CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7834/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 2); Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generici, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che anche il quarto motivo, relativo alla diversa qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è meramente riproduttivo delle censure sollevate con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni consequenziali; Ritenuto che il quinto e sesto motivo di ricorso, relativi all'applicazione della disciplina del concorso formale, sono manifestamente infondati, in quanto l'istituto è stato legittimamente, essendo state le minacce rivolte a più agenti; Ritenuto infine che pure gli ultimi due motivi di ricorso -relativi alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende