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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42427/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 04/07/2019 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; u ita la re azione svita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C0‘.»- A.,S) LI,Ci4.t0 415 U b fico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo £0_.9-euz-g-c- (--)"(3 e, Q [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 4 luglio 2019 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione.

Le condotte contestate riguardavano un'ipotesi di lottizzazione abusiva ed il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. 42/2004, che il Tribunale ha riqualificato quale contravvenzione tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016.

Nell'assumere tale decisione, il giudice del merito ha ordinato anche la restituzione dell'area del complesso residenziale turistico in sequestro all'avente diritto, disponendo che copia della sentenza fosse trasmessa al competente ufficio comunale "al fine di valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8 d.RR. 380/2001".

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo la violazione di legge e lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza prima aver completato l'attività istruttoria e, quindi, senza conseguentemente disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, venendo pertanto meno ad un preciso obbligo di accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.

A sostegno delle proprie ragioni il pubblico ministero ricorrente, oltre a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia, assume che, al momento della declaratoria di improcedibilità, la sussistenza della lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive sarebbe risultata già evidente sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed a seguito dell'istruttoria svolta precedentemente, i cui contenuti riassume, facendo rilevare come all'atto della pronuncia restavano da effettuare l'esame i due imputati e l'escussione dei testi della difesa, parte dei quali già precedentemente sentiti dal Pubblico Ministero e contro-esaminati dalla difesa.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a I Tribunale di Sassari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre preliminarmente rilevare che le argomentazioni prospettate in ricorso e quelle poste a sostegno della decisione impugnata si fondano sulle risultanze dell'articolato dibattito in tema di lottizzazione e confisca che vede da tempo impegnata la dottrina e la giurisprudenza nazionale e sovranazionale giungendo, talvolta, a conclusioni non uniformi.

Si tratta di questioni note che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte richiamato e che tanto il ricorrente quanto il giudice del merito risultano aver avuto, almeno in parte, ben presenti e che appare superfluo riproporre in questa sede, dovendosi tuttavia considerare che, dopo la decisione impugnata e la presentazione del ricorso, sono intervenute sul tema le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13539 del 30/1/2020, Perroni, Rv. 278870), le quali hanno affermato alcuni principi determinanti ai fini della soluzione della questione prospettata.

In particolare, la sentenza Perroni, nel ribadire che per disporre la confisca lottizzatoria non è necessaria una pronuncia di condanna, ha evidenziato che a tal fine è invece sufficiente che sia accertata la sussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, espressamente escludendo che ciò possa implicare, come invece ritenuto da alcune pronunce, che il giudizio di primo grado, una volta intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque proseguire a tali soli fini di accertamento.

Viene anche ulteriormente chiarito che, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato successivamente riaffermato (Sez. 3, n. 31182 del 16/9/2020, Rv. 280773) sostenendo tuttavia che, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado per intervenuta prescrizione ma che abbia accertato la sussistenza del reato esclusivamente sotto il profilo oggettivo, motivando erroneamente circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, omettendo di disporre la confisca, la Corte di Cassazione - ove la prosecuzione del giudizio di primo grado sia stata determinata dalla necessità di accertare un reato diverso dell'illecito lottizzatorio (nella specie, il delitto di abuso d'ufficio) e il reato edilizio sia dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado ma non eccepita tempestivamente dall'imputato - nel rilevare che tanto il giudice di appello quanto quello di primo grado non abbiano motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico, deve disporre l'annullamento con rinvio, al fine di consentire al giudice di appello di pronunciarsi sulla confisca in base all'art. 578-bis, cod. proc. pen., non potendo disporre la revoca della statuizione ablatoria.

3. Va anche considerato che, con riferimento a vicenda analoga a quella oggi in trattazione, relativamente a questioni simili portate all'attenzione di questa Corte dallo stesso ufficio del Pubblico Ministero riguardo a decisioni del Tribunale di Sassari, sempre antecedentemente alla decisione delle Sezioni Unite, sono state ritenute, non sufficienti, ai fini dell'accertamento della lottizzazione abusiva, i contenuti del sequestro disposto dal G.I.P, dei verbali di ispezione dei luoghi effettuata nel corso delle indagini preliminari ed i rilievi fotografici allegati.

Si trattava, invero, di un procedimento caratterizzato da ripetuti rinvii e dall'assenza di attività istruttoria e di interlocuzione tra le parti, nel quale il giudice si era limitato a rilevare la prescrizione, mentre il ricorso del pubblico ministero era stato ritenuto inammissibile per genericità dei motivi, non avendo questi specificato quale fosse l'immediata valenza probatoria degli atti irripetibili contenuti nel fascicolo del dibattimento, semplicemente menzionati senza alcuna allegazione, ritenuti privi di forza cogente e, comunque, inutilizzabili per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti (Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018 (dep. 2019), Bogni, Rv. 275356.

Relativamente alla medesima vicenda v.

Sez. 3, n. 42513 del 16/5/2019, Spina, non mass.; Sez. 3, n. 42126 del 16/5/2019, Marogna, non mass.; Sez. 3, n. 36630 del 11/7/2019, Fontana, non mass.; Sez. 3, n. 22034 del 11/4/2019, Pintore, Rv. 275969).

4. Nel caso in esame, tuttavia, la situazione è differente, avendo il Pubblico Ministero ricorrente ampiamente illustrato gli esiti dell'istruzione dibattimentale dando conto, altresì, dell'effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Risulta però dalla sentenza impugnata (e lo riconosce anche il ricorrente) che all'atto della declaratoria di improcedibilità dovevano essere,ancora assunte tutte le prove indotte dalla difesa (esame degli imputati ed escussione dei testi).

Tale evenienza, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite, non può tuttavia essere ignorata, avendo il giudice del merito sostanzialmente rilevato tanto l'assenza di quel "pieno contraddittorio" e della "più ampia partecipazione degli interessati" che invece la sentenza Perroni ritiene ormai necessari, quanto la inidoneità del compendio probatorio fino a quel momento acquisito ai fini dell'accertamento della lottizzazione e della conseguente confisca.

La decisione impugnata risulta peraltro legittimamente adottata perché conforme all'indirizzo interpretativo fornito dalle Sezioni Unite.

La data di cessazione della permanenza determinata dall'esecuzione del sequestro preventivo, come risulta dall'imputazione, era pure esattamente individuata, sicché la prosecuzione dell'attività istruttoria non sarebbe stata giustificata neppure dalla necessità di tale verifica.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 04/07/2019 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; u ita la re azione svita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C0‘.»- A.,S) LI,Ci4.t0 415 U b fico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo £0_.9-euz-g-c- (--)"(3 e, Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 4 luglio 2019 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione. Le condotte contestate riguardavano un'ipotesi di lottizzazione abusiva ed il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. 42/2004, che il Tribunale ha riqualificato quale contravvenzione tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016. Nell'assumere tale decisione, il giudice del merito ha ordinato anche la restituzione dell'area del complesso residenziale turistico in sequestro all'avente diritto, disponendo che copia della sentenza fosse trasmessa al competente ufficio comunale "al fine di valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8 d.RR. 380/2001". 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo la violazione di legge e lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza prima aver completato l'attività istruttoria e, quindi, senza conseguentemente disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, venendo pertanto meno ad un preciso obbligo di accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi. A sostegno delle proprie ragioni il pubblico ministero ricorrente, oltre a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia, assume che, al momento della declaratoria di improcedibilità, la sussistenza della lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive sarebbe risultata già evidente sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed a seguito dell'istruttoria svolta precedentemente, i cui contenuti riassume, facendo rilevare come all'atto della pronuncia restavano da effettuare l'esame i due imputati e l'escussione dei testi della difesa, parte dei quali già precedentemente sentiti dal Pubblico Ministero e contro-esaminati dalla difesa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a I Tribunale di Sassari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente rilevare che le argomentazioni prospettate in ricorso e quelle poste a sostegno della decisione impugnata si fondano sulle risultanze dell'articolato dibattito in tema di lottizzazione e confisca che vede da tempo impegnata la dottrina e la giurisprudenza nazionale e sovranazionale giungendo, talvolta, a conclusioni non uniformi. Si tratta di questioni note che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte richiamato e che tanto il ricorrente quanto il giudice del merito risultano aver avuto, almeno in parte, ben presenti e che appare superfluo riproporre in questa sede, dovendosi tuttavia considerare che, dopo la decisione impugnata e la presentazione del ricorso, sono intervenute sul tema le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13539 del 30/1/2020, Perroni, Rv. 278870), le quali hanno affermato alcuni principi determinanti ai fini della soluzione della questione prospettata. In particolare, la sentenza Perroni, nel ribadire che per disporre la confisca lottizzatoria non è necessaria una pronuncia di condanna, ha evidenziato che a tal fine è invece sufficiente che sia accertata la sussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, espressamente escludendo che ciò possa implicare, come invece ritenuto da alcune pronunce, che il giudizio di primo grado, una volta intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque proseguire a tali soli fini di accertamento. Viene anche ulteriormente chiarito che, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato successivamente riaffermato (Sez. 3, n. 31182 del 16/9/2020, Rv. 280773) sostenendo tuttavia che, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado per intervenuta prescrizione ma che abbia accertato la sussistenza del reato esclusivamente sotto il profilo oggettivo, motivando erroneamente circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, omettendo di disporre la confisca, la Corte di Cassazione - ove la prosecuzione del giudizio di primo grado sia stata determinata dalla necessità di accertare un reato diverso dell'illecito lottizzatorio (nella specie, il delitto di abuso d'ufficio) e il reato edilizio sia dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado ma non eccepita tempestivamente dall'imputato - nel rilevare che tanto il giudice di appello quanto quello di primo grado non abbiano motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico, deve disporre l'annullamento con rinvio, al fine di consentire al giudice di appello di pronunciarsi sulla confisca in base all'art. 578-bis, cod. proc. pen., non potendo disporre la revoca della statuizione ablatoria. 3. Va anche considerato che, con riferimento a vicenda analoga a quella oggi in trattazione, relativamente a questioni simili portate all'attenzione di questa Corte dallo stesso ufficio del Pubblico Ministero riguardo a decisioni del Tribunale di Sassari, sempre antecedentemente alla decisione delle Sezioni Unite, sono state ritenute, non sufficienti, ai fini dell'accertamento della lottizzazione abusiva, i contenuti del sequestro disposto dal G.I.P, dei verbali di ispezione dei luoghi effettuata nel corso delle indagini preliminari ed i rilievi fotografici allegati. Si trattava, invero, di un procedimento caratterizzato da ripetuti rinvii e dall'assenza di attività istruttoria e di interlocuzione tra le parti, nel quale il giudice si era limitato a rilevare la prescrizione, mentre il ricorso del pubblico ministero era stato ritenuto inammissibile per genericità dei motivi, non avendo questi specificato quale fosse l'immediata valenza probatoria degli atti irripetibili contenuti nel fascicolo del dibattimento, semplicemente menzionati senza alcuna allegazione, ritenuti privi di forza cogente e, comunque, inutilizzabili per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti (Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018 (dep. 2019), Bogni, Rv. 275356. Relativamente alla medesima vicenda v. Sez. 3, n. 42513 del 16/5/2019, Spina, non mass.; Sez. 3, n. 42126 del 16/5/2019, Marogna, non mass.; Sez. 3, n. 36630 del 11/7/2019, Fontana, non mass.; Sez. 3, n. 22034 del 11/4/2019, Pintore, Rv. 275969). 4. Nel caso in esame, tuttavia, la situazione è differente, avendo il Pubblico Ministero ricorrente ampiamente illustrato gli esiti dell'istruzione dibattimentale dando conto, altresì, dell'effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti. Risulta però dalla sentenza impugnata (e lo riconosce anche il ricorrente) che all'atto della declaratoria di improcedibilità dovevano essere,ancora assunte tutte le prove indotte dalla difesa (esame degli imputati ed escussione dei testi). Tale evenienza, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite, non può tuttavia essere ignorata, avendo il giudice del merito sostanzialmente rilevato tanto l'assenza di quel "pieno contraddittorio" e della "più ampia partecipazione degli interessati" che invece la sentenza Perroni ritiene ormai necessari, quanto la inidoneità del compendio probatorio fino a quel momento acquisito ai fini dell'accertamento della lottizzazione e della conseguente confisca. La decisione impugnata risulta peraltro legittimamente adottata perché conforme all'indirizzo interpretativo fornito dalle Sezioni Unite. La data di cessazione della permanenza determinata dall'esecuzione del sequestro preventivo, come risulta dall'imputazione, era pure esattamente individuata, sicché la prosecuzione dell'attività istruttoria non sarebbe stata giustificata neppure dalla necessità di tale verifica.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ri
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