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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16092/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Longo;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 2246/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 14/04/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accolse l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma I,contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Romache aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la cartelladi pagamento emessa per Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2009,disconoscendo le dichiarazioni integrative presentate, per l’anno diimposta 2008, oltre i termini dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del1998.In particolare, per quanto in questa sede rileva, riteneva chel’operato dell’amministrazione finanziaria fosse corretto non avendoliquidato le dichiarazioni integrative poiché tardive.2.

Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a duemotivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con ricorsoincidentale affidato a un motivo.In corso di giudizio si è costituito nuovo difensore per la societàricorrente.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto (anche aisensi di Cass. Sez.

U. n. 13378/2016) la dichiarazione fiscale èemendabile in giudizio, anche oltre l’anno, ove occorra correggereerrori o omissioni a danno del contribuente.Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la discrasia tra lasentenza appellata e lo jus superveniens costituito dall’art. 5 del d.l. n.Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026193 del 2016 che ha modificato l’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998,superando la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore e asfavore.1.1.

Appare opportuno esaminare prioritariamente il secondomotivo che è infondato, in quanto secondo questa Corte, in tema didichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv.dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può esserepresentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dalproprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, nontrattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenzache, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applicasolo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per laPubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori odomissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro iltermine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltàper il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termineprevisto dalla legge (Cass. n. 17506/2019; Cass. n. 8367/2023).1.2.

Il primo motivo è invece fondato.La CTR ha sostanzialmente ritenuto irrilevante la dichiarazioneintegrativa tardiva, richiamando Cass. n. 14294/2014 e Cass. n.20415/2014; questa Corte però, successivamente, a Sezioni Unite, haespresso il principio di diritto per cui in caso di errori od omissioni nelladichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può esserepresentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, deld.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivocomma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione dellaNumero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazionedel credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso (il che rileva nel giudizio in esame),opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez.

U. n. 13378/2016 e ilprincipio risulta ribadito in molteplici decisioni)La Corte ha in quella sede precisato che «il contribuente,indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazioneintegrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998», e dall'istanza di rimborsodi cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, «in sede contenziosa, puòsempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazionefinanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nellaredazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».L'arresto delle Sezioni Unite, dunque, pone in chiara evidenza chela dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, non èun elemento intangibile ma, di fronte alle richieste del Fisco, èsuscettibile di emenda e ritrattazione, sì da influire sulla pretesadell'erario, ove non vengano in rilievo manifestazioni di volontà.

Ilcontribuente, in altri termini, è sempre ammesso, in sede contenziosa,a provare che egli non ha giustificatamente versato la (maggiore)somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria con la cartellaesattoriale poiché l'originaria dichiarazione era viziata da un errore difatto o di diritto (e, dunque, il presupposto impositivo non erasussistente), senza che rispetto a tale difesa siano configurabilidecadenze di sorta.

Di recente in tal senso anche Cass. n. 23093/2024.Giova rammentare che nel giudizio d'impugnazione della cartella dipagamento spetta al contribuente che «ritratta» la propriadichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fattoimpeditivo dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 5728/2018).Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo è quindi fondato, avendo la CTR deciso unicamente inbase alla tardività della dichiarazione integrativa, quindi nonesaminando le difese della società contribuente.2.

Con il ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia propone unmotivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deducendo laviolazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, e censura la decisione làdove ha ritenute nuove, e quindi inammissibili in appello, le difesedell’Agenzia delle entrate «ulteriori rispetto a quelli consistenti nellaqualificazione dell’errore della società contribuente», e invece solovolte a contestare gli elementi dedotti dalla società contribuente afondamento del ricorso.Il ricorso va esaminato in quanto, come visto, il ricorso principaleè fondato.2.1.

Il motivo, che deduce una questione processuale ove il giudicedi legittimità ha piena facoltà di lettura degli atti, è ammissibile, avendocomunque la difesa erariale riportato il contenuto dell’appello, ed èfondato.Il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, per quel che quirileva, deve intendersi riferito alle eccezioni in senso stretto, mentrenon si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese (cfr. Cass. n.22105/2017), e nella specie è evidente che l’oggetto dell’eccezione eracostituito proprio dalla contestazione dei fatti introdotti dalla società ingiudizio per sostenere l’emenda della dichiarazione (Cass. n.5210/2024).3.

Concludendo, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale,rigettato il secondo, e il ricorso incidentale, cui segue la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui sidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Longo;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 2246/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 14/04/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accolse l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma I,contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Romache aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la cartelladi pagamento emessa per Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2009,disconoscendo le dichiarazioni integrative presentate, per l’anno diimposta 2008, oltre i termini dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del1998.In particolare, per quanto in questa sede rileva, riteneva chel’operato dell’amministrazione finanziaria fosse corretto non avendoliquidato le dichiarazioni integrative poiché tardive.2. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a duemotivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con ricorsoincidentale affidato a un motivo.In corso di giudizio si è costituito nuovo difensore per la societàricorrente.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto (anche aisensi di Cass. Sez. U. n. 13378/2016) la dichiarazione fiscale èemendabile in giudizio, anche oltre l’anno, ove occorra correggereerrori o omissioni a danno del contribuente.Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la discrasia tra lasentenza appellata e lo jus superveniens costituito dall’art. 5 del d.l. n.Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026193 del 2016 che ha modificato l’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998,superando la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore e asfavore.1.1. Appare opportuno esaminare prioritariamente il secondomotivo che è infondato, in quanto secondo questa Corte, in tema didichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv.dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può esserepresentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dalproprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, nontrattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenzache, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applicasolo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per laPubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori odomissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro iltermine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltàper il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termineprevisto dalla legge (Cass. n. 17506/2019; Cass. n. 8367/2023).1.2. Il primo motivo è invece fondato.La CTR ha sostanzialmente ritenuto irrilevante la dichiarazioneintegrativa tardiva, richiamando Cass. n. 14294/2014 e Cass. n.20415/2014; questa Corte però, successivamente, a Sezioni Unite, haespresso il principio di diritto per cui in caso di errori od omissioni nelladichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può esserepresentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, deld.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivocomma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione dellaNumero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazionedel credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso (il che rileva nel giudizio in esame),opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. U. n. 13378/2016 e ilprincipio risulta ribadito in molteplici decisioni)La Corte ha in quella sede precisato che «il contribuente,indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazioneintegrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998», e dall'istanza di rimborsodi cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, «in sede contenziosa, puòsempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazionefinanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nellaredazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».L'arresto delle Sezioni Unite, dunque, pone in chiara evidenza chela dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, non èun elemento intangibile ma, di fronte alle richieste del Fisco, èsuscettibile di emenda e ritrattazione, sì da influire sulla pretesadell'erario, ove non vengano in rilievo manifestazioni di volontà. Ilcontribuente, in altri termini, è sempre ammesso, in sede contenziosa,a provare che egli non ha giustificatamente versato la (maggiore)somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria con la cartellaesattoriale poiché l'originaria dichiarazione era viziata da un errore difatto o di diritto (e, dunque, il presupposto impositivo non erasussistente), senza che rispetto a tale difesa siano configurabilidecadenze di sorta. Di recente in tal senso anche Cass. n. 23093/2024.Giova rammentare che nel giudizio d'impugnazione della cartella dipagamento spetta al contribuente che «ritratta» la propriadichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fattoimpeditivo dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 5728/2018).Numero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo è quindi fondato, avendo la CTR deciso unicamente inbase alla tardività della dichiarazione integrativa, quindi nonesaminando le difese della società contribuente.2. Con il ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia propone unmotivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deducendo laviolazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, e censura la decisione làdove ha ritenute nuove, e quindi inammissibili in appello, le difesedell’Agenzia delle entrate «ulteriori rispetto a quelli consistenti nellaqualificazione dell’errore della società contribuente», e invece solovolte a contestare gli elementi dedotti dalla società contribuente afondamento del ricorso.Il ricorso va esaminato in quanto, come visto, il ricorso principaleè fondato.2.1. Il motivo, che deduce una questione processuale ove il giudicedi legittimità ha piena facoltà di lettura degli atti, è ammissibile, avendocomunque la difesa erariale riportato il contenuto dell’appello, ed èfondato.Il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, per quel che quirileva, deve intendersi riferito alle eccezioni in senso stretto, mentrenon si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese (cfr. Cass. n.22105/2017), e nella specie è evidente che l’oggetto dell’eccezione eracostituito proprio dalla contestazione dei fatti introdotti dalla società ingiudizio per sostenere l’emenda della dichiarazione (Cass. n.5210/2024).3. Concludendo, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale,rigettato il secondo, e il ricorso incidentale, cui segue la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui sidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 8253/2018Numero sezionale 3907/2026Numero di raccolta generale 16092/2026Data pubblicazione 25/05/2026accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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