CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 12482/2024 propost o da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]Amore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale rilasciata su documento informatico separato; -controricorrente – -avverso il decreto n. 179 /20 2 4 emessa d a l la C orte d ’Appello d i Brescia in data 27/03/2024e notif icat o il 28/04/2024 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva il riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., Equa riparazione – Eccessiva durata procedura fallimentare – Giudicato – Abusivo frazionamento dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 24.3.2004 e chiuso con decreto depositato in data 9.1.2023, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per euro 30.037,86 in via chirografaria. La ricorrente precisava di aver già depositato in data 12.1.2021 un primo ricorso ex l. n. 89/2001, all’esito del quale aveva ottenuto, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’equo indennizzo di euro 2.640,00 per 11 anni di durata irragionevole; chiedeva, quindi, l’indennizzo per gli ulteriori due anni decorsi dal 12.1.2021 al 9.1.2023. 2. Con decreto del 22.8.2023 il consigliere della Corte d’appello di Brescia all’uopo designato calcolava l’indennizzo nella misura di euro 400,00 per ciascun anno ulteriore, per un totale di euro 800,00, e liquidava euro 473,00 per compensi professionali, aumentati del 30% per i collegamenti ipertestuali. 3. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la detta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che non si era formato il giudicato circa l’ammontare dell’indennizzo da liquidarsi, perché, sebbene il giudizio presupposto fosse unico, si era in presenza di due ricorsi ex legge Pinto distinti, che il giudice designato aveva applicato la misura minima annua di indennizzo prevista dall’art. 2-bis in presenza di un credito ammesso al passivo (benché chirografario) di importo non esiguo, che non era ravvisabile nella specie una precostituita volontà volta a parcellizzare la pretesa ed un abuso del diritto di agire in giudizio e che non ricorrevano i presupposti per una compensazione delle spese di lite, atteso che, avendone la facoltà, la parte vittoriosa doveva essere ristorata di quelle sostenute per ottenere, dopo la chiusura del fallimento, la liquidazione dell’indennizzo ulteriore riferito agli ultimi due anni. 4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2-bis, comma 1-bis, e 5, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale escluso che, in ordine al quantum di indennizzo spettante per ciascun anno di ritardo, si fosse formato il giudicato a seguito del primo decreto monocratico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante fosse unico il processo presupposto. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'importo unitario, in base al quale è stata effettuata dal giudice di merito la liquidazione del pregiudizio, pur in assenza di ricorso incidentale, non è suscettibile di passare in giudicato, trovando applicazione, in materia, il principio - enunciato con riferimento alla indennità di espropriazione, ma di portata generale - secondo cui non è concepibile un'acquiescenza al criterio legale di determinazione dell'indennità stessa, posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'impugnante è l'indennità, da liquidarsi nella misura di legge, non l'indicato criterio legale in sé considerato (Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14966 del 06/09/2012; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26442 del 26/11/2013). Nonpotrebbe invocarsi in senso contrario, tenuto conto della diversità delle situazioni, l’orientamento formatosi in tema di rapporti giuridici di durata (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15051 del 05/06/2025), atteso che lo stesso si riferisce alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, nel qual caso il giudicato formatosi sull'accertamento relativo ad una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Senza tralasciare che l’acquiescenza di cui all’art. 5, comma 3, l. n. 89/2001 si riferisce al decreto di accoglimento (o rigetto) parziale della domanda originaria per l’ipotesi in cui il ricorrente decida di non proporre opposizione avverso il decreto emesso dal giudice monocratico (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 187 del 05/01/2017, Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2659 del 01/02/2017, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20633 del 24/07/2024). 2. Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. e 2 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averlo la corte d’appello condannato al rimborso delle spese di lite (anziché compensarle) in un caso in cui la controparte aveva deciso, pur avvalendosi di una facoltà concessale dalla legge, di frazionare la richiesta di indennizzo in due giudizi. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Sezione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16815 del 13/06/2023) ha già enunciato il principio, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui, in tema di equa riparazione, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, propone domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole già maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'indennizzo in relazione all'ulteriore irragionevole ritardo maturato tra l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001 e la conclusione del giudizio, sicché, avvalendosi di una facoltà prevista dalla legge, essa non pone in essere alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a buona fede. Del resto, ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice dell'equa riparazione deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il promovimento del processo stesso e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo egli compiere una valutazione prognostica in ordine ai successivi sviluppi del giudizio di cui si tratta, i quali restano incerti, oltre che quanto all'esito, anche quanto ai tempi di svolgimento, tenuto conto anche della eventualità di future transazioni o di rinunce al diritto azionato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19352 del 04/10/2005; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 14/04/2011, secondo cui l'art. 4, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l'ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore; cfr. altresì Cass., Sez. 6 -2, Sentenza n. 14980 del 16/07/2015). D’altra parte, per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009). Persino la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass., Sez. 6 -1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013). In quest’ottica, la circostanza che l'ulteriore credito indennitario per il protrarsi (dal 12.1.2021 al 9.1.2023) della durata irragionevole del giudizio presupposto almeno in parte non era ancora maturato quando (1.6.2021) è stato emesso il primo decreto di liquidazione dell'indennizzo e che al massimo avrebbe potuto essere indennizzato, in caso d'integrazione della domanda, l'ulteriore segmento temporale di durata irragionevole del giudizio presupposto fino alla data della sua emissione (e non per il tempo successivo fino alla definizione del giudizio presupposto) giustifica una liquidazione delle spese processuali autonoma sulla base del criterio di soccombenza. Si riferisce ad una fattispecie del tutto difforme rispetto a quella in esame il principio, affermato da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010 e ribadito da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20834 del 06/09/2017 e da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024, in base al quale «In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione,in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine». 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 600,00pe