CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09614/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 7/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 5, co. 8 bis, D.L.vo 286/98, 648, 477, 482, 469 c.p., eliminando la misura di sicurezza. Considerato che avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, co.1, lett. C) c.p.p., per avere la Corte di merito proceduto in assenza dell'imputato, limitandosi a controllare la regolarità delle notifiche senza considerare che l'imputato a quella data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), risultava impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa, circostanza questa nota alla Corte di appello che ne dava atto nell'intestazione della sentenza stessa. Ritenuto che detto motivo è fondato risultando dagli atti che la Corte di appello era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per cui occorreva disporne la traduzione ( Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deliberato il 26/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ar6