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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 35989/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 781/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - Avverso il decreto Tribunale di Bologna nr. 3706/2019 depositato in data 12/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto con il quale il G.D. al [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda dell’opponente di ammissione deicrediti di € 180.000, in privilegio ex art 2761 c.c. e 2768 c . c . e di € 250.000 in privilegio ex art 2768 c.c . , pretesi a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’inadempimento da parte della società poi fallita a gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto con la stessa stipulato, nonché ulteriori due domande , di ammissione con riserva di crediti di regresso, sul rilievo (fra l’altro) dell’esistenza di unmaggior credito risarcitorio - opposto in compensazione dal curatore - spettante a B A, ex artt. 2497 c.c. e 2043 c.c., per abuso dell’ attività di direzione e coordinamento svolta nei suoi confronti da Faber congiuntamente ad altri soggetti. 1.1Il tribunale ha escluso che potesse essere accolta l’eccezione di compensazione, in quanto il controcredito risarcitorio non era né certo né liquido e/o di pronta soluzione ; ha tuttavia ritenuto che i fatti dedotti dal curatore in ordine alle condotte di abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento realizzate da [OSCURATO:SOCIETA]. fossero provati e andassero riqualificati, ai sensi dell’art. 1460 c.c. , sub specie di eccezione di inadempimento contrattuale, i done a a “paralizzare” la domanda dell’opponente. 2 Il decreto, pubblicato il 12.11.2018, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per c assazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] B A ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo Faber denuncia la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il t ribunale pronunciato ultra - petita , là dove ha qualifica to in termini di eccezione di inadempimento, mai sollevata dal curatore, l’eccezione di compensazione da questi svolta con riferimento al credito risarcitorio vantato dalla fallita in ragione della violazione, da parte di essa ricorrente, dei doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria sanciti dall’art 2697 c.c. 2 Colsecondo motivo, che denuncia la violazione dell’art 99 l.fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la documentazione da essa allegata alla memoria di replica, in realtà già prodotta con l’atto di opposizione allo stato passivo. 3 Con il terzo motivo, chedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 99, l. fall. e de gli ar t t. 1460 e 2967 c . c . , Faber contesta che il Fallimento avesse dato prova dei fatti dedotti a fondamento dell’ eccezione, 4 Con il quarto e il quinto motivo, che prospettano violazione degli artt. 93 e 99 l.fall. e 2697 c.c., la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei crediti insinuati, tutti provati sia nell’ an che nel quantum. 5 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. 5.1 Secondo quanto riportato alla pag. 4 del decreto impugnato la curatela aveva dedotto “la violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], quale società controllante ex art. 2497 cc, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale a proprio vantaggio ed in danno della controllata B A soc. coop. all’epoca in bonis.

La curatela opposta, in particolare, ha contestato alla società opponente una responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento…”: id est, una condotta illecita, idonea a determinare l’insorgere di obbligazioni risarcitorie in capo al responsabile e, conseguentemente, di un credito in favore del danneggiat o che, ove certo liquido ed esigibile, può essere opposto in compensazione al diverso credito vantato dall’autore della condotta antigiuridica. 5.3 Orbene, [OSCURATO:SOCIETA]. si è insinuata al passivo facendo valere crediti nascenti da un contratto di trasporto e/o da obbligazioni delle quali rispondeva in via solidale con la fallita, che non hanno alcun collegamento con il prospettato controcredito risarcitorio, derivante da diverso titolo costituito dall’ abusiva attività di direzione e coordinamento. 5.4 Non risulta, invece, che il Fallimento abbia eccepito la mancata o inesatta esecuzione da parte di Faber s . r . l . della prestazioni riferite ai contratti di trasporto e agli altri crediti di cui è stat a chiesta l’ammissione. 5.5 Ciò nondimeno, il tribunale ha applicato il rimedio dell’autotutela prevista dall’art. 1460 c . c . , a tenore del quale “ nei contratti a prestazione corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua prestazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, limitandosi ad osservare ( con argomento evidentemente priv o di qualsivoglia rilievo rispetto alla decisione assunta) che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale. 5.6 Il giudice del merito ha dunque accolto un’eccezione che il Fallimento non aveva proposto, così incorrendo, prima ancora che nel vizio consistito nell’errata applicazione dell’art. 1460 c.c., nella violazione del disposto di cui all’art.112 c.p . c. 6Il decret o impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri , cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 781/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - Avverso il decreto Tribunale di Bologna nr. 3706/2019 depositato in data 12/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto con il quale il G.D. al [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda dell’opponente di ammissione deicrediti di € 180.000, in privilegio ex art 2761 c.c. e 2768 c . c . e di € 250.000 in privilegio ex art 2768 c.c . , pretesi a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’inadempimento da parte della società poi fallita a gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto con la stessa stipulato, nonché ulteriori due domande , di ammissione con riserva di crediti di regresso, sul rilievo (fra l’altro) dell’esistenza di unmaggior credito risarcitorio - opposto in compensazione dal curatore - spettante a B A, ex artt. 2497 c.c. e 2043 c.c., per abuso dell’ attività di direzione e coordinamento svolta nei suoi confronti da Faber congiuntamente ad altri soggetti. 1.1Il tribunale ha escluso che potesse essere accolta l’eccezione di compensazione, in quanto il controcredito risarcitorio non era né certo né liquido e/o di pronta soluzione ; ha tuttavia ritenuto che i fatti dedotti dal curatore in ordine alle condotte di abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento realizzate da [OSCURATO:SOCIETA]. fossero provati e andassero riqualificati, ai sensi dell’art. 1460 c.c. , sub specie di eccezione di inadempimento contrattuale, i done a a “paralizzare” la domanda dell’opponente. 2 Il decreto, pubblicato il 12.11.2018, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per c assazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] B A ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo Faber denuncia la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il t ribunale pronunciato ultra - petita , là dove ha qualifica to in termini di eccezione di inadempimento, mai sollevata dal curatore, l’eccezione di compensazione da questi svolta con riferimento al credito risarcitorio vantato dalla fallita in ragione della violazione, da parte di essa ricorrente, dei doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria sanciti dall’art 2697 c.c. 2 Colsecondo motivo, che denuncia la violazione dell’art 99 l.fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la documentazione da essa allegata alla memoria di replica, in realtà già prodotta con l’atto di opposizione allo stato passivo. 3 Con il terzo motivo, chedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 99, l. fall. e de gli ar t t. 1460 e 2967 c . c . , Faber contesta che il Fallimento avesse dato prova dei fatti dedotti a fondamento dell’ eccezione, 4 Con il quarto e il quinto motivo, che prospettano violazione degli artt. 93 e 99 l.fall. e 2697 c.c., la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei crediti insinuati, tutti provati sia nell’ an che nel quantum. 5 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. 5.1 Secondo quanto riportato alla pag. 4 del decreto impugnato la curatela aveva dedotto “la violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], quale società controllante ex art. 2497 cc, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale a proprio vantaggio ed in danno della controllata B A soc. coop. all’epoca in bonis. La curatela opposta, in particolare, ha contestato alla società opponente una responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento…”: id est, una condotta illecita, idonea a determinare l’insorgere di obbligazioni risarcitorie in capo al responsabile e, conseguentemente, di un credito in favore del danneggiat o che, ove certo liquido ed esigibile, può essere opposto in compensazione al diverso credito vantato dall’autore della condotta antigiuridica. 5.3 Orbene, [OSCURATO:SOCIETA]. si è insinuata al passivo facendo valere crediti nascenti da un contratto di trasporto e/o da obbligazioni delle quali rispondeva in via solidale con la fallita, che non hanno alcun collegamento con il prospettato controcredito risarcitorio, derivante da diverso titolo costituito dall’ abusiva attività di direzione e coordinamento. 5.4 Non risulta, invece, che il Fallimento abbia eccepito la mancata o inesatta esecuzione da parte di Faber s . r . l . della prestazioni riferite ai contratti di trasporto e agli altri crediti di cui è stat a chiesta l’ammissione. 5.5 Ciò nondimeno, il tribunale ha applicato il rimedio dell’autotutela prevista dall’art. 1460 c . c . , a tenore del quale “ nei contratti a prestazione corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua prestazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, limitandosi ad osservare ( con argomento evidentemente priv o di qualsivoglia rilievo rispetto alla decisione assunta) che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale. 5.6 Il giudice del merito ha dunque accolto un’eccezione che il Fallimento non aveva proposto, così incorrendo, prima ancora che nel vizio consistito nell’errata applicazione dell’art. 1460 c.c., nella violazione del disposto di cui all’art.112 c.p . c. 6Il decret o impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri , cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legitt
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