CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 33639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Cerignola avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 26/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in sede di Riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale, in data 14/9/2021, con la quale veniva applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 per aver acquistato detenuto e ceduto sostanza stupefacente. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 297 cod. proc. pen. In particolare si invoca la retrodatazione dei termini di durata dell'ordinanza • custodiale del 14/09/2021 al giorno dell'esecuzione della prima ordinanza coercitiva dal Gip del Tribunale di Noia - arresto del 5/01/2020 con emissione misura cautelare due giorni dopo - in un procedimento poi definito con sentenza del Gup di Noia, dopo il giudizio d'appello, con conseguente inefficacia della misura. Ad avviso della difesa gli elementi posti a sostegno della seconda misura cautelare erano già a disposizione della polizia giudiziaria al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare anch'per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è inammissibile. Giova ricordare che è principio consolidato quello secondo il quale quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U. n. 21957 del 22/03/2005, Rv. 231058). L'orientamento è stato poi ribadito dalle Sezioni semplici di Questa Corte che hanno affermato il principio secondo cui quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanza cautelari per fatti diversi in relazione ai quali sussiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, opera anche rispetto a fatti oggetto di un "diverso procedimento" se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. 2, n. 7615 del 9/02/2006, dep. 2/03/2006, Rv 233162; Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, Rv. 258500). Punto nodale è dunque il concetto di "desumibilità". In proposito la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che il quadro legittimante l'adozione della seconda misura cautelare sussista sin dal momento dell'emissione del primo provvedimento, non essendo a tal fine però sufficiente la mera notizia di reto, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi già presenti nella prima potendo i fatti in oggetto non essere manifesti nel loro significato immediato ed evidente. La anteriore "desumibilità" dunque, non consiste nella mera conoscibilità storica di determinate esigenze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un immediato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari alla richiesta ed alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 336 del 16/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv 277351; Sez. 3 n. 46158 del 4/02/2015, Mancini, Rv.265437). 2.Nel caso di specie, come si evince dal provvedimento impugnato la prima misura cautelare applicata due giorni dopo l'arresto in flagranza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha preceduto di molti mesi il deposito dell'informativa finale conclusiva delle indagini posta a supporto della seconda ordinanza custodiale. La desumibilità evocata nel ricorso, non supportata da alcun elemento concreto, è stata pertanto, correttamente esclusa dal provvedimento del riesame, rilevata che la mera similitudine dei reati contestati non è come chiarito, elemento a tal fine sufficiente. Per queste ragioni la misura conserva la sua efficacia, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. pen. P.Q.M. il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94