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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45868/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino in parziale riforma della decisone del Tribunale di Torino ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 relativo ad illecita detenzione di grammi 29,865 di cocaina e 1,003 grammi di eroina.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizi di motivazione in ordine alla parte della decisione che, seppure accogliendo parzialmente il motivo in punto di pena riducendola, ha negato la possibilità di determinarla partendo dal minimo edittale.

L'impugnazione è inammissibile in quanto motivo non consentito.

Esaustiva deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che portavano a ritenere giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla necessità di ridurre la pena determinata dal primo giudice, facendo pertinente riferimento al quantitativo dello stupefacente.

Motivazione in punto di pena e criteri di determinazione che, in quanto completa e logica, è insindacabile in sede di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend .

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino in parziale riforma della decisone del Tribunale di Torino ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 relativo ad illecita detenzione di grammi 29,865 di cocaina e 1,003 grammi di eroina. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizi di motivazione in ordine alla parte della decisione che, seppure accogliendo parzialmente il motivo in punto di pena riducendola, ha negato la possibilità di determinarla partendo dal minimo edittale. L'impugnazione è inammissibile in quanto motivo non consentito. Esaustiva deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che portavano a ritenere giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla necessità di ridurre la pena determinata dal primo giudice, facendo pertinente riferimento al quantitativo dello stupefacente. Motivazione in punto di pena e criteri di determinazione che, in quanto completa e logica, è insindacabile in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend . Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;dente [OSCURATO:PERSONA]