Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 15907/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ci ORDINANZA Sui ricorsi nn. 22638/2015 e 25918/2015 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma via [OSCURATO:PERSONA] numero 79 -Controricormetí nel ricorso n. 22638/2015 - e contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 16/D presso lo studio del primo - controricorrente nel ricorso 25918/2015- avverso le sentenze della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1016/37/15 depositata il 19/02/2015 e n. 1913/37/15 depositata il 27/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si conferma la ordinanza di riunione al presente processo del processo portante il n. 25918/2015 per ragioni di connessione oggettiva, trattandosi di imposte di registro ipotecaria e catastale riferite al medesimo atto di compravendita intercorso tra le parti.

Ne processo n. 25918/2015 è stata depositato in data 10 giugno 2019 documento comprovante la domanda di definizione agevolata della controversia; l'Agenzia delle entrate, a seguito di richiesta di informazioni formulata da questa Corte con ordinanza del 21 ottobre 2021 ha depositato documenti attestanti che la procedura di definizione agevolata della lite richiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] (coobbligata dei Moauro) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 119/2018 si è perfezionata posto che la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate Roma camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] L i 8 MAG. 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ci ORDINANZA Sui ricorsi nn. 22638/2015 e 25918/2015 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma via [OSCURATO:PERSONA] numero 79 -Controricormetí nel ricorso n. 22638/2015 - e contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 16/D presso lo studio del primo - controricorrente nel ricorso 25918/2015- avverso le sentenze della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1016/37/15 depositata il 19/02/2015 e n. 1913/37/15 depositata il 27/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si conferma la ordinanza di riunione al presente processo del processo portante il n. 25918/2015 per ragioni di connessione oggettiva, trattandosi di imposte di registro ipotecaria e catastale riferite al medesimo atto di compravendita intercorso tra le parti. Ne processo n. 25918/2015 è stata depositato in data 10 giugno 2019 documento comprovante la domanda di definizione agevolata della controversia; l'Agenzia delle entrate, a seguito di richiesta di informazioni formulata da questa Corte con ordinanza del 21 ottobre 2021 ha depositato documenti attestanti che la procedura di definizione agevolata della lite richiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] (coobbligata dei Moauro) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 119/2018 si è perfezionata posto che la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate Roma camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] L i 8 MAG. 2022
Sentenza Cassazione n. 15907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris