CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 agosto 2023
Cassazione n. 27345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17592/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d'[OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 1763 /2023 depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Firenze, con decreto del 27 aprile 2023, omologava il concordato preventivo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in assenza di opposizioni. 2. Il reclamo ex art. 183 primo comma l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.aper conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria di crediti vantati in origine da Cassa di Risparmio di Lucca, [OSCURATO:SOCIETA]., nella cui posizione era subentrata la cedente [OSCURATO:SOCIETA].)è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Firenze, che ha rilevato che il decreto di omologa, emesso in assenza di opposizioni, non era suscettibile di impugnazionee che non poteva giungersi a una diversa conclusione per il fatto che il provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 180, comma 1, l. fall. non fosse stato notificato alla reclamante, la quale, in quanto creditrice meramente astenuta e non dissenziente, non aveva diritto a ricevere la notifica; ha aggiunto che Leviticus era venuta a conoscenza della possibilità di proporre opposizione in occasione dell’adunanza dei creditori, nonché della data di celebrazione dell’udienza di omologa a seguito della rituale pubblicazione, ai sensi dell’art. 17 l. fall. , del decreto di fissazione dell’udienza fissata per il giudizio di omologazione ed ha pertanto escluso che vi fosse stata una violazione del principio del contraddittorio a danno della reclamante con conseguente necessità di disporre la rimessione degli atti al tribunale. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, depositato in data 8 agosto 2023, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 180 l. fall.: la corte d’appello – sostiene la ricorrente - ha erroneamente ritenuto che il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di omologa del Tribunale di Firenze fosse inammissibile perché tale provvedimento, in assenza di vot i contrari alla proposta concordataria, non sarebbe stato impugnabile. Infatti, la mancata espressione del voto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto al solo credito chirografario doveva intendersi come voto contrario, poiché con la riforma dell’art. 178, comma 4, l. fall. avvenuta per effetto del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, il creditore che non esprime alcun voto formula un voto contrario. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, il decreto di omologazione, non era stato emesso in assenza di opposizioni ed era soggetto a reclamo da parte dei creditori dissenzienti. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 180 l. fall. sotto un diverso profilo: [OSCURATO:SOCIETA]., ove considerata creditore dissenziente, doveva ricevere, ai sensi dell’art. 180 l. fall., la notifica, a cura del debitore, del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione, onde poter prendervi parte e formulare in quella sede la sua opposizione, non essendo possibile equiparare la conoscenza legale (per effetto della notificazione del decreto) all’astratta possibilità di conoscenza (per effetto della pubblicazione al registro imprese di un provvedimento giudiziale). La mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienzaemesso dal tribunale avrebbe comportato una violazione del contraddittorio, determinando la nullità del procedimento ex art. 180 l. fall. e del decreto di omologazione. 5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 5.1 Il disposto dell’art. 180, comma 1, l. fall. Non è possibile ritenere che una simile espressione, di per sé, ricomprenda tanto i creditori contrari alla proposta di concordato, quanto i creditori astenutisi dalla votazione. Il contegno di questi ultimi, infatti, è ben diverso dall’espressione di suffragio dei primi, perché l’astensione non manifesta alcun giudizio, mentre il voto contrario esprime una valutazione discordante e di disapprovazione dalla proposta concordataria presentata. 5.2 L’odierna ricorrente sostiene che le modifiche normative introdotte dal d.l. 83/2015 abbiano chiaramente equiparato i voti inespressi ai voti contrari. La tesi non può essere condivisa, perché il legislatore ha sì eliminato la norma secondo cui i voti inespressi dovevano intendersi come consenzienti (e più precisamente il disposto dell’art. 178, comma 4, l. fall., secondo cui “ 5.3 L’odierna ricorrente, non essendo annoverabile fra i creditori dissenzienti, non doveva ricevere la notifica prevista dall’art. 180, comma 1, l. fall.. Ne discende che [OSCURATO:SOCIETA]., pur potendo comunque proporre opposizione (perché la locuzione "qualunque interessato” prevista dal successivo capoverso è suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; cfr. Cass. 13284/2012), doveva fare conto sulla pubblicazione del provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 17 l. fall., come ha correttamente ritenuto la corte distrettuale. 5.4 Pertanto, inmancanza di qualsivoglia violazione procedurale tale da pregiudicare il contraddittorio nel giudizio di omologa, la corte fiorentina non poteva che constatare l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 180, comma 3, l. fall., in ragione della mancata proposizione di opposizioni. 5.5 A ll’infondatezza dei primi due mezzi di censura consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, degli ulteriori quattro mezzi, con i quali la ricorrente lamenta l’omesso esame dei motivi di impugnazione all’omologazione proposti,correttamente non presi in considerazione dalla corte distrettuale perché assorbiti dal rilievo dell’inammissibilità del reclamo. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti