CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 41817/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], natTa MAIERA' (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. L9jL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova ai servi sociali, ai sensi dell'art. 47 O.P. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in considerazione della pericolosità sociale del condannato, essendosi il Trifilio dimostrato palesemente incline alla commissione di gravi reati di indubbio allarme sociale, peraltro mal organizzati (il titolo in espiazione riguarda una vicenda di incendio procurato per lucrare il premio assicurativo, in cui avevano perso la vita i due esecutori materiali); del mancato risarcimento dei gravi danni subìti dalle parti civili, nonostante la condanna al pagamento di una provvisionale; dell'assenza di documentazione di valide opportunità lavorative e/o risocializzanti onde ottenere l'invocato affidamento in prova. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di sorveglianza considerato gli elementi favorevoli della situazione del Trifilio, tratti dall'analisi delle sentenze di cognizione che avevano accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto in esecuzione, e che avevano dato atto della fattiva collaborazione del medesimo ai fini dell'utile svolgimento delle indagini: ciò avrebbe dovuto indurre i giudici della sorveglianza a formulare una prognosi positiva di rieducazione del reo. Nemmeno si è dato rilievo allo spontaneo versa- mento di mille Euro alla [OSCURATO:PERSONA], circostanza valutabile come una positiva condotta post-delictum, e di converso si è apoditticamente affermato che il Trifilio non aveva maturato un reale atteggiamento critico nei confronti del commesso reato. Pertanto, ci si duole della mancata considerazione di elementi decisivi ai fini di interesse, il che ha determinato una illogicità motivazionale che disarticola l'intero iter argomentativo. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La valutazione del Tribunale di sorveglianza è fondata su dati parziali, di esclusiva valenza negativa, mentre non si sono tenuti in considerazione - in senso favorevole - la collaborazione processuale resa dal Trifilio nel processo di cognizione e riconosciuta da quel giudice, né il versamento di una somma rilevante alla CRI, tanto più valorizzabile in quanto corrisposta da una persona in condizioni economiche non floride. Invero, trattasi di elementi favorevoli che devono essere tenuti in ade- guata considerazione in quanto passibili di incidere sul giudizio di meritevolezza dell'invocata misura alternativa. Peraltro, non depone senz'altro in senso nega- tivo la rilevata assenza di valide opportunità lavorative, non risultando allo stato chiarito se la mancanza del programma sia da imputarsi al ricorrente ovvero all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato (in termini, Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo, Rv. 276185). 3.2. E' principio acquisito che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta la condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). 4. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, affinché il Tribu- nale di sorveglianza (che già ha sospeso l'esecuzione della medesima, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen.) proceda ad una globale rivalutazione della meritevolezza del Trifilio alla misura alternativa richiesta, secondo i principi di diritto che si sono riportati. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso il giorno 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]