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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48403/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 22 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Brescia il 22 ottobre 2020, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: non è provata l'assenza di volontà di sottoporsi all'alcooltest atteso che, a fronte dell'impossibilità dell'imputato di eseguire correttamente l'esame soffiando nell'etilometro, costui non è stato invitato a recarsi presso una struttura ospedaliera vicina per sottoporsi agli esami alcolimetrici.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Il ricorrente, peraltro, introduce nel giudizio di legittimità argomenti precedentemente mai posti nel giudizio di appello.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 22 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Brescia il 22 ottobre 2020, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: non è provata l'assenza di volontà di sottoporsi all'alcooltest atteso che, a fronte dell'impossibilità dell'imputato di eseguire correttamente l'esame soffiando nell'etilometro, costui non è stato invitato a recarsi presso una struttura ospedaliera vicina per sottoporsi agli esami alcolimetrici. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Il ricorrente, peraltro, introduce nel giudizio di legittimità argomenti precedentemente mai posti nel giudizio di appello. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il