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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48912/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ugA OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dal reato a lui ascritto di cui al capo C) di imputazione, confermandone la condanna in relazione ai delitti di lesioni personali e minaccia aggravate, di cui ai capi A) e B) di imputazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie (cfr., tra le pronunce più recenti in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata ed il riferimento alle modalità di commissione dei reati ed alle lesioni provocate);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ugA OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dal reato a lui ascritto di cui al capo C) di imputazione, confermandone la condanna in relazione ai delitti di lesioni personali e minaccia aggravate, di cui ai capi A) e B) di imputazione; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie (cfr., tra le pronunce più recenti in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; 4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata ed il riferimento alle modalità di commissione dei reati ed alle lesioni provocate); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 48912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris