CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAt dato avviso alle parti; 6— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Pietro LICCIARDELLO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99 cod. pen. e 23, comma 3, I. n. 110/75 (capo A) e agli artt. 99 e 648 cod. pen. (capo B); che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, trattasi di un motivo di ricorso non più consentito dalla novella legislativa, in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il