CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 24615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile Regione Umbria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, i quali, anche riportandosi alle memorie depositate rispettivamente il 5 maggio 2023, e il 13 aprile e il 17 maggio 2023, hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che, anche riportandosi alle memorie depositate il 21 marzo e il 16 maggio 2023, ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado del 23 gennaio 2020 - con la quale il Giudice per le indagini preliminari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato in relazione ai reati ascritti ai sensi degli artt. 81, 56 e 317, 317 cod. pen. - assolveva [OSCURATO:PERSONA] "per non aver commesso il fatto" dal delitto contestatogli in termini di concussione consumata e "perché il fatto non sussiste" dal delitto addebitatogli in termini di tentata concussione. In particolare, la Corte territoriale rilevava come gli elementi di prova acquisiti non fossero idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso nella concussione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., per avere, in Perugia il 21 aprile 2015, abusando delle loro qualità rispettivamente di dirigente e di funzionario della Direzione regionale salute della Regione Umbria, costretto il [OSCURATO:SOCIETA] ad assumere, come dipendente di una delle strutture del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], compagna di un dipendente della farmacia facente capo alla famiglia del Perelli e figlia di una ex collega del Perelli e dell'[OSCURATO:PERSONA]; né fossero idonei a comprovare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva, unitamente al Perelli, tentato di costringere il Liotta a riconoscergli un ruolo di maggior rilievo nella direzione della attività di nuova sede della Riabilitazione estensiva extraospedaliera all'interno della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere i giudici di secondo grado effettuato una valutazione parcellizzata degli elementi di prova raccolti, anche travisandone la portata dimostrativa: da un lato, irragionevolmente trascurando il contributo conoscitivo offerto dalla persona offesa Liotta, che aveva più volte fatto riferimento al condizionamento subito per le iniziative degli imputati; da altro lato, ingiustificatamente tenendo distinte le vicende che avevano visto protagonista il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva operato sempre d'intesa con il Perelli, come era pure risultato confermato dalle dichiarazione ammissive rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in merito ai rapporti tra il Perelli e il [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli esiti delle intercettazioni di comunicazioni effettuate durante le indagini. 3. Con una lunga e articolata memoria (ripresa da un successivo analogo atto difensivo) il difensore dell'imputato ha esposto le ragioni poste a sostegno della propria richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, in particolare evidenziando come il ,Pubblico Ministero impugnante si fosse limitato a denunciare un travisamento dei fatti, inteso come non consentito tentativo di sollecitare una differente valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella privilegiata dalla Corte distrettuale. Tali argomentazioni sono state motivatamente contrastate dai difensori delle due parti civili con le memorie innanzi richiamate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prima di esaminare le specifiche doglianze del ricorrente, appare necessario, per comodità di esposizione, formulare una premessa. I risultati dfaccertamenti compiuti dai giudici di entrambi i gradi del merito concordano sulla circostanza che l'intera vicenda, oggetto del processo, "ruota" intorno alla pratica amministrativa gestita dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, funzionari della direzione salute della Regione Umbria, ebbero ad occuparsi della specifica questione del rilascio da parte della amministrazione di appartenenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di riabilitazione estensiva extraospedaliera (r.e.e.) mediante la creazione di una struttura con 20 posti letto. Tale autorizzazione era stata inizialmente concessa nel 2010 all'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Centro spazio salute s.r.I., e da tale impresa collettiva in seguito volturata nel dicembre 2014 alla Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di cessione di ramo di azienda che prevedeva un'associazione in partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività che sarebbe stata gestita da quella Casa di cura. Risulta, altresì, appurato che le verifiche fattuali avevano riguardato le condotte tenute dai vari protagonisti della vicenda nell'arco temporale a partire dai mesi antecedenti al dicembre 2014 fino all'aprile 2015; e che le indagini dell'autorità inquirente non erano state avviate sulla base di una specifica denuncia, bensì valorizzando i dati di conoscenza acquisiti nel corso delle intercettazioni di comunicazioni autorizzate in relazione a ulteriori ipotesi di reato connesse all'attività amministrativa svolta dal Perelli. 3. Ciò premesso, va detto che le censure formulate nella fattispecie dal Pubblico ministero ricorrente sono fondate. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (in questo senso Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Di tale regula iuris la Corte di appello di Perugia non ha fatto corretta applicazione, avendo sostenuto, con un apparato argomentativo qualificato da gravi aporie e da marcate forme di manifesta illogicità, di non condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado. In particolare, nella sentenza impugnata si è scritto che l'imputato doveva essere assolto dai delitti ascritti perché gli elementi di conoscenza a disposizione facevano dubitare che lo stesso avesse compiuto, in concorso con funzionari pubblici, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a riconoscergli un ruolo diverso e di maggior peso nella direzione della avvianda attività del reparto di riabilitazione estensiva extraospedaliera all'interno della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]; ovvero che il [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso con il Perelli nella commissione della concussione consumata ai danni del [OSCURATO:SOCIETA], il quale, allo scopo di ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la gestione di quel reparto in regime di convenzione regionale, era stato costretto ad assumere una segretaria, tal [OSCURATO:PERSONA], in una delle cliniche del suo gruppo imprenditoriale. E però, nel formulare tali conclusioni la Corte territoriale si è sostanzialmente limitata ad una elencazione delle prove a disposizione, esaminandone in maniera parziale la valenza dimostrativa a differenza di quanto era stato fatto, in una più coerente visione unitaria, nella sentenza oggetto dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva, invero, considerate tutte le prove acquisite nel giudizio in primo grado ed aveva congruamente spiegato come le relazioni tra il pubblico funzionario Perelli e il privato [OSCURATO:SOCIETA] fossero state caratterizzate da un costante collegamento operativo tra le connesse iniziative poste in essere dai due imputati, lo stesso Perelli e il [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, il giudice di primo grado aveva convincentemente chiarito che era stato il Perelli nel 2013 a cercare di favorire l'assegnazione alla società del [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori posti da Ilto al reparto di riabilitazione, la cui attività imprenditoriale LI_IsperrIoNritosrOltgifgra' stato autorizzato formalmente ad avviare, ma che non era stata mai concretamente realizzata; e che era stato il Perelli, abusando delle sue qualità di pubblico ufficiale ed assumendo, nonostante una parvenza di confidenzialità, un atteggiamento minaccioso, a farsi promotore dell'intesa imprenditoriale per la cessione della titolarità di quella autorizzazione amministrativa dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]: soluzione a quest'ultimo indicata dal Perelli come l'unica possibile per poter avviare la realizzazione di un reparto di terapia estensiva extraospedaliera e la gestione di una attività convenzionata con la regione Umbria. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva perspicuamente posto quelle circostanze in collegamento con il fatto che era stato ancora il Perelli a ritardare, con speciose richieste di approfondimento istruttorio, la definizione di quella pratica di voltura, significativamente proprio nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a manifestare al [OSCURATO:SOCIETA] il proprio dissenso per il mancato riconoscimento di un suo diretto ruolo gestionale nella avvianda attività di quel nuovo reparto; nonché con la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], in quello stesso periodo, aveva pure presentato negli uffici regionali una richiesta di accesso agli atti, solo formalmente legittima, ma avente un'analoga finalizzazione ostruzionistica rispetto allo sviluppo del procedimento di rilascio della nuova autorizzazione. Né era stato trascurato che era stato sempre il Perelli, alla vigilia del suo pensionamento, nel corso di un colloquio durante il quale aveva assunto toni apertamente minacciosi verso l'interlocutore ([OSCURATO:SOCIETA]: "mi rimproverò aspramente (...) il Perelli urlò (...) mi disse che andando via lui il rilascio dell'autorizzazione sarebbe stato molto più lento o addirittura incerto (...) ora che vado via io, non so cosa può succedere"), a pretendere che il [OSCURATO:SOCIETA] assumesse, in una delle aziende del gruppo da questi diretto, l'Acquaviva ([OSCURATO:SOCIETA]: "...in quel momento non potevo rifiutare di assumere la signora Acquaviva (...) Trascorso qualche giorno ...(appresi) che il rilascio dell'autorizzazione era stato ritardato a causa dell'accesso agli atti effettuato (dal) [OSCURATO:PERSONA]... avendo compreso le ragioni dell'attesa dell'esito della domanda di autorizzazione, convocai la signora Acquaviva (...) e le comunicai... la sua assunzione"): la quale, all'epoca compagna di un dipendente della farmacia facente capo alla famiglia del Perelli e figlia di una ex dipendente regionale, collega dello stesso Perelli e dell'Orlando, era stata effettivamente assunta da [OSCURATO:SOCIETA] per sostituire altra segretaria assentatasi perché in stato in gravidanza, non prima di aver incontrato, in quegli stessi giorni, proprio il [OSCURATO:PERSONA] che significativamente le aveva anticipato che "da lì a poco sarebbero partiti con una nuova struttura e che ...(avrebbero) avuto bisogno di sostituire una dipendente in maternità". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva, così, sottolineato come l'esistenza di una stretta correlazione tra l'operato prevaricatore del Perelli e il complementare comportamento del [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato logico riscontro nel contenuto di alcune captazioni captate dagli inquirenti, che avevano comprovato, in particolare, come tutte le iniziative nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] fossero state concordate dal Perelli con il [OSCURATO:PERSONA]; e come fosse stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a confessare che il Perelli, suo diretto superiore gerarchico, non solamente gli aveva anticipato che "il suo amico Pantelis, avrebbe dovuto ricevere l'incarico di responsabile della gestione delle attività terapeutiche" di quel nuovo reparto, ma gli aveva anche espressamente confidato che siccome il [OSCURATO:PERSONA] temeva che il [OSCURATO:SOCIETA] non "avrebbe rispettato quella clausola ...(egli)... avrebbe ritardato il rilascio dell'autorizzazione chiedendo un supplemento di istruttoria". Dati e indicazioni fattuali queste che erano state analiticamente valorizzate / / nella sentenza di primo grado (v. pagg. 40-58 sent. primo grado), a fronte dei quali molto più sbrigativi sono risultati i riferimenti contenuti nella sentenza gravata e le relative valutazioni probatorie. Emergenze processuali, quelle segnalate nella sentenza di primo grado, con le quali fa Corte di appello ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, giustificando la riforma della pronuncia gravata solo con una motivazione apparente: limitandosi ad elencare i dati informativi a disposizione (v. pagg. 2-19 sent. impugn.), dilungandosi su ininfluenti tematiche di natura strettamente amministrativa (v. pagg. 38-44, sent. impugn.) e formulando assertive notazioni di dissenso sui giudizi espressi dal giudice primo grado ("[OSCURATO:PERSONA] non si era mai sentito minacciato nelle sue determinazioni" (...) "l'intero iter amministrativo non appare particolarmente lungo" (...) "ritiene la Corte come la condotta contestata come minacciosa o costrittiva sia stata in effetti posta in essere dal solo Perelli, non emergendo con chiarezza un diretto coinvolgimento (del [OSCURATO:PERSONA])" - pagg. 34-38 e 46, sent. impugn.). Tanto ha fatto la Corte territoriale frazionando artificiosamente il materiale informativo e, soprattutto, omettendo di considerare una serie di decisivi elementi di conoscenza che pure le carte del processo avevano offerto, che oggi appaiono palesemente idonei a disarticolare l'impianto logico della decisione assolutoria. Le doglianze del Pubblico ministero ricorrente/perciò, lungi dal costituire una mera sollecitazione ad una rilettura delle carte del processo, sono fondate, proprio perché capaci di far emergere la presenza nella sentenza impugnata di un quadro argomentativo incongruo nel rapporto tra premesse e conclusioni e, soprattutto, basato su una palesemente incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione: sentenza di riforma nella quale manca quell'analitico riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice che sarebbe stato necessario, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale idonea a dare adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto, colmando le lacune e superando le aporie motivazionali che caratterizzato la pronuncia cassata, nonché provvedendo, se del caso, sulle richieste avanzate nell'interesse delle parti civil