CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21124/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; preso atto che nessuno è presente per l'indagato nonostante l'accoglimento dell'istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'istanza di riesame del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della Capitale aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare massima in relazione ad una imputazione associativa ed una di truffa aggravata ai danni di soggetto debole. La superiore istanza, esclusa l'ipotesi associativa ed annullato pertanto l'impugnato provvedimento in relazione ad essa, confermava nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione incentrato sulla manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett.e c.p.p.) con riferimento agli indizi a proprio carico ed in particolare al giudizio di mera compatibilità rispetto al soggetto immortalato dalle immagini delle telecamere, come analizzate dal consulente tecnico del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo su cui si fonda è manifestamente infondato ed aspecifico. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2. Ebbene, alla luce di quanto detto e delle censure formulate nell'atto di impugnazione occorre innanzitutto rilevare che la manifesta illogicità motivazionale che viene denunciata è insussistente. Il ricorso, infatti, non confrontandosi con il contenuto del provvedimento impugnato, omette di menzionare l'elemento, valorizzato nell'ordinanza, della presenza sul luogo e nel giorno della commissione del reato nei pressi di via Panisperna (via di residenza della vittima) della vettura in uso all'indagato ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA]), giungendo a dedurre un'aporia motivazionale in realtà insussistente. Infatti, è proprio la incontestata identificazione del veicolo in prossimità della abitazione della persona offesa, nel giorno e nell'orario in cui si è verificato l'episodio contestato (metà giornata), ad aver dato origine e fondamento (per la attuale fase processuale e pur sempre in termini di mera compatibilità) al collegamento dell'imputato alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. La mancata considerazione di tale fondamentale tassello ricostruttivo rende il ragionamento difensivo aspecifico: l'ordinanza impugnata sottolinea (pg.6) che "E' specialmente il legame del ricorrente con la vettura utilizzata per commettere il delitto a consolidare gli indizi a suo carico". Ignorando tale aspettto (consapevolmente o per incuriam), il motivo risulta generico nei termini declinati dall'art. 581 lett. d), c.p.p. e quindi causa di inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda, ex art. 591 c.p.p.. In aggiunta, l'aver sottaciuto l'indizio rende astratta la concatenazione di argomentazioni proposta nel ricorso per cassazione, perché priva dell'attacco iniziale (come si è arrivati alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di via Panisperna?), degradando l'argomento a mera ipotesi alternativa, come tale non valutabile e non consentita in questa sede perché manifestamente infondata ex art.606 comma 3, c.p.p.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Mancia alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così