Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05973/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02AAPNV ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 28 luglio 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di tentato furto aggravato in abitazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando — nella premessa — omessa motivazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma poi contestando, nel corpo del motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta r ! , e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Ne consegue che non può essere contestato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro criticato con argomentazioni del tutto generiche e in fatto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02AAPNV ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 28 luglio 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di tentato furto aggravato in abitazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando — nella premessa — omessa motivazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma poi contestando, nel corpo del motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta r ! , e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ne consegue che non può essere contestato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro criticato con argomentazioni del tutto generiche e in fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 05973/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris