la scansione processuale descritta stabilisce, dunque, che sia dapprima emesso il provvedimento inaudita altera parte, seguito da eventuale opposizione, avverso la quale è successivamente proponibile il ricorso per cassazione. All'esito di tale ricostruzione, discende che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia deciso de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento. 1.3. Quanto affermato, è coerente con il rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, che comporta la necessaria trasmissione degli atti al giudice competente. In tale senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui «Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confísca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".» (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01) 2. Con riferimento al caso di specie, poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, cui spetta l'esame per competenza funzionale. P.Q.M. Riqualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribuna
Sentenza Cassazione n. 22537/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris