CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27884/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T14 F480L) e [OSCURATO:PERSONA] Vilma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L47 E027G), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n. 98/E, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] Iolanda, PETRETTI Annamaria e PETRETTI Vito, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 501/2018, pubblicata il 18 aprile 2018, notificata il 27 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Distanze costruzioni – Strada pubblica interposta R.G.N. 27884/18 C.C.11/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione del 31 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Salerno (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse disposta la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, in subordine, al risarcimento dei danni, in esito all’intervento di ricostruzione del fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva determinato un’illegittima restrizione dei diritti di proprietà degli istanti. Al riguardo, gli attori esponevano: che erano proprietari ciascuno di un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], vicolo Gaudio, appartamenti non ancora ultimati; che entrambi gli appartamenti confinavano con il lato est del fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], oggetto di concessione edilizia per lavori di ristrutturazione; che si erano verificate alcune anomalie nel corso dei lavori, che avevano limitato il diritto di proprietà degli istanti; che, in particolare, era stata aumentata l’altezza del fabbricato, con conseguente limitazione dell’originaria veduta panoramica dal terrazzo [OSCURATO:PERSONA] ed erano state violate le distanze minime di ml. 8,00 tra gli edifici e di ml. 3,00 dai confini; che alcune opere edilizie erano state realizzate sul tetto del Petretti, in quanto una parete del fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato una notevole porzione di tale tetto, con conseguente spoglio e limitazione della proprietà dello stesso. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, cui seguiva la disposizione di chiarimenti nei confronti dell’ausiliario nominato. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3/2012, depositata il 7 gennaio 2012, respingeva le domande spiegate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la pronuncia di prime cure sosteneva: che dalla documentazione allegata si evinceva che tra la proprietà degli attori e la proprietà dei convenuti non esisteva continuità, essendovi fra esse una strada pubblica, ossia il vicolo Gaudio; che, essendo tra i fabbricati interposta una strada pubblica, doveva essere conseguentemente esclusa la riduzione in pristino; che, all’esito dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, era emerso che le opere realizzate dai convenuti non avevano comportato alcuna occlusione di visuale della proprietà degli attori, né avevano invaso detta proprietà. 2.– Con citazione del 16 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello, lamentando: 1) la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancando ogni decisione in merito alle censure proposte dal Petretti; 2) la manifesta erroneità del fatto, per aver escluso la contiguità del fabbricato [OSCURATO:PERSONA] con il fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà i fabbricati erano adiacenti e tra di essi non intercorreva alcuna strada; 3) l’errata od omessa valutazione delle prove documentali, dalle quali sarebbe emersa: a) l’apertura di nuove vedute in seguito alla trasformazione del tetto a due falde in un tetto ad una sola falda, con adiacente terrazzino, b) l’altezza maggiore della linea di gronda del torrino scale rispetto a quella precedente, c) la violazione della linea di colmo, d) la violazione della distanza legale dal confine, che non risultava di ml. 3,00 ma di ml. 2,50, ed inferiore a ml. 8,00 tra fabbricati, e) la mancata indicazione dei confinanti del lato sud-est sui grafici di progetto, f) la realizzazione in aderenza del torrino scale rispetto alla verticale dell’immobile Petretti; 4) l’erroneo accertamento della conformità urbanistica dell’opera, spettante alla pubblica amministrazione; 5) l’erronea esclusione dell’occlusione delle vedute dell’immobile [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento della nuova costruzione realizzata ad una distanza di ml. 3,00 dalla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, nella misura di euro 2.000,00, rigettando i restanti motivi di appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che l’intervento di ristrutturazione edilizia realizzato dagli appellati era, tra l’altro, consistito nella costruzione di una scala interna nonché nella trasformazione del tetto a due falde inclinate in un tetto ad una falda, con terrazzino adiacente; b) che il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso che tale intervento avesse implicato il superamento della linea di colmo del fabbricato originario, per carenza di elementi certi sullo stato antecedente del fabbricato; c) che tuttavia la costruzione era posta a distanza dal confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA] di ml. 2,50, inferiore a quella legale minima prescritta di ml. 3,00; d) che erroneamente la sentenza di prime cure aveva ritenuto che i fabbricati [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero divisi da una strada, laddove tale situazione era stata riferita dal consulente tecnico d’ufficio ad altra costruzione, appartenente a terzi estranei al giudizio; e) che doveva essere esclusa alcuna lesione della proprietà Petretti, in mancanza di alcuna variazione del muro perimetrale e di alcuna invasione di detta proprietà; f) che doveva essere altresì esclusa l’occlusione della visuale dall’immobile [OSCURATO:PERSONA], in difetto di alcun elemento probatorio che attestasse che la realizzazione del torrino avesse comportato il superamento dei limiti del colmo del fabbricato; g) che doveva essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale conseguenza della violazione delle distanze legali, la cui liquidazione, in via equitativa, ammontava ad euro 2.000,00. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 879 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’error in procedendo, per essere la Corte di merito incorsa in un errore di percezione, quanto ad una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, e segnatamente per aver trascurato il rilievo del consulente tecnico d’ufficio, reso in sede di chiarimenti, secondo cui, per un verso, la proprietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] erano separate dalla strada comunale – rappresentata dal vicolo Gaudio – e, per altro verso, tra il fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e il confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in diagonale, vi era una distanza di ml. 4,20, superiore a quella legale di ml. 3,00. In proposito, gli istanti rilevano che la violazione delle distanze legali dal confine, in concreto pari a ml. 2,50, senza alcuna interclusione di strade pubbliche, avrebbe riguardato la proprietà di altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], estraneo al giudizio, come da grafico riprodotto nel ricorso e già allegato alla consulenza tecnica d’ufficio. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sen si dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.183 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata sulla violazione delle distanze tra il fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e il c onfine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], senza che tale violazione fosse stata mai censurata nel giudizio di primo grado. Sul punto, gli istanti obiettano che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai asserito l’esistenza di contiguità tra le rispettive proprietà, essendosi limitata a contestare la limitazione della veduta panoramica dal proprio edificio, in ragione della realizzazione del torrino scale, sicché la deduzione della violazione delle distanze legali solo in sede di gravame avrebbe costituito un’eccezionenuova, inammissibile in appello. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Giudice del gravame disposto congiuntamente la condanna all’arretramento per violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni, a fronte della richiesta della condanna alla riduzione in pristino stato e, in subordine, al risarcimento dei danni. Secondo gli istanti, vi sarebbe stata, dunque, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi il Giudice d’appello pronunciato su entrambe le domande di demolizione e di condanna al risarcimento dei danni, sebbene le relative richieste fossero state formulate in via subordinata. 4.– I l quarto motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’error in procedendo per violazione degli artt. 100, 156, secondo comma, e 161 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’arretramento della nuova costruzione ad una distanza di ml. 3,00 dalla linea di confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], statuizione ineseguibile in quanto tale fabbricato sarebbe già collocato ad una distanza superiore, pari in diagonale a ml. 4,20, e sarebbe inoltre separato dalla strada comunale, rappresentata dal vicolo Gaudio. Sicché, ad avviso degli istanti, detta statuizione non avrebbe alcuna utilità per i richiedenti e sarebbe inidonea al raggiungimento dello scopo, in quanto la distanza sarebbe stata a monte già rispettata. 5.– È pregiudiziale lo scrutinio della seconda censura , la quale attiene in radice alla stessa proposizione della domanda volta ad ottenere la condanna al rispetto delle distanze legali dal confine. 5.1.–Il mezzo di critica è infondato. E tanto perché –come emerge all’esito della disamina diretta degli atti e, peraltro, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti –, nel giudizio di prime cure, l’attrice [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’attore [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non solo per la lamentata ostruzione della visuale panoramica dal proprio edificio, in conseguenza della realizzazione del torrino scale nel fabbricato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ma anche per la prospettata violazione delle distanze legali tra i fabbricati di ml. 8,00 e dai confini di ml. 3,00 (a pag. 5 del ricorso testualmente si richiama il seguente riferimento, evidenziato in grassetto, ripreso dalla pag. 1 dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure: “È stata aumentata l’altezza del fabbricato con conseguente limitazione dell’originaria veduta panoramica dal terrazzo della [OSCURATO:PERSONA], nonché in violazione delle distanze minime di ml. 8 dagli edifici e ml. 3 dai confini”). Sicché, nel disporre la condanna all’arretramento dal confine, la Corte territoriale non ha integrato alcuna lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 6.– All’esito, deve essere esaminato il primo motivo del ricorso, con il quale si lamenta che sarebbe stata disposta la condanna all’arretramento dell’opera realizzata sul fondo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], a distanza di ml. 3,00 dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], benché i due fondi fossero separati da una strada pubblica e la distanza in diagonale dal confine fosse di ml. 4,20, circostanza discussa tra le parti e riportata nel grafico allegato alla consulenza tecnica d’ufficio (come riprodotto nel corpo del ricorso di legittimità). 6.1.–La doglianza è fondata. E tanto perché la sentenza d’appello – non individuando correttamente il fondo di [OSCURATO:PERSONA] (e confondendolo con quello ascritto, negli allegati all’elaborato peritale, a [OSCURATO:PERSONA]), rispetto al quale si lamentava la violazione delle distanze legali dal confine –ha indebitamente ritenuto che tra tali fondi non si interponesse una via pubblica e che la distanza fosse di ml. 2,50, anziché –in diagonale – di ml. 4,20. Tale rilievo è frutto di un evidente errore percettivo (di cui però si è discusso nel giudizio di merito), difettando in radice alcuna prova che attestasse tale stato di fatto o comunque essendo stata tratta da una fonte di prova (la consulenza tecnica d’ufficio) un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022;Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ora, ai sensi dell’art. 879, secondo comma, c.c., resta esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36146 del 12/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 16/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999), e ciò anche nel caso in cui gli edifici siano collocati ad angolo retto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24759 del 03/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14784 del 24/06/2009). Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo e in sede di rinvio dovrà tenersi conto della reale ubicazione del fondo di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle risultanze peritali, e all’esito dovrà essere verificata l’effettiva interposizione tra i fondi del vicolo Gaudio, quale via di cui si presume la demanialità in difetto di elementi di segno contrario offerti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7708 del 27/05/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10309 del 01/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1927 del 16/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 23/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 4588 del 15/07/1980), ai fini dell’esonero dal rispetto delle distanze legali. 7.– Le rimanenti censure sono assorbite, in qua nto le contestazioni inerenti alla richiesta di risarcimento danni in via meramente subordinata rispetto alla invocata condanna alla riduzione in pristino e alla ineseguibilità della pronuncia, in ragione dell’osservanza a monte delle distanze legali dal confine, sono dipendenti dall’esito del motivo accolto, che impone di rivalutare la violazione delle distanze alla luce dell’interposizione di una via pubblica. 8.–Conseguentemente, deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso mentre il secondo motivo deve essere disatteso e i rimanenti motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di dirittoenunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi,