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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16792/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]' a supporto della pubblica amministrazione Srl, conSocio Unico, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario-controricorrente-nonché controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 3805/2020depositata il 21/07/2020.Numero registro generale 6318/2021Numero sezionale 3571/2026Numero di raccolta generale 16792/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Salerno – con la quale è statorespinto l’appello avverso la decisione della C.T.P. di Avellino n. 719 del2017.La C.T.P. di Avellino aveva respinto, a sua volta, il ricorso proposto control’ingiunzione, notificata al contribuente in data 21 novembre 2015 daAssoservizi S.r.l., recante intimazione di pagamento della complessivasomma di Euro 350.838,89 per omesso versamento IMU dovuta inrelazione all’immobile sito in via Annarumma – [OSCURATO:PERSONA], per gli anni dal2010 al 2014.Il giudice di secondo grado ha respinto tutte le censure proposte dalcontribuente e confermato la decisione di primo grado.Contro la predetta decisione è stato proposto ricorso, affidato a cinquemotivi, dalla società contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.

Il Comune di Avellino è rimasto intimato, mentreAssoservizi s.r.l. si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente ha depositatoun atto denominato “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alricorso”, con il quale si chiede di dichiarare cessata la materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite, per essere intervenutatra le parti, nelle more della definizione del giudizio, una transazione indata 19.7.2022, con la quale è stata definita ogni questione inerente agliavvisi di accertamento e alle ingiunzioni fiscali oggetto del presenteNumero registro generale 6318/2021Numero sezionale 3571/2026Numero di raccolta generale 16792/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio, emesse dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA]., inrelazione al mancato pagamento di ICI e IMU.Tale istanza - e nei limiti in cui è formulata - può essere accolta, essendomenzionata ed allegata la copia analogica dell’atto intercorso tra le partiche ha definito la materia stessa.Le spese di lite sono compensate.Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità odell’improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020).

P.Q.MDichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Spesecompensate.Così deciso in Roma, il 26 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]' a supporto della pubblica amministrazione Srl, conSocio Unico, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario-controricorrente-nonché controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 3805/2020depositata il 21/07/2020.Numero registro generale 6318/2021Numero sezionale 3571/2026Numero di raccolta generale 16792/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Salerno – con la quale è statorespinto l’appello avverso la decisione della C.T.P. di Avellino n. 719 del2017.La C.T.P. di Avellino aveva respinto, a sua volta, il ricorso proposto control’ingiunzione, notificata al contribuente in data 21 novembre 2015 daAssoservizi S.r.l., recante intimazione di pagamento della complessivasomma di Euro 350.838,89 per omesso versamento IMU dovuta inrelazione all’immobile sito in via Annarumma – [OSCURATO:PERSONA], per gli anni dal2010 al 2014.Il giudice di secondo grado ha respinto tutte le censure proposte dalcontribuente e confermato la decisione di primo grado.Contro la predetta decisione è stato proposto ricorso, affidato a cinquemotivi, dalla società contribuente. L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso. Il Comune di Avellino è rimasto intimato, mentreAssoservizi s.r.l. si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente ha depositatoun atto denominato “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alricorso”, con il quale si chiede di dichiarare cessata la materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite, per essere intervenutatra le parti, nelle more della definizione del giudizio, una transazione indata 19.7.2022, con la quale è stata definita ogni questione inerente agliavvisi di accertamento e alle ingiunzioni fiscali oggetto del presenteNumero registro generale 6318/2021Numero sezionale 3571/2026Numero di raccolta generale 16792/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio, emesse dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA]., inrelazione al mancato pagamento di ICI e IMU.Tale istanza - e nei limiti in cui è formulata - può essere accolta, essendomenzionata ed allegata la copia analogica dell’atto intercorso tra le partiche ha definito la materia stessa.Le spese di lite sono compensate.Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità odell’improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020). P.Q.MDichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spesecompensate.Così deciso in Roma, il 26 aprile 2026Il Presidente
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