CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30334/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di VITERBO Qtata_asaziss-a-1-1~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -1 N. 43810/2022 5.0. Motivi della decisione Alessio D Mattia ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso vi sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena rich:esea ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. per. deducendo violazione di legge. SCStar zia lee processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata, pronunci.3 ci una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono cLcharatesi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. ntrocioiThn n 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017 Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa irnpugnativa (cfr. art. 1, cc. 51, Jeflai i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre nr...cr ,-;c, per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 4.14 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volortà nstato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- rdica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione ctei -- come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respo r 'lità, aHa valutazione della prova e/o alari mancata pronuncia di una .z-2 L L oclinnento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pere non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese de dirnento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella M:5-.3ra clicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i: ricorrente al pagamento (lege spese processuali e della somma di euro quattromila vi favore della cassa del