CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 08930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi alla requisitoria scritta già depositata, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali e alla memoria depositata in data 11 gennaio 2024 con allegati, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2023 depositata in data 23 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l'ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere: - per avere acquistato a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA] (capo 30: artt. 110 cod. pen.,73 D.p.r. 309/90); con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, attraverso il difensore di fiducia e con atto sottoscritto da quest'ultimo, articolando il seguente motivo.2. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al ricorrente. 2.1. Con riferimento alla contestazione l'ordinanza si è limitata a riferire che nell'ambito di una più vasta attività di indagine relativa al traffico di sostanza stupefacente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], l'indagato avrebbe ricevuto in consegna dal coindagato Tomasino per conto di Marino, previo corrispettivo in danaro, uno zaino contenente sostanza stupefacente. La ricostruzione indiziaria è fondata tuttavia su mere ipotesi non risultando provato che lo zaino contenesse stupefacente e che il pacco rettangolare risultato nella disponibilità del Marino dopo la consegna dello zaino contenesse il danaro corrispettivo della cessione. L'incontro tra i due indagati e il presunto scambio non sono peraltro avvenuti alla presenza degli inquirenti, ma all'interno di una pescheria nella titolarità della moglie dell'indagato. L'indagato era all'epoca dei fatti sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e non risulta che la misura imposta sia stata violata; anche l'ulteriore elemento indiziario rappresentato dall'inoltro di messaggi di breve durata da parte di Marino ad un'utenza individuata come in uso all'indagato risulta essere del tutto ipotetica quanto alla effettiva riconducibilità dell'utenza a Sparla, in considerazione della localizzazione della stessa all'interno della centrale telefonica di [OSCURATO:PERSONA] che è compatibile con il luogo di abitazione, ma non con la pescheria presso la quale lo Sparla svolgeva quotidianamente l'attività lavorativa. In data 11 gennaio 2024, il difensore di fiducia ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale unitamente ad allegati: ha censurato le modalità della individuazione personale operata in data 4 agosto 2021 dalla Polizia giudiziaria, evidenziando "un errore di persona" rilevabile dal confronto tra la fotografia dell'informativa di PG e quella riportata sul documento di identità personale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L'ordinanza impugnata ha fornito risposta esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di riesame, con motivazione immune da vizi logici. Il Tribunale del Riesame, richiamando le conversazioni telefoniche intercorse tra i coindagati Marino e Tomasino durante il viaggio per arrivare alla pescheria in Marsala, di titolarità della moglie dell'indagato e dove quest'ultimo lavorava, previa autorizzazione in quanto sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ricostruito l'episodio della consegna dello stupefacente al ricorrente alla luce degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nonché dai servizi di osservazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la consegna dello stupefacente contenuta nello zaino era "ordinata" da Marino a Tomasino allorquando, giunti presso la pescheria, il primo diceva al secondo: "[..]Entra tranquillo(. .)con lo zaino[..]" (p.3). La motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla identificazione del ricorrente quale soggetto destinatario dello zaino contenente sostanza stupefacente e quale effettivo utilizzatore dell'utenza con la quale si mantenevano i contatti con il Marino e Tomasino, risulta non manifestamente illogica, né contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede. L'ordinanza ha operato corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in base al quale, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789). 2. Le doglianze contenute nelle memorie di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, depositate unitamente ad atti di indagine, non sono consentite in sede di legittimità non solo perché completamente versate in fatto, ma anche perché introducono il tema della individuazione personale del tutto inedito, attraverso la produzione di atti di indagine e di una prova documentale di raffronto rappresentata dal documento di identità del ricorrente. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe